Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Roma del 7.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.6.2023 il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Rieti le aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di truffa pluriaggravata in concorso ed il ricorrere RAGIONE_SOCIALE relative esigenze cautelari;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 mancanza e/o carenza di motivazione risultante dal provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 380, 382, 391, 391 cod. proc. pen.,
2.2 mancanza e/o carenza di motivazione risultante dal provvedimento impugnato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla gravità indiziaria.
2.3 assoluta carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma 2-bis cod. pen.,
2.4 difetto motivazionale dell’impugnato provvedimento in ordine alla mancata esclusione della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. ed al mancato riconoscimento della attenuante del danno di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.:
rileva che il provvedimento del Tribunale di Roma non è sorretto da alcuna motivazione sia quanto alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari essendosi limitato a richiamare le considerazioni svolte nell’ordinanza del GIP carente, dal canto suo, anche sotto il profilo dei presupposti per la convalida dell’arresto; segnala che l’ordinanza del GIP ha fatto riferimento ad una situazione di “formale” incensuratezza laddove, in realtà, la COGNOME era del tutto immune anche da carichi pendenti mentre il contesto criminale evocato è assolutamente privo di riscontro così come non comprovata è la sua partecipazione alla vicenda delittuosa in esame; rileva, ancora, come la aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 61 n. 5 e 640 comma 2, n. 2-bis cod. pen. richieda una indagine sulla efficienza causale della minorata difesa che, nel caso in esame, manca; segnala che, non sussistendo gli estremi della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., vi erano semmai quelli della attenuante del danno patrimoniale di lieve entità; sottolinea la inadeguatezza della motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura;
la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso è ripetitivo rispetto alla confutazione RAGIONE_SOCIALE medesime doglianze – in punto di esigenze cautelari e di corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE aggravanti
contestate – sviluppata nella decisione impugnata, con motivazione che appare puntuale, non manifestamente illogica o contraddittoria, oltre che conforme alla corretta ermeneutica sulle questioni sollevate;
5. la difesa ha trasmesso una ampia e diffusa memoria in cui ripercorre le censure articolate con ricorso e relative sia al profilo della gravità indiziaria che a quello RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ma, anche, alla insussistenza dei presupposti per la stessa convalida dell’arresto; evidenzia, ancora, quanto al fumus, che non l’ipotesi del concorso (di natura esclusivamente morale) della NOME nella condotta asseritamente tenuta dal coindagato non è confortata da alcun elemento di riscontro non essendo stata svolta alcuna indagine, ad esempio, sul telefono in uso alla donna; ribadisce, ancora, ripercorrendo, in sostanza, il contenuto del ricorso, la insussistenza anche dei presupposti per ritenere la aggravante di cui al n. 5 dell’art. 61 cod. pen. ovvero di quella contemplata al n. 7 della stessa disposizione risultando, invece, e semmai, configurabile la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; sottolinea, ancora, la inadeguatezza della motivazione quanto al periculum anche alla luce RAGIONE_SOCIALE novità introdotte, in punto di applicazione della pena, dalla riforma del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
1. Il Tribunale ha sinteticamente ripercorso l’episodio che ha portato alla formulazione, a carico di NOME COGNOME, della provvisoria incolpazione per il delitto di truffa pluriaggravata in concorso: la vicenda processuale era stata originata da una chiamata alla Centrale Operativa dei Carabinieri, proveniente da una donna anziana che aveva subito la sottrazione di denaro e monili ad opera di soggetti allontanatisi a bordo di una Fiat Panda che, poco dopo, era stata intercettata da una pattuglia di militari della Stazione di Poggio Mirteto, alla cui vista il conducente cercava invano di allontanarsi; a bordo erano stati identificati NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo dei quali aveva consegnato spontaneamente agli operanti i monili in oro di proprietà di NOME COGNOME che, alle successive ore 15,08, aveva sporto querela riferendo come si erano svolti i fatti: la donna aveva fatto presente di aver ricevuto una telefonata da parte di una persona che lei aveva ritenuto di poter identificare nel nipote NOME il quale le aveva detto che la madre era nei guai e che occorreva racimolare prontamente la somma di 6.000 euro che, tuttavia, lei aveva replicato di non avere in casa; lo sconosciuto, sempre secondo il racconto
della RAGIONE_SOCIALE, le aveva suggerito allora di raccogliere tutto l’oro che aveva in casa, di metterlo sopra ad un tavolo e fotografarlo inviandogli la foto; era seguita una seconda chiamata telefonica da parte di un sedicente NOME, qualificatosi come direttore dell’ufficio postale, il quale aveva preannunciato la venuta di un proprio incaricato, tale “NOME“, a ritirare i monili ed il denaro racimolato e che la RAGIONE_SOCIALE aveva infine identificato NOME COGNOME, al 90%, nella foto che nell’occasione le era stata mostrata dagli operanti.
2. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che le considerazioni svolte dalla difesa in punto di illegittimità della convalida dell’arresto non possono trovare ingresso in questa sede poiché il provvedimento di convalida è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., non potendo perciò essere dedotti i vizi eventualmente verificatisi in quella sede, con l’istanza di riesame della misura cautelare contestualmente applicata (cfr., sul punto, tra le tante, Sez. 1 – , n. 430 del 18/10/2022, NOME, Rv. 283861 – 01; Sez. 1 – , n. 5675 del 08/01/2019, COGNOME NOME, COGNOME Rv. 274973 COGNOME 01; Sez. 4, n. 18968 del 19/02/2009, Cannone, Rv. 243985 – 01).
3. Passando all’esame dei rilievi svolti dalla difesa in ordine alla misura cautelare, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in quest sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
3.1 Nel caso in esame, rileva il collegio che il Tribunale ha motivato, in ordine al concorso della COGNOME, in termini non sindacabili in questa sede: ha infatti sottolineato la inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE versione difensiva propinata dalla donna e che era stata smentita dallo stesso coindagato; ha rilevato che la COGNOME aveva sostenuto che il nipote, quando era sceso dalla abitazione della anziana vittima, non aveva nulla con sé, mentre il predetto aveva pacificamente ammesso di recare un pacco che soltanto alla vista degli operanti aveva invano tentato di occultare nelle mutande.
Da ultimo, i giudici del riesame, con apprezzamento tipicamente di merito ed immune da profili di manifesta illogicità, hanno sottolineato come fosse assolutamente inverosimile che la ricorrente, giunta a Napoli per far visita alla sorella, il giorno stesso avesse affrontato un viaggio di 180 chilometri con il nipote senza chiedere alcuna spiegazione.
D’altra parte, è vero che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr., Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003,
COGNOME, Rv. 226101 – 01; conf., Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, COGNOME, Rv. 239196 – 01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 238648 – 01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, COGNOME, Rv. 262310 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 2 – , n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295 – 01).
Si è tuttavia chiarito che quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non è richiesta la prova positiva, oggettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la dimostrazione della obbiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr., questi termini, nella motivazione di Sez. 1, n. 8763 del 17/02/1999, COGNOME, Rv. 214114 – 01).
3.2 Quanto ai rilievi difensivi sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE contestate aggravanti, il Tribunale ha evidenziato il difetto di interesse della ricorrente sul punto in quanto “… l’esclusione RAGIONE_SOCIALE contestate aggravanti non produrrebbe alcun effetto concreto sui termini di durata, complessivi e di fase, della misura cautelare in essere” (cfr., pag. 6 dell’ordinanza).
Ha quindi motivato “nel merito” circa la ravvisabilità, nel caso di specie, degli estremi di entrambe le aggravanti di cui ai numeri 5 e 7 dell’art. 61 cod. pen..
Il COGNOME ricorso, COGNOME tuttavia, COGNOME soffermandosi COGNOME su COGNOME quest’ultimo COGNOME profilo, COGNOME ha completamente trascurato la prima RAGIONE_SOCIALE due considerazioni che hanno portato il Tribunale a disattendere la censura: è allora il caso di ribadire che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una s RAGIONE_SOCIALE “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 – 01; Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 – 01).
4. La motivazione del provvedimento impugnato è inoltre incensurabile anche laddove i giudici hanno ritenuto ricorrere le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato, sottolineando come l’azione delittuosa ai danni della anziana donna fosse stata evidentemente preceduta da una preventiva e meticolosa pianificazione che suppone, anche, l’esistenza di una pluralità di
soggetti coinvolti e, pertanto, ad onta della incensuratezza della NOME, il suo coinvolgimento in un contesto plurisoggettivo.
Da ultimo, ha segnalato come la NOME fosse priva di una stabile occupazione lavorativa essendo perciò ragionevole ipotizzare che tragga i mezzi di sostentamento, in tutto o in parte, da condotte illecite.
In tal modo, il Tribunale ha motivato in termini coerenti con l’orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 – , n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME NOME, Rv. 282891 – 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266511 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, COGNOME, Rv. 269684 – 01).
Per altro verso va ribadito che il testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del “titolo” di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e RAGIONE_SOCIALE circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza RAGIONE_SOCIALE quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01).
È infine appena il caso di ribadire che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250093 – 01).
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 31.10.2023