Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41578 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME ed ha concesso la misura della detenzione domiciliare.
A ragione, osservava che la più ampia misura alternativa richiesta in via principale non è adeguata, tenuto conto che la COGNOME, condannata per il reato di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire, non aveva ottemperato all’ordine di demolizione né aveva provveduto alla sanatoria e per
tale ragione gli era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione dell’art. 47 Ord. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura alternativa.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato ha valorizzato in via esclusiva ai fini del diniego dell’affidamento in prova lo stesso elemento già a posto a fondamento della revoca della sospensione condizionale – la mancata attivazione della ricorrente per la regolarizzazione urbanistica dell’opera abusiva – ed ha, invece, trascurato, in stridente contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi utili per una valutazione prognostica favorevole ed in particolare: – l’accertata presentazione, già nel corso del giudizio di primo grado, di istanza volta ad ottenere la regolarizzazione, sotto il profilo urbanistico, della violazione; – l’intervenuta maturazione dei termini per il silenzio assenso alla sanatoria dell’opera abusiva; -la natura contravvenzionale del reato in esecuzione; – l’esiguità della pena detentiva inflittale; – l’assenza di precedenti condanne e di ulteriori iscrizioni di procedimenti penali a suo carico; – il pieno reinserimento sociale; – lo svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità a svolgere attività di volontariato in parrocchia; – il riconoscimento del disvalore della condotta tenuta in occasione della consumazione dei reati in esecuzione.
In ogni caso, il Tribunale non ha chiarito quali peculiarità del caso concreto impedivano l’accesso ad una misura meno restrittiva della detenzione domiciliare.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 47 Ord. pen. e dell ‘ art. 20, comma 5, l.r. n. 4 del 2003, in tema di regolarizzazione dell’opera per effetto del silenzio -assenso.
L’ordinanza impugnata non ha considerato che la ricorrente si era prontamente attivata, sin dal giudizio di condizione, per ottenere la regolarizzazione edilizia dell’immobile, inoltrando richiesta ai sensi della ricordata normativa regionale, applicabile al caso di specie, considerata la natura precaria dell’opera realizzata.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il requisito dell’interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d’una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Nel caso di specie, risulta dal certificato stato esecuzione della Procura della Repubblica di Gela che l ‘ odierna ricorrente ha terminato di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare in data 23 luglio 2025. Il venir meno dell’attualità della condizione detentiva incide irrimediabilmente sull’interesse a coltivare l’impugnazione, con conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso, per fatto sopravvenuto (Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, COGNOME, Rv. 245677).
4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso, in Roma 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME