Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48338 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso «per carenza di interesse» dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, qui tramessa dallo stesso Avvocato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/06/2023, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di Rieti che aveva applicato a NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di truffa pluriaggravata (dall’avere commesso il fatto in presenza della circostanza, di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., della cosiddetta minorata difesa, e dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso ai danni di NOME COGNOME e in relazione all
sussistenza del pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procedeva.
Avverso l’indicata ordinanza del 07/06/2023 del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o la carenza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’«assoluta carenza» e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., e, quindi, della fattispecie di cui al n. 2-bis) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il «difetto motivazionale» con riguardo: a) alla mancata esclusione della circostanza aggravante, di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., dell’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., dell’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Anzitutto, si deve escludere la validità della rinuncia al ricorso che si è menzionata nell’epigrafe, atteso che l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del NOME, che ha effettuato la dichiarazione di rinuncia, non risulta essere munito della necessaria procura speciale.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01). Circostanza, quest’ultima, che evidentemente non ricorre nel caso di specie.
Si deve peraltro rilevare che la cancelleria di questa Seconda sezione penale ha acquisito il dispositivo del provvedimento del 11/07/2023 del Tribunale di Rieti
con il quale tale Giudice – nell’applicare al COGNOME, su richiesta delle parti ai sen dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e due mesi di reclusione ed € 600,00 di multa condizionalmente sospesa -, ai sensi dell’art. 300, comma 3, cod. proc. pen., dichiarava la perdita di efficacia della misura in atto degli arrest domiciliari, ordinando la liberazione del COGNOME se non detenuto per altra causa.
Ciò rilevato, si deve osservare che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o, come nella specie, divenuta inefficace, l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione si deve ritenere permanere solo se la parte intenda servirsi dell’eventuale pronuncia a sé favorevole ai fini della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione e a condizione che la stessa parte abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è un atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).
Infatti, come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01, «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione – come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315 c.p.p., comma 3 e dell’art. 645 c.p.p., comma 1 – è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà».
Pertanto, considerato che, dal ricorso del COGNOME, non risulta la manifestazione di un simile interesse a coltivare l’impugnazione ai fini del riconoscimento di una riparazione per l’ingiusta detenzione – avendo, peraltro, lo stesso COGNOME ritenuto di “patteggiare” la pena -, poiché viene in rilievo una misura cautelare non più attuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Atteso che tale inammissibilità è correlata a una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non potendosi, perciò, configurare una soccombenza di questi, la stessa inammissibilità non comporta la condanna al pagamento né delle spese del procedimento né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 249916-01).
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31/10/2023.