Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37640 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Mantova il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 5781 della Corte di appello di Milano del 3 luglio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, il ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza datata 3 luglio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 14 settembre 2022 dal Tribunale della medesima città con la quale COGNOME NOME, ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed alle pene accessorie ex art. 12 per la durata minima.
Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, formulando tre motivi di doglianza. Con il primo di questi, è stata dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 10-quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 e 43 cod. pen., in quanto il materiale probatorio in atti avrebbe imposto di ritenere l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputata e comunque gli elementi a carico della stessa non sarebbero stati sufficienti a provarne la sussistenza. Sul punto, la Corte d’appello avrebbe inoltre reso motivazione del tutto carente, illogica e contraddittoria, come risulterebbe manifesto dall’esame degli atti del procedimento; incorrendo anche nella inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27 e 111 Cost., 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., per aver confermato la penale responsabilità della COGNOME in violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. I giudici del merito, in particolare, avrebbero ritenuto sulla base di mere presunzioni che l’imputata avesse ideato, con coscienza e volontà, l’operazione fraudolenta oggetto di contestazione, consistente nella falsa indicazione di un credito IVA in realtà inesistente in sede dichiarativa per l’annualità di imposta 2014 nell’utilizzazione di tale decettivo dato cartolare per la compensazione del debito tributario di COGNOME NOME, oggetto di accollo da parte della RAGIONE_SOCIALE, la quale curava, in qualità di commercialista, la contabilità relativa alla attivi professionale di quello; l’operazione sarebbe stata attuata mediante la condotta materiale del solo COGNOME NOME, collega dell’imputata cui la stessa si era rivolta, indagato per il fatto in parola in procedimento connesso al presente. Ebbene, non sarebbe emersa, agli atti, alcuna prova della sussistenza di un accordo criminoso tra COGNOME e COGNOME, né della consapevolezza dell’imputata dell’effettivo operato del collega e della sua partecipazione ad esso; né la Corte territoriale avrebbe motivato, come richiesto in sede di appello, circa l’inverosimiglianza della tesi accusatoria, dovuta alla praticabilità in autonomia dell’operazione contestata da parte dell’imputata, in qualità di commercialista Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del COGNOME e all’insussistenza di vantaggi personali che avrebbero potuto spingere il COGNOME ad esporsi in simile operazione fraudolenta. Le dichiarazioni rese dalla COGNOME, confortate dagli atti del processo (segnatamente, dalla riconducibilità della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’annualità 2014 al solo COGNOME), e quelle dello stesso COGNOME avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ritenere, come prospettato dalla difesa, che l’imputata, nutrendo dubbi sulla correttezza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del cliente, avesse coinvolto il COGNOME, in quanto esperto in contenzioso tributario, nello studio della posizione del COGNOME per fare valutare da questo la opportunità della presentazione di eventuali istanze in autotutela. Ancora, il giudice di secondo grado non avrebbe motivato il superamento del rilievo difensivo per cui, nell’ottica della ricostruzione accusatoria del fatto, no avrebbe trovato spiegazione la documentata presentazione da parte dell’imputata di una dichiarazione IVA per l’annualità 2014 coerente con l’attività svolta dal COGNOME, prima della presentazione della successiva, per l stessa annualità, da parte del COGNOME. Più in radice, la conferma della penale responsabilità della COGNOME avrebbe fatto perno sulla «macroscopica non credibilità» della versione dei fatti resa dalla stessa, ritenuta tale s apoditticamente e in disarmonia con le risultanze probatorie, che in alcun modo avrebbero sorretto la tesi secondo cui l’accolto dell’imputata del debito tributario del COGNOME avrebbe avuto motivo nella ammissione da parte della stessa di un proprio errore professionale nella gestione della contabilità del cliente mentre la successiva operazione attuata con il COGNOME avrebbe avuto lo scopo di azzerare fraudolentemente l’importo del debito al cui pagamento quella si era vincolata. bel resto, ha sostenuto la difesa, se tale fosse stato il fine dell’agire della commercialista, ella si sarebbe attivata in tale direzione prima di vincolarsi per scritto nei confronti del cliente; questi, peraltro, aveva poi mantenuto l’incarico conferito alla RAGIONE_SOCIALE per tutto il 2018. Quanto all’affermazione del giudice di secondo grado per cui, qualora l’imputata fosse stata estranea alle condotte del COGNOME, si sarebbe chiesta come il collega fosse riuscito addirittura ad azzerare il debito tributario del COGNOME e si sarebbe attivata per verificarl la difesa ha osservato che ella aveva proceduto ad un controllo presso Equitalía, che avrebbe attestato la sua assoluta buona fede. Tutto ciò considerato, la condotta dell’imputata avrebbe potuto inquadrarsi al più come colposa. Infine, la contraddittorietà della motivazione con cui è stata confermata la penale responsabilità della COGNOME rispetto agli atti del processo emergerebbe anche con riferimento alla sentenza civile del Tribunale di Milano n.7454 del 2019, di condanna del COGNOME al risarcimento del danno nei confronti della società attrice RAGIONE_SOCIALE il cui rappresentante legale era il fratello della COGNOME, in quant Corte di Cassazione – copia non ufficiale
i fatti oggetto di tale pronuncia erano risalenti allo stesso periodo di quel oggetto del presente processo e, se i rapporti tra l’imputata ed il COGNOME fosser stati al tempo inquadrabili nei termini ricostruiti in tesi accusatoria, allora e non avrebbe certo consigliato al fratello di rivolgersi alla figura professionale del COGNOME.
Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente ha censurato l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, comma 2 cod. pen. in cui si sarebbe risolta l’esclusione, da parte del giudice di secondo grado, del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano nn. 2252 del 2019, 15608 del 2019 e 12937 del 2021 (fatti sussunti nelle fattispecie di cui agli artt. 476 e 640 cod. pen.), Anche in questo caso, la motivazione sul punto risulterebbe manifestamente illogica e contraddittoria, soprattutto poiché l’art. 81, comma 2, cod. pen. consentirebbe il riconoscimento della continuazione anche tra fatti corrispondenti a violazioni di diverse disposizioni di legge e a reati eterogenei. Nel caso di specie, le condotte tra le quali e stata invocata la continuazione si collocavano tutte nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale dell’imputata, a danno di clienti; ciò che risulterebbe coerente anche con l’impostazione accusatoria, secondo la quale la condotta dell’imputata era volta ad operare un correttivo ad omissioni, imperizie e negligenze nell’attività professionale, per eludere conseguenze e responsabilità di varia natura. Infine, risulterebbe gravemente contraddittoria, rispetto al negato riconoscimento dalla continuazione, la valorizzazione dell’unicità del contesto tra i fatti oggetto del procedimento e quelli per cu erano intervenute le menzionate condanne irrevocabili nell’ambito del giudizio sulla applicabilità delle invocate attenuanti generiche, negate anche in virtù della applicata recidiva, qualificata come specifica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il terzo motivo di ricorso attiene, infine, al trattamento sanzionatorio e consiste nella deduzione dell’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché dei vizi della carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione sul punto. Sotto il primo profilo, la motivazione di secondo grado, come quella di primo grado, consisterebbe meramente in asserzioni astratte e clausole di stile, prive di ancoraggio a elementi della fattispecie concreta. Soprattutto, mancherebbe radicalmente la giustificazione del disposto aumento per la contestata recidiva, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve aver riguardo all’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, con la verifica in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo
riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Infine, sotto il profilo del diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche, l’illogicità contraddittorietà rispetto alle risultanze probatorie della motivazione emergerebbe soprattutto alla luce della evidenziata protrazione del rapporto professionale tra la COGNOME e il COGNOME sino al 2018, dall’accertata riconducibilità della condotta materiale in cui il reato era consistito al solo COGNOME e dall’immotivata svalorizzazione da parte del giudice di secondo grado della buona condotta processuale dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, esso è meritevole di accoglimento.
Va, infatti, rimarcato come, con il primo motivo della sua impugnazione, la ricorrente ha segnalato il vizio di motivazione e di violazione di legge per avere, in sostanza, la Corte di appello di Milano confermato la decisione di condanna della imputata, riconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 10quater del dlgs n. 74 del 2000, senza che fosse puntualmente emersa la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in questione in capo alla predetta.
Deve, al riguardo, ricordarsi che il delitto contestato alla ricorrente è integrato solo in presenza dell’elemento soggettivo del dolo, caratteristica questa, peraltro, comune alla generalità dei delitti laddove non sia espressamente previsto che gli stessi siano perseguibili anche a titolo di colpa; esso si realizza allorché il soggetto tenuto al versamento delle imposte utilizzando il meccanismo di assolvimento del debito tributario tramite il modello di pagamento denominato F24 porta in compensazione crediti “non spettanti” ovvero crediti “inesistenti”.
Nel caso che ora interessa – premesso che il reale debitore tributario era tale –COGNOME, cliente della imputata in quanto questi si avvaleva dei suoi servizi di commercialista per la gestione degli aspetti fiscali della propria attivit professionale (servizi, va chiarito, non particolarmente efficienti, posto che il COGNOME aveva ricevuto già per il passato degli avvisi di accertamento fiscale e delle cartelle di pagamento la cui genesi era da attribuirsi alla non accurata gestione della sua posizione da parte della imputata) – la imputazione mossa alla ricorrente attiene al fatto che la stessa, la quale si era resa accollante di ulteriore debito tributario gravante sul suo cliente connesso a taluni suoi errori nel curare gli affari di quello, avrebbe – in concorso con altro commercialista, tale COGNOME COGNOME, il quale ha materialmente presentato sia la dichiarazione Iva
integrativa contenente i dati mendaci che il modello F24 con il quale era stata operata la indebita compensazione – omesso di versare, in misura superiore alla soglia di punibilità. le imposte dovute dal COGNOME – ed in relazione alle quali la stessa si era assunta l’obbligo di accollarsene l’onere – portando, come accennato, in compensazione rispetto a tali imposte crediti inesistenti.
Osserva, a questo punto, il Collegio come il ragionamento che ha condotto il Tribunale di Milano dapprima e la Corte di appello di Milano poi a ritenere che la COGNOME fosse partecipe della attività frodatoria posta in essere dal COGNOME, e fosse, pertanto, ravvisabile nel suo atteggiamento il dolo di concorso, si fonda principalmente, sui seguenti assunti: la COGNOME, in quanto soggetto che curava la posizione fiscale del COGNOME era a conoscenza di essa e era, altresì, la responsabile della opacità della medesima; avendo la stessa, proprio in quanto consapevolmente responsabile dei debiti tributari gravanti sul suo cliente, assunto, almeno nei confronti del COGNOMECOGNOME la posizione di accollante dei debiti in questione, la stessa aveva un diretto interesse acciocché tali debit potessero essere azzerati; la imputata aveva individuato il COGNOME come il soggetto che si sarebbe potuto adoperare per risolvere il problemi tributari del suo cliente.
Da tali premesse i giudici del merito hanno desunto l’esistenza di un accordo fra la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME volto alla definizione, utilizzando lo strumento frodatorio della compensazione con crediti inesistenti, della posizione debitoria del COGNOME senza la necessità di versare al Fisco alcuna somma di danaro.
Tale ragionamento si fonda, ad avviso di questa Corte, su di una serie di elementi solo di carattere presuntivo e che non sono sorretti da una idonea dimostrazione in ordine alla loro effettiva rispondenza alla realtà.
Ora, se è, infatti, indubbio che fu la COGNOME a rivolgersi al COGNOME onde definire la posizione del COGNOME, la esistenza degli elementi per ritenere che lo strumento volte a conseguire tale risultato fosse già stata divisato fra le part come fraudolento costituisce una petizione di principio postulata dal Collegio di merito.
Va, infatti premesso che non vi sono emergenze testimoniali in tale senso, se non la circostanza che la COGNOME, la quale doveva essere consapevole del fatto che gli accertamenti fiscali compiuti in danno del COGNOME erano oramai divenuti definitivi e che per tanto avverso di essi non vi era più la possibilità d esercitare alcun rimedio di carattere giudiziale, abbia dichiarato di essersi
rivolta al COGNOME, per averne l’ausilio, in quanto soggetto esperto in materia contenziosa, al fine di fare valere in favore del COGNOME “non meglio precisati sgravi”.
Che una tale espressione, indubbiamente avente uno specifico contenuto tecnico, non possa essere stata, sia pure impropriamente, utilizzata dalla imputata al fine di indicare – tenuto conto della rilevata specializzazione del COGNOME nell’attività, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, di “acquisto di crediti Iva in favore dei (suoi ) clienti finalizzati ad effettua compensazioni”- eventuali poste finanziarie che questi avrebbe potuto utilizzare per operare compensazioni attraverso la acquisizione presso terzi di crediti Iva, è questione della quale la Corte di appello non si è data carico, attribuendo, in termini apodittici, alla predetta espressione il solo suo significato strettament tecnico.
