Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16156/2024) ha riaffermato un principio cardine del processo penale: il potere del Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva durante il dibattimento è insindacabile da parte del giudice. Questo potere si rivela cruciale, specialmente quando un cambio normativo, come la Riforma Cartabia, modifica le condizioni di procedibilità di un reato. Analizziamo insieme questo importante caso.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva processato per furto aggravato di energia elettrica, commesso tra il 2015 e il 2020, per essersi allacciato abusivamente alla rete, escludendo la registrazione dei consumi. Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), tale reato è diventato procedibile a querela di parte. Nel caso specifico, la società erogatrice del servizio elettrico, persona offesa, non aveva sporto querela.
La Decisione del Tribunale e le Ragioni dell’Appello
All’udienza dell’11 maggio 2023, il Tribunale, rilevata la mancanza della querela, si preparava a dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale. A quel punto, il Pubblico Ministero (P.M.) manifestava la volontà di procedere a una contestazione suppletiva, aggiungendo all’accusa l’aggravante di aver sottratto un bene destinato a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Tale aggravante avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio, superando così l’ostacolo della mancata querela.
Il Tribunale, tuttavia, riteneva ‘tardiva’ la richiesta del P.M., poiché avanzata dopo la scadenza dei termini per proporre querela, e dichiarava l’improcedibilità. La Procura ricorreva per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge e sostenendo che il giudice non avesse il potere di bloccare la contestazione del P.M.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla contestazione suppletiva
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del P.M., annullando la sentenza del Tribunale. I giudici supremi hanno chiarito che la contestazione suppletiva, ai sensi dell’art. 517 c.p.p., è un potere esclusivo del P.M., inerente all’esercizio dell’azione penale la cui obbligatorietà è sancita dall’art. 112 della Costituzione.
Il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione, né rilevarne una presunta ‘tardività’. Il suo compito è prendere atto della modifica dell’imputazione e garantire i diritti della difesa, concedendo all’imputato, se richiesto, un termine per preparare la propria strategia difensiva sulla nuova accusa, come previsto dall’art. 519 c.p.p.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi fondamentali del sistema processuale accusatorio. Il potere di modificare l’imputazione in dibattimento è una ‘eventualità fisiologica’ che consente di adeguare l’accusa a quanto emerge dall’istruttoria, garantendo il principio di necessaria correlazione tra l’accusa e la sentenza.
Negare al P.M. questo potere equivarrebbe a limitare indebitamente l’esercizio dell’azione penale e a creare una scissione ingiustificata del fatto-reato, impedendo un accertamento completo. La decisione del Tribunale di anticipare la declaratoria di improcedibilità, ignorando la richiesta del P.M., ha determinato un vulnus (una lesione) al contraddittorio e alla pienezza del giudizio.
La Cassazione ha sottolineato che, una volta che il P.M. esercita validamente il suo potere, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sulla nuova imputazione, quella ‘aggiornata’, e non su quella originaria, ormai superata. Il principio di ‘immediata declaratoria’ delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) non può essere utilizzato per ‘cristallizzare’ l’accusa e impedire al suo titolare di esercitare le proprie prerogative.
Conclusioni
La sentenza in commento ribadisce con forza che il Pubblico Ministero è l’unico dominus dell’azione penale e che il suo potere di contestazione suppletiva in dibattimento non può essere ostacolato dal giudice. Questa pronuncia è di fondamentale importanza pratica perché chiarisce che anche di fronte a modifiche legislative che introducono nuove condizioni di procedibilità, il P.M. mantiene intatti i suoi strumenti per garantire che l’accusa rispecchi pienamente la realtà dei fatti emersi in processo. La tutela dell’imputato è assicurata non dal blocco dell’azione penale, ma dal pieno riconoscimento dei suoi diritti difensivi a fronte della nuova accusa.
Può il Pubblico Ministero modificare l’accusa durante il processo aggiungendo un’aggravante?
Sì, secondo l’art. 517 c.p.p., il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di effettuare una contestazione suppletiva per modificare l’imputazione, aggiungendo una circostanza aggravante emersa nel corso del dibattimento. Questo potere è considerato esclusivo e insindacabile da parte del giudice.
Il giudice può rifiutare una contestazione suppletiva del PM ritenendola ‘tardiva’?
No, la sentenza chiarisce che il giudice non ha il potere di negare o sindacare la contestazione del P.M., né di ritenerla tardiva. La decisione del giudice del dibattimento che nega al P.M. il compimento di tale atto è considerata illegittima, poiché si arroga un potere che nessuna norma gli riconosce.
Cosa succede se un’aggravante contestata in dibattimento cambia la procedibilità del reato, facendola passare da ‘a querela’ a ‘d’ufficio’?
Se la contestazione suppletiva dell’aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, la mancanza della querela iniziale diventa irrilevante. Il processo deve proseguire sulla base della nuova imputazione, come modificata dal P.M., e il giudice deve decidere nel merito, dopo aver garantito all’imputato i necessari termini a difesa.