Concordato sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato sanzionatorio in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento deflattivo del processo. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, quali sono i limiti all’impugnazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non consentiti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un accordo sulla pena, il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’. L’imputato lamentava, in sostanza, la misura della pena applicata, pur essendo questa il frutto dell’accordo siglato dalle parti e recepito dai giudici di secondo grado. Il ricorso si concentrava su aspetti legati alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute non applicate in misura congrua.
La Decisione della Corte e i limiti del concordato sanzionatorio
La Suprema Corte, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato un principio fondamentale: chi sceglie la via del concordato sanzionatorio accetta la pena che ne deriva e non può, in un secondo momento, contestarla su argomenti incompatibili con l’accordo stesso. L’impugnazione è possibile, ma solo entro limiti ben definiti. Il ricorso, infatti, non può vertere su aspetti discrezionali, come il bilanciamento delle circostanze o la congruità della pena pattuita, poiché questi elementi sono l’oggetto stesso dell’accordo tra accusa e difesa, validato dalla Corte di merito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che la pena concordata non è inficiata da vizi sindacabili se non rientra nella nozione di ‘pena illegale’. Tale nozione è strettamente circoscritta a tre ipotesi specifiche:
1. Superamento dei limiti edittali generali: quando la pena eccede i massimi o scende sotto i minimi previsti in generale dal codice penale (artt. 23 ss., 65, 71 ss.).
2. Superamento dei limiti edittali speciali: quando la sanzione viola i limiti specifici previsti per la singola fattispecie di reato contestata.
3. Cumulo materiale di pene: quando la pena finale è il risultato di una mera somma aritmetica di pene per più reati, in violazione delle norme sul concorso di reati, risolvendosi in un’applicazione surrettizia di un istituto non consentito in quella sede.
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche in una certa misura non rientravano in nessuna di queste categorie. Si trattava, infatti, di una valutazione puramente discrezionale, frutto della negoziazione tra le parti. La Corte d’Appello, come il giudice del patteggiamento in primo grado (ex art. 444 c.p.p.), si era limitata a verificare la congruità dell’accordo e la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, senza poter entrare nel merito delle scelte concordate.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura pattizia del concordato in appello. La scelta di questo rito processuale implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Il controllo della Corte di Cassazione su una sentenza di questo tipo è limitato alla verifica della legalità della pena in senso stretto. Non è possibile utilizzare il ricorso per rimettere in discussione l’equilibrio sanzionatorio raggiunto con l’accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo gravame.
Quando è possibile impugnare una sentenza basata su un concordato sanzionatorio in appello?
L’impugnazione è consentita solo per motivi di ‘illegalità’ della pena, ovvero se questa supera i limiti massimi (o è inferiore ai minimi) previsti dalla legge per il reato specifico o in generale, oppure se deriva da un calcolo errato come il cumulo materiale di pene.
La valutazione sulle circostanze attenuanti può essere oggetto di ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena?
No. Secondo la Corte, la concessione e la misura delle circostanze attenuanti fanno parte della valutazione discrezionale che sta alla base dell’accordo tra le parti. Pertanto, non costituiscono un motivo di illegalità della pena e non possono essere contestate in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32879 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, in relazione al reat di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla pena applicata nella misura corrispondente all’accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segue nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
La pena applicata al ricorrente, che del resto denuncia genericamente mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poi applicate in s di concordato, in misura non corrispondente al terzo si sottrae a qualsivoglia ri di illegalità perché costituisce il risultato di una valutazione discreziona parti, avallata dalla Corte di merito che, come nella sentenza di applicazione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., si limita alla verifica della congru pena.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso I’ll luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice