Concordato in Appello: La Cassazione Chiude la Porta a Ulteriori Impugnazioni
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel secondo grado di giudizio, rinunciando ai motivi di impugnazione. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto tale accordo, si decide comunque di presentare ricorso in Cassazione? Con la recente ordinanza n. 41705/2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo preclude qualsiasi ulteriore ricorso sulle questioni oggetto di rinuncia.
Il Caso: dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Nel caso specifico, un’imputata, tramite il suo difensore, aveva proposto appello contro una sentenza di condanna. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo la richiesta, aveva rideterminato la pena nella misura concordata, confermando nel resto la condanna.
Nonostante l’accordo e la rinuncia esplicita, la difesa presentava ricorso per cassazione, sollevando questioni che erano state implicitamente abbandonate con il patteggiamento in appello. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione per valutare l’ammissibilità di tale impugnazione.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato in appello. Secondo gli Ermellini, questo istituto non si limita a influenzare la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha un impatto preclusivo sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità.
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il potere dispositivo riconosciuto all’imputato dall’art. 599-bis c.p.p. di rinunciare ai motivi di appello in cambio di un accordo sulla pena è una scelta processuale che produce effetti definitivi.
La rinuncia ai motivi d’appello è equiparabile, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione stessa. Una volta che l’imputato sceglie di percorrere la strada del concordato in appello, accetta di definire la sua posizione processuale in quel grado di giudizio, perdendo il diritto di contestare successivamente le questioni coperte dalla rinuncia. Pertanto, un ricorso in Cassazione che ripropone tali questioni è intrinsecamente inammissibile, perché verte su punti rispetto ai quali l’interessato ha già manifestato la volontà di non insistere.
La Corte ha specificato che questa inammissibilità può essere dichiarata con una procedura semplificata, senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., proprio per l’evidenza della causa ostativa all’esame del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura tombale del concordato in appello. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la decisione di accedere a questo istituto deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e di una più rapida definizione del processo, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a far valere eventuali vizi della sentenza di primo grado.
La scelta del concordato chiude di fatto la porta al giudizio di legittimità, salvo che per questioni non coperte dalla rinuncia (eventualità molto rara e specifica). Questa pronuncia serve da monito: le scelte processuali strategiche hanno conseguenze irrevocabili e il tentativo di aggirarle presentando ricorsi pretestuosi viene sanzionato non solo con l’inammissibilità, ma anche con significative condanne pecuniarie.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, il ricorso è inammissibile se riguarda questioni a cui l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. La rinuncia ai motivi di appello ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di Cassazione.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato?
La rinuncia ai motivi di appello, prevista dall’art. 599-bis c.p.p., limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude l’intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza del 2 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
Il Consig re estensore
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Il Presidenr