Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Cuneo il DATA_NASCITA
NOME, nato a Verzuolo il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la competenza territoriale, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, territorialmente competente, per l’ulteriore corso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, NOME e RAGIONE_SOCIALE che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Cuneo ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e dalla società
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 316ter cod. pen. e 5, 6, 8 e 24 d.lgs. n. 231 del 2001.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di amministratori di fatto, il primo, e di diritto, il secondo, della società RAGIONE_SOCIALE, sono accusati di aver conseguito indebitamente crediti fiscali derivanti da superbonus 110%, oggetto di cessione in loro favore come prevista dall’art. 121 d.l. n. 34/2020, per la parte corrispondente a spese non ammesse al beneficio nonché a spese inesistenti, per un importo complessivo di 167.156,50 euro .
Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si contesta la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo, rilevando che il delitto di cui all’art. 316ter cod. pen. si consuma quando i crediti ceduti vengono materialmente riscossi o compensati, ossia, nel caso di specie, con l’uscita dal cassetto fiscale del committente attraverso la cessione a RAGIONE_SOCIALE al fine di compensare i costi edilizi sostenuti. Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe dato rilievo alla sede di questa società, ai fini dell’individuazione del giudice competente, in quanto RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto il bonus fiscale, ma il reato si era già perfezionato nel momento in cui i soggetti, che lo avevano prodotto , lo avevano ceduto. La competenza territoriale, quindi, dovrebbe radicarsi nel luogo ove hanno la residenza fiscale i soggetti cedenti.
Poiché, nel caso di specie, i cedenti sono più di uno e poiché vi sono state due cessioni contemporanee avvenute in luoghi diversi, non resterebbe che fare applicazione del criterio residuale di cui all’art. 9, ultimo comma, cod. proc. pen., che radica la competenza nel luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. Nel caso di specie, quindi, sarebbe competente il Tribunale di Benevento, in quanto la Procura della Repubblica di Benevento ha, per prima, iscritto il procedimento penale n. 5666/2023 mod. 44, in relazione al credito fiscale ceduto da NOME.
Con il secondo motivo si contesta il fumus del reato di cui all’art. 316ter cod. pen. Rileva il difensore che, dopo aver correttamente affermato che i costi di mediazione non possono essere utilizzati come crediti fiscali, il provvedimento impugnato non verifica se la somma di 116.916,50 euro sia rappresentata da un’attività di pura mediazione, limitandosi a riportare gli accertamenti della guardia di finanza sul punto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate e il difensore dei ricorrenti ha depositato nota di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia del sequestro e, in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell’importo sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 121 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto che il credito di imposta derivante dai lavori edili previsti dalla norma (cd. superbonus ) possa essere direttamente utilizzato oppure essere ceduto a terzi.
I ricorrenti sono accusati del reato di cui all’art. 316ter cod. pen. per avere, mediante utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi, attestato sia spese in realtà non ammesse a detrazione che spese mai sostenute da parte dei committenti dei lavori edili, così conseguendo indebitamente il credito di imposta previsto dalla norma citata.
L’art. 316ter cod. pen. punisce l’indebito conseguimento, per sé o per altri, di «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee» mediante «l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute».
Nella nozione di «altre erogazioni … comunque denominate» possono rientrare tutte le forme di agevolazione che, a prescindere dal nomen iuris del vantaggio economico goduto dal privato, siano destinate a gravare sul bilancio economico dello Stato o di altro ente pubblico. Tali sono anche le agevolazioni concesse attraverso detrazioni fiscali, che non implicano un attuale ed effettivo esborso di denaro pubblico (come accade per i mutui, le sovvenzioni, i finanziamenti) ma fanno sorgere, in capo al contribuente, un diritto di credito nei confronti della finanza pubblica, esigibile mediante compensazione con le imposte a debito.
Questa interpretazione è stata fatta propria dalle Sezioni unite che, nella sentenza n. 7537 del 16/12/2010 Rv. 249104 – 01, hanno ritenuto che integri il
reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie. In motivazione, la Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un’elargizione diretta, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico (mancato pagamento del ticket ) che viene posto a carico della comunità.
Rientra, quindi, nella nozione di ‘altre erogazioni’ anche il credito fiscale derivante dal cd. superbonus , al pari degli altri bonus edilizi.
Il ricorso pone il tema della competenza territoriale, e cioè del luogo in cui il reato si consuma.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il reato di cui all’art. 316ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi (Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009. PM in proc. Armenise, Rv. 245473 – 01; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – 01). Da ciò consegue che la competenza per territorio per tale reato si radica nel luogo nel quale ha sede l’ente pubblico che eroga il contributo e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario.
A questa giurisprudenza occorre certamente dare continuità nei casi in cui vi sia una effettiva erogazione di denaro pubblico, tramite mutui, finanziamenti, sovvenzioni.
Diverso è il caso, quale quello in esame, in cui l’erogazione consista in un credito di imposta, indebitamente conseguito; in tali casi, infatti, occorre avere riguardo al momento e al luogo ove il diritto è fatto valere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ossia quando il credito è portato a detrazione con le forme prescritte.
In base alla prospettazione dei ricorrenti, se il credito, originariamente sorto in capo al committente di lavori edilizi, viene ceduto, l’atto traslativo del credito è il contratto di cessione. È, infatti, per effetto di tale accordo che il credito passa da un soggetto, e cioè l’originario titolare, a un altro. Quindi, sostengono, la competenza per territorio va determinata avendo riguardo al luogo in cui ha la residenza fiscale il cedente, che di quel credito si spoglia.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La cessione produce certamente effetti tra le parti ma è efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria solo quando il credito ceduto è ad essa opposto in compensazione.
Come chiarito dall’RAGIONE_SOCIALE (circolare 30/E del 6 ottobre 2022) «i crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata ‘Piattaforma cessione crediti’ (Piattaforma), accessibile dall’area riservata del sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE. Il soggetto che riceve il credito, cessionario o fornitore, può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma»
Quindi, affinché gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, occorre che i cessionari accettino le transazioni su una piattaforma informatica appositamente creata dall’RAGIONE_SOCIALE e, poi, potranno utilizzare il credito ottenuto utilizzandolo in compensazione dei propri debiti tributari (sul punto si veda anche circolare 19/E del 2022).
Corretta, dunque, è l’ordinanza impugnata, che ha dato rilievo al luogo ove ha la sede fiscale la società cessionaria, ossia RAGIONE_SOCIALE, ove questa ha effettuato, mediante al proprio cassetto fiscale, l’accettazione della cessione e ha utilizzato il credito in compensazione.
Il secondo motivo è inammissibile, in primo luogo, perché, seppur rubricato come violazione di legge, attacca la motivazione del provvedimento impugnato, ossia svolge una censura non ammessa in sede di legittimità (ex art. 325 cod. proc. pen.). In ogni caso, esso è formulato in modo del tutto generico e inconsistente, non comprendendosi la ragione per la quale fosse necessario l’accertamento in ordine al fatto che la « somma di euro 116.916,50 sia rappresentata da una attività di pura mediazione » , essendo sufficiente l’accertamento che fossero state richieste somme non riferibili a spese ammesse.
In conclusione i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 11/11/2025. Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME