Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37641 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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i, GLYPH 4 OTT. 2024
COGNOME NOME, nato a Carate Brianza (Mb) il DATA_NASCITA;
IL
NOME
avverso la sentenza n. 6986 della Corte di appello di Milano del 2 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Milan quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO /N FATTO
Con sentenza pronunziata in data 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 21 settembre 2022 il Gip del Tribunale di Monza, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, nella sua qualità di legale rappresentant della RAGIONE_SOCIALE, utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni imposta dal 2012 al 2014 elementi passivi di reddito documentati con fatture passive aventi ad oggetto prestazioni inesistenti.
In particolare, la Corte di appello, preso atto dell’avvenuta assoluzione del COGNOME già dichiarata in sede di primo grado di giudizio in relazione alla annualità di imposta 2013, ha, altresì, escluso la penale responsabilità de prevenuto quanto all’anno di imposta 2014, prosciogliendolo, altresì, per l’intervenuta prescrizione quanto all’anno di imposta 2012.
La Corte ha, tuttavia, confermato la confisca diretta del profitto del reato in relazione al quale è intervenuta la sentenza di proscioglimento per effetto della maturata prescrizione, applicando l’art. 578 cod. proc. pen., determinando tale profitto in misura pari a 2.570.552,63 euri.
Ha interposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidando le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione.
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata oltre che il vizio di violazione di legge per essere stata esclusa, ai fini della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., la irrilevanza penale della condotta del COGNOME senza considerare il fatto che, quanto all’IRES, le fatture da lui indicate in sede di dichiarazione dei reddi erano riferite ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, quindi gli esborsi in esse documentati erano esborsi reali, che avrebbero comunque costituito elementi passivi di reddito; mentre, per ciò che attiene all’IVA, essedo applicabile al settore merceologico praticato dalla impresa da lui gestita, s tratta, infatti, di rottami ferrosi, il meccanismo di versamento dell’I caratterizzato dalla cosiddetta inversione contabile, per effetto del qual l’imposta non è versata al Fisco da colui il quale effettua la prestazione d cessione di merce ma da colui che acquista la merce, l’eventuale fittizietà delle operazioni, non avendo consentito la indicazione a credito di un’Iva da lui effettivamente non pagata, era dal punto di vista fiscale neutra.
Con il terzo motivo ha lamentato il fatto che l’importo del profitto del reato sia stato erroneamente calcolato facendo riferimento non alle fatture inserite nella dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 2012, annualità per la quale è intervenuto il proscioglimento per effetto della maturata prescrizione del reato, ma a quelle utilizzate per la dichiarazione resa con riferimento all’anno di imposta 2014, annualità per la quale il COGNOME è stato assolto con ampia formula.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Deve, onde precisare i termini della questione, osservarsi che, con la sentenza impugnata, il COGNOME (che già era stato mandato assolto in primo grado, per non avere commesso il fatto, dalla imputazione elevata a suo carico sub a ed era stato, altresì mandato assolto, questa volta con la formula della insussistenza del fatto, quanto ai reati a lui contestati sub c e d in quanto commessi in data 27 settembre 2014 – poco importa se ciò sia avvenuto per una svista del giudice di primo grado, non essendo stata impugnata tale pronuncia in grado di appello, sicché nulla poteva fare al riguardo il giudice del gravame, che pur segnala la erroneità della sentenza di primo grado) è stato anche assolto, con formula liberatoria, dalle imputazioni a lui mosse ai capi c) e d) della rubrica elevata nei suoi confronti, limitatamente ai fatti commessi il 30 settembre 2015, anche questa volta con la formula della insussistenza del fatto; infine lo stesso imputato è stato prosciolto dalla accusa a lui elevata sub c), con riferimento temporale al 25 settembre 2013, per essere il relativo reato estinto per prescrizione.
Con la citata sentenza la Corte ambrosiana ha, altresì, revocato la confisca del profitto dei reati in contestazione, con la sola eccezione del profitto conseguito, quanto all’anno di imposta 2012, con le condotte poste in essere in data 25 settembre 2013, per le quali, come detto, il ricorrente non è stato assolto con formula di merito ma è stato prosciolto dalla imputazione stante l’intervenuta prescrizione del reato in contestazione; per tali condotte la Corte di Milano ha, invece, confermato la sentenza del giudice di primo grado nella sola parte in cui questi aveva disposto a carico del COGNOME la confisca diretta del profitto del reato nella misura di euri 2.570.552,63.
Deve, preliminarmente rilevarsi che, in linea di principio, nel confermare la disposta confisca, pur a fronte di una sentenza di proscioglimento per
l’intervenuta prescrizione, la Corte di Milano ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia in questione.
Ed invero, mentre la confisca per equivalente – la quale ha degli evidenti connotati di carattere sanzionatorio, desumibili dalla circostanza che l’oggetto della ablazione non ha degli immediati rapporti di inerenza con il reato per cui si procede – non è applicabile, stante il principio di carattere AVV_NOTAIO dell inapplicabilità delle disposizioni legislative aventi un contenuto, anche lato sensu, afflittivo, ai fatti intervenuti anteriormente alla entrata in vigore dell normativa che sanziona tali fatti – questa, ove disposta ai sensi dell’art. 578 bis cod. proc. pen., non può riguardare condotte realizzate anteriormente alla entrata in vigore della citata norma (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezion unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145, rv 284209); viceversa, la confisca diretta, conservando le sue caratteristiche di misura di sicurezza, è, invece, applicabile anche in relazione a condotte anteriori alla entrata in vigore della norma che la legittima; in particolare è stato più volte rilevato che l disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilit dell’imputato, è applicabile, ove si tratti di confisca diretta, anche alla confi tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2022, n. 15655, rv 283275; sul peculiare regime intertemporale di applicazione delle misure di sicurezza si veda, di recente: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 gennaio 2024, n. 213, rv 285602).
Si tratta, pertanto, di verificare se – sia pure ai soli fini della esclusi della confiscabilità delle somme oggetto di ablazione per effetto del provvedimento del Tribunale di Milano, nella parte in cui esso è stato confermato dalla Corte della medesima sede iiudiziaria – i motivi di ricorso presentati dal prevenuto sono accoglibili o meno.
Quanto al primo motivo, con il quale la ricorrente difesa osserva che, trattandosi, quanto all’anno di imposta 2012, dell’utilizzo di fatture relativa a operazioni solo soggettivamente inesistenti, la affermazione della, astratta, responsabilità penale dell’imputato in relazione alle condotte riferite a tale anno sarebbe frutto di una motivazione solo apparente, si segnala che l’assunto è privo di consistenza.
Invero, anche a ritenere che il riferimento alle operazioni poste in essere quanto all’anno di imposta in questione concerna solamente operazioni solo soggettivamente inesistenti, ciò non varrebbe ad escluderne la rilevanza
penale, posto che, come questa Corte ha rilevato, in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 20’23, n. 16576, rv 284494).
Sotto il profilo motivazionale, chiaro essendo nella sentenza impugnata il riferimento alla fittizietà quanto meno soggettiva delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione, la circostanza che siffatta, sia pur limitata, fittizietà non abbia formato oggetto di sostanziale contestazione giustifica la stringatezza motivazionale della sentenza di secondo grado.
In questa, in ogni caso, è evidenziato come la inadeguatezza operativa della organizzazione aziendale della RAGIONE_SOCIALE NOME (società emittente -t( t -molte delle fatture di cui ai capi di imputazione) a trattare quantità di merci conformi ai valori portati dalle fatture da questa emesse ha costituito di per sé un fattore dimostrativo della fittizietà, quanto meno soggettiva, delle operazioni con esse documentate.
Quanto al riferimento ed alla incidenza nella fattispecie del particolare sistema di applicazione dell’Iva nel settore merceologico interessato dalla operazione compiute dal COGNOME (si tratta della compravendita dei materiali ferrosi), sistema detto della inversione contabile, per effetto del quale l’imposta sul valore aggiunto non grava su chi cede il bene neppure sotto il profilo formale, essendo onerato del suo pagamento, anche nei confronti dell’Erario, il soggetto acquirente (il quale potrà, pertanto, operare direttamente l’eventuale compensazione con l’Iva a suo credito, circostanza questa che ha fatto rilevare da parte del ricorrente che nel caso in esame l’operazione compiuta dal COGNOME sarebbe, dal punto di vista fiscale, “neutra”), il ricorrente ha omesso di considerare che, come rilevato da questa stessa Corte, sia pure nella sua composizione preposta alla uniforme interpretazione ed applicazione della normativa propriamente tributaria, il regime del cosiddetto reverse charge (appunto la “inversione contabile”) attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente non imponibili ed a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili
oggettivamente o soggettivamente inesistenti, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell’Iva a credito e di quella a debito, trattandosi di operazioni prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 20 luglio 2022, n. 22727, rv 665195; in relazione alla ricaduta in ambito penale della applicazione del meccanismo in questione alle ipotesi di fatture relative ad operazioni anche soggettivamente inesistenti si veda, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 febbraio 2023, n. 6599, non mass.).
La già rilevata natura fittizia delle operazioni le rende, pertanto, insensibili agli eventuali effetti positivi del peculiare sistema di applicazione dell’Iva proprio del settore merceologico di cui ora si tratta.
Quanto, infine, alla pretesa erroneità della somma indicata quale oggetto della confisca in quanto profitto del reato dichiarato prescritto – essendo stato indicato il profitto relativo all’anno di imposta 2014 (annualità per la quale il COGNOME è stato assolto), quando il reato per il quale è intervenuto il proscioglimento’ per la maturata prescrizione dell’illecito contestato è relativo all’anno di imposta 2012 – si osserva che, essendo il profitto conseguito in questo secondo periodo di imposta ampiamente superiore a quello oggetto di originaria contestazione quanto all’anno 2014, come è agevole constatare attraverso la verifica dei valori riportati per le singole fatture relative alle operazioni fittizie riguardanti i due periodi di imposta interessati, il ricorrente non ha alcun effettivo interesse a coltivare la censura in questione atteso che, non essendo più in contestazione la legittimità della confisca, il ricorrente può solo avere tratto un vantaggio dalla indicazione da parte della Corte di appello di una somma inferiore a quella che sarebbe stata effettivamente da confiscare.
Il motivo di impugnazione è, perciò, inammissibile mancando di interesse.
Il ricorso, nel suo complesso deve, pertanto, essere rigettato ed il COGNOME va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024
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