Che, poi, le angustie nelle quali il COGNOME si era ripetutamente trovato fossero legate alla mala gesti° dell’imputata e che questa ne avesse taciuto i contenuti al suo cliente – arrivando, persino, a tacere il fatto di essersi rivol al COGNOME – è fattore indubbiamente deprecabile dal punto di vista deontologico, ma che non vale a predicare al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza del dolo del concorso della stessa nelle condotte del COGNOME.
Ora, come è noto, affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la sussistenza del necessario elemento soggettivo è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quel era consapevole (fra le tante: Corte di cassazione, Sez. H penale, 5 novembre 2019, n. 44859, rv 277773).
Nel caso che interessa la motivazione della Corte territoriale ha evidenziato elementi o sostanzialmente solo suggestivi (quali la esistenza di un interesse personale della COGNOME alla definizione “indolore” della posizione del COGNOME, la cui scarsa valenza probatoria in danno della prevenuta è ricavabile dal non potere essere dimostrato un fatto sulla sola base della mera circostanza che l’imputato aveva interesse affinché quel tale fatto si verificasse: in tal senso, sia pure in diverso ambito penale, ma con analogo ragionamento: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 aprile 2019, n. 15837, rv 275540), ovvero denotanti un atteggiamento, sì censurabile, ma non dimostrativo della esistenza di un accordo fra la donna ed il COGNOME (tali elementi sono riconducibili al non aver quella riferito al proprio cliente di essersi rivolta ad un ulteri
commercialista affinché ne trattasse gli affari; al non essersi la medesima accertata di quali strumenti tale commercialista intendesse servirsi ed al non avere verificato a fronte della positiva (almeno in apparenza) definizione della posizione del COGNOME (il COGNOME aveva, infatti, fatto pervenire alla COGNOME un estratto conto rilasciato da Équitalia da cui emergeva la circostanza che per il COGNOME “non c’era più nulla da pagare”), in quale modo quello avesse conseguito tale sorprendente risultato, non avendo svolto la imputata alcuna indagine al riguardo).
Si tratta, infatti, di tutti elementi espressivi, semmai, della superficialit da parte di quella nell’essersi affidata, completamente e senza svolgere alcun controllo, alle competenze del COGNOME (del quale, peraltro, la Corte territoriale non ha evidenziato l’eventuale inaffidabilità professionale legata ad eventuali suBprecedenti vicende personali che ne avrebbero potuto porre in discussione la probità deontologica, sì da fare dubitare della legittimità delle reali intenzioni di chi si fosse rivolto a lui confidando nella sua “esperienza”).
Ma, posto che si è di fronte a fattori denotanti negligenza nello svolgimento dell’attività professionale, essi, sebbene siano deponenti per la indubbia colposità della condotta della COGNOME, non sono, però, ineludibilmente indicativi della esistenza – se non di quello che, in passato, era definito il “previo concerto” (fattore questo non più ritenuto necessario) quanto meno della coscienza e volontà da parte della imputata dell’avere agito per una finalità condivisa dal COGNOME e con la consapevolezza del ruolo svolto da questo e con l’intento di agire in comune con il medesimo condividendone il metodo (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 novembre 2012, n. 46309, rv 253984).
La Corte di merito ha, peraltro, del tutto trascurato di considerare il fatto, pur segnalato alla sua attenzione, che, prima che fosse stata presentata la dichiarazione fiscale a firma del COGNOME, cui ha fatto seguito la compensazione da questo portata a termine tramite l’utilizzo di crediti inesistenti, era sta presentata, dalla COGNOME, per conto del COGNOME, una precedente dichiarazione Iva dal contenuto corretto (successivamente, come accennato, integrata da quelle a firma del COGNOME); condotta questa che parrebbe logicamente distonica con l’intento di frodare il Fisco laddove tale finalità debba essere considerata, come appunto fatto dai giudici del merito, frutto di una intesa esistente fra l’imputata ed il COGNOME.
Posto che dalla motivazione della sentenza impugnata gli elementi dimostrativi del dolo di concorso da parte della imputata non emergono con la
dovuta sicurezza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano affinché, assorbiti i restanti motivo di ricorso, questa nuovamente esamini, tenendo conto delle coordinate dianzi rappresentate, la rinvenibilità dell’atteggiamento soggettivo della imputata degli elementi denotanti la esistenza del dolo di concorso a suo carico.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente