Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39929 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME PAZIENZA ANTONELLA DI STASI
Presidente –
Sent. n. sez. 1301/2025
Relatore –
UP – 16/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ISOLA DEL PIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 2 dicembre 2024 della Corte di appello di Ancona che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione irrogata con sentenza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Pesaro per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perchŽ, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, agendo
in concorso con i legali rappresentanti pro-tempore e al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per gli anni 2015 e 2016. I fatti sono contestati come commessi il 30 dicembre 2016 ed il 30 dicembre 2017.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 192, 125 e 533 cod. proc. pen., o comunque la mancanza, la contraddittorietˆ o la manifesta illogicitˆ della motivazione per travisamento della prova.
Deduce, in particolare:
(i) il travisamento della scrittura privata del 25 maggio 2012 sottoscritta da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, e non da NOME COGNOME, nella quale si fa riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, e non alla RAGIONE_SOCIALE, ed allÕimpegno di NOME COGNOME ad acconsentire la formale intestazione delle quote societarie di NOME COGNOME ed a seguire ogni indicazione fornita da questÕultimo in ordine alla gestione delle quote stesse, travisamento giˆ dedotto in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e ripetuto dalla sentenza impugnata secondo cui il documento costituisce prova dellÕesercizio della funzione gestoria di fatto della RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME ed in particolare dellÕorganigramma fittizio della RAGIONE_SOCIALE e del ruolo in essa disimpegnato dallÕimputato;
(ii) il travisamento, giˆ dedotto con i motivi di appello, delle dichiarazioni di NOME COGNOME dalla cui testimonianza non risulta affatto il ruolo gestorio del ricorrente essendo piuttosto emerso il contrario e, cioè, che era proprio NOME COGNOME a gestire di fatto la RAGIONE_SOCIALE dallÕanno 2016 siccome impossibilitato ad assumere la carica ed avendo chiesto a NOME COGNOME di farlo per lui;
(iii) il travisamento dellÕesame di NOME COGNOME, giˆ amministratore legale della RAGIONE_SOCIALE dal 2012 al 2017, il quale non aveva mai affermato che il ricorrente fosse lÕamministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, avendo piuttosto sostanzialmente indicato in tale veste il ragioniere NOME COGNOME che curava i rapporti con le banche laddove NOME COGNOME aveva rapporti con i trasportatori, con i fornitori, con i clienti e con tutti, ma non si occupava della gestione;
(iv) il travisamento, per omissione, della prova consistita nel fatto che NOME COGNOME aveva presentato le dichiarazioni in relazione agli anni di imposta precedenti (2012-2014), a dimostrazione del fatto che lÕamministratore legale era ben consapevole degli obblighi fiscali che era in grado di adempiere;
(v) il travisamento, per omissione, delle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (questÕultimo, peraltro, direttore di banca) che avevano riscontrato quelle rese da NOME COGNOME in ordine al fatto che degli adempimenti fiscali e della contabilitˆ si occupava il ragionier NOME COGNOME (circostanza confermata anche dal testimone COGNOME);
(vi) il travisamento dellÕesame dei co-imputato NOME COGNOME il quale aveva dichiarato di aver avuto rapporti sono con NOME COGNOME e di aver mai visto il COGNOME.
I travisamenti erano stati dedotti in appello ma la Corte territoriale ha ignorato il motivo ripetendo lÕerrore del primo Giudice del quale si è limitata a confermare la decisione.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla sua qualifica come amministratore di fatto benchŽ – afferma – non avesse esercitato in modo stabile e continuativo i poteri tipici di gestione esercitati invece dallÕamministratore formale e comunque da altri soggetti (NOME COGNOME e NOME COGNOME prima, COGNOME poi; NOME COGNOME, in particolare, trasmetteva al commercialista i bilanci e le dichiarazioni dei redditi anche su delega degli amministratori di diritto e consulenti vari). Non solo manca la prova dellÕesercizio continuativo di poteri direttivi, ma il ruolo di amministratore di fatto è stato affermato in base a prove travisate, in particolare la giˆ citata scrittura del 25 maggio 2012. La sentenza impugnata non individua, in concreto, quali atti tipici di gestione sarebbero stati posti in essere dal ricorrente, limitandosi a citare in modo acritico testimonianze generiche e contraddittorie di soggetti (coimputati o collaboratori interessati) senza un vaglio critico. Non è stato individuato un solo documento che provi che gli obblighi dichiarativi dovessero essere adempiuti dal ricorrente o che da lui fossero stati effettivamente adempiuti o disattesi. Nessun fornitore di servizi fiscali ha mai dichiarato di aver avuto istruzioni o atti sottoscritti dal COGNOME NOME.
1.3.Con il terzo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva chiesta nel corso dellÕistruttoria dibattimentale, in particolare del certificato penale del COGNOME NOME onde valutarne la attendibilitˆ trattandosi di persona che aveva interesse ad allontanare da sŽ la responsabilitˆ della gestione societaria e gravata da precedenti penali per reati affini al mendacio.
1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione e il vizio di omessa motivazione in ordine allÕelemento soggettivo del reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 non emergendo dalla sentenza alcun passaggio dal quale desumere il dolo di evasione essendosi limitata la Corte di appello a sostenere che lÕimputato, in quanto amministratore di fatto, non poteva non sapere di dover presentare le dichiarazioni.
1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione carente in ordine ai criteri di commisurazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la qualitˆ di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE è stata desunta dalle dichiarazioni rese dai coimputati NOME COGNOME COGNOMEamministratore formale della RAGIONE_SOCIALE dal 25 maggio 2012 al 24 gennaio 2017) e NOME COGNOME (amministratore formale dal 24 gennaio 2017), dai testimoni NOME COGNOME (maresciallo della Guardia di Finanza), NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchŽ dalla documentazione prodotta dalla difesa di NOME COGNOME (scrittura privata del 25 maggio 2012, dimissioni di questi dalla carica di amministratore in data 27 novembre 2013, denunzia-querela sporta nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME nella quale – afferma la Corte di appello – è specificamente descritto lo svolgimento della vicenda).
Sulla base di queste prove, la Corte di appello ha cos’ ricostruito i fatti:
3.1.NOME COGNOME era impossibilitato a ricoprire personalmente la carica di amministratore formale della RAGIONE_SOCIALE;
3.2.per un breve periodo aveva perci˜ lasciato la carica al figlio NOME;
3.3.successivamente aveva cercato un prestanome individuato in NOME COGNOME e, dopo le dimissioni di questi e su indicazioni di NOME COGNOME, in NOME COGNOME;
3.4.di fatto, lÕorganizzazione e la gestione dellÕazienda erano curate dal ricorrente mentre gli adempimenti amministrativi venivano seguiti dalla moglie del NOME NOME, NOME COGNOME, e dal ragioniere NOME COGNOME;
3.5.COGNOME, che su incarico della famiglia COGNOME avrebbe dovuto seguire la riorganizzazione dellÕazienda, aveva riferito che erano i coniugi COGNOME e, segnatamente, NOME, ad assumere e pagare i dipendenti, a organizzare il lavoro, a rapportarsi con i fornitori e a effettuare i pagamenti delle forniture di carburante, pneumatici, meccanici.
4.Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.
4.1.In termini generali, lÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontˆ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
4.2.LÕindagine di legittimitˆ pu˜ estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietˆ della motivazione risulti da Òatti del processo specificamente indicatiÓ (cd. travisamento della prova), quando, cioè, si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271635 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499).
4.3. Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nellÕaffermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento cos’ come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversitˆ tale da non reggere allÕurto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Esso è perci˜ decisivo solo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformitˆ cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). SicchŽ, il giudice di legittimitˆ deve limitarsi a verificare se il senso probatorio della prova dichiarativa, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante. (Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo, Rv. 246916 – 01). Come ulteriormente affermato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Welton, Rv. 283370 – 01, il vizio di “contraddittorietˆ processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitˆ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e avalutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto
di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. Come spiegato in motivazione, Çil vizio di “travisamento della prova” (o di contraddittorietˆ processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea AVV_NOTAIO, le ipotesi di infedeltˆ della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietˆ processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitˆ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). L’elemento travisato deve assumere portata decisivaÈ .
4.4.PoichŽ il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se lÕerrore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimitˆ, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d Òdoppia conformeÓ, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio pu˜ essere eccepito in sede di legittimitˆ, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME, Rv. 258438; nel senso che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, pu˜ essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 , Rv. 283777 – 01). Tale insegnamento è oggi espressamente
codificato dallÕart. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che onera lÕappellante di indicare in modo specifico le prove delle quali viene dedotta lÕinesistenza, lÕomessa assunzione o lÕomessa o erronea valutazione.
4.5.Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di Òautosufficienza del ricorsoÓ, suffragare la validitˆ del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era giˆ stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimitˆ il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dellÕ11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, COGNOME, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimitˆ, pu˜ essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purchŽ detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilitˆ del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).
4.6.EÕ necessario, pertanto: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritˆ dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchŽ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilitˆ” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene
necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ci˜ egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 – 01).
4.7.Nel caso di specie, il ricorrente denunzia, in primo luogo, il travisamento della scrittura del 25 maggio 2012 (integralmente riportata nel corpo del primo motivo) che, secondo i Giudici di merito, prova che la RAGIONE_SOCIALE si era dotata di Çun organigramma del tutto fittizio ove il COGNOME, pur amministratore di diritto, era sottoposto agli ordini del COGNOME. Il vizio, dedotto anche in appello, è effettivamente evidente: nella scrittura il COGNOME ammette di essere lÕintestatario fittizio delle quote di proprietˆ di COGNOME NOME relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e accetta di farne lÕutilizzo su indicazioni e istruzioni del reale proprietario. Non vÕè alcun riferimento nella scrittura in questione alla RAGIONE_SOCIALE nŽ a NOME COGNOME. Occorre ora verificare se il dato travisato sia decisivo rispetto alle altre informazioni provenienti dalle prove dichiarative.
4.8.Il ricorrente deduce, in particolare, il travisamento, per invenzione, delle dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonchè il travisamento, per omissione, delle testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.9.SennonchŽ: a) la Corte di appello ha fatto riferimento anche alle testimonianze rese dal M.llo GdF NOME COGNOME e COGNOME NOME, nonchŽ al contenuto della denunzia-querela sporta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME; b) il ricorrente non deduce di aver devoluto in appello il travisamento delle testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME; c) non sono stati allegati per intero i verbali delle prove dichiarative delle quali viene dedotto il travisamento.
4.10.Più in AVV_NOTAIO, dalla lettura stessa del primo motivo di ricorso emerge che delle prove dichiarative non viene dedotto il travisamento, cos’ come meglio spiegato nei ¤¤ 4.1-4.3 che precedono, bens’ un errore di valutazione: il vizio dedotto, cioè, non è percettivo, bens’ valutativo. Ne consegue che i dati fattuali dedotti non possono essere valutati perchŽ si chiede alla Corte di cassazione una inammissibile “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
5.Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili perchŽ deducono questioni non devolute in appello con il motivo principale, volto esclusivamente a contestare non giˆ la possibilitˆ di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto in base alle condotte a lui attribuite dai testimoni bens’ ad escludere tout court che egli fosse amministratore, che si occupasse cioè della RAGIONE_SOCIALE a qualsiasi titolo. Nè è mai stata posta la questione del dolo di evasione.
6.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
6.1.In termini generali, lÕomesso esercizio dei poteri istruttori di cui allÕart. 603, comma 3, cod. proc. pen., pu˜ essere sindacato, in fase di legittimitˆ, qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicitˆ, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampˆ, Rv. 271163 – 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Rv. 248181; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265; Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Rv. 201493; Sez. 1, n. 6911 del 29/04/1992, Rv. 190555).
6.2.Nello specifico, la rinnovazione istruttoria in grado di appello, in quanto volta, in conformitˆ alla nozione di istruzione dibattimentale recepita dall’art. 496, comma 1, cod. proc. pen., all’assunzione di prove orali, il cui oggetto deve essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all’art. 187 cod. proc. pen., non pu˜ consistere, ove funzionale alla rivalutazione della credibilitˆ dei testimoni escussi in primo grado, nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario e di sentenze (Sez. 2, n. 8395 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284198 – 01; Sez. 2, n. 19693 del 20/05/2010, DellÕAnna, Rv. 247056 – 01; Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Calabr˜, Rv. 221502 – 01).
7.Il quinto motivo è inammissibile.
7.1.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto il cui diniego il giudice di merito deve motivare poichŽ, non diversamente da quelle ÒtipizzateÓ, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Pertanto, lÕomessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente giustificata con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dellÕimputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, COGNOME, Rv. 195339).
7.2.Peraltro, giˆ da prima della suddetta modifica normativa, la Corte di cassazione, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa
è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non pu˜ mai essere data per scontata o per presunta, s’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ci˜ comporti tuttavia la stretta necessitˆ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, nŽ è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).
7.3.Ne consegue che lÕobbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessitˆ della specificitˆ della richiesta, oltre le pronunce giˆ citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, COGNOME, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, COGNOME, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dellÕimputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).
7.4.Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello lÕapplicazione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare (o anche solo allegare) gli elementi della loro meritevolezza essendosi limitato a formulare la domanda nel petitum dellÕatto senza articolare uno specifico motivo sul punto. La Corte di appello, dal canto suo, ha rigettato la domanda in considerazione non solo della mancanza di profili di meritevolezza delle attenuanti generiche (e, più in AVV_NOTAIO, dellÕattenuazione della pena) ma anche delle risultanze del certificato penale, della consistenza dei fatti e del comportamento dellÕimputato.
7.5.Il ricorrente se ne duole ma solo in questa sede sviluppa uno specifico motivo di doglianza peraltro articolato in termini fattuali e di dissenso valutativo
rispetto alla decisione della Corte di appello. Va piuttosto ricordato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dellÕesclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
7.6.Generiche sono anche le censure sulla entitˆ della pena, la cui riduzione era stata chiesta in appello senza articolare uno specifico motivo, tanto più che la pena-base applicata in primo grado era di soli due mesi superiore al minimo edittale allÕepoca vigente di un anno e sei mesi di reclusione. Su tale pena era stato poi applicato lÕaumento di quattro mesi di reclusione a titolo di continuazione. La pena applicata per i due delitti è persino inferiore al medio edittale previsto in caso di consumazione di un solo delitto con conseguente affievolimento dellÕonere motivazionale del giudice tanto più se, come nel caso di specie, in presenza di un appello del tutto immotivato.
8.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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