Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
avvocato COGNOME che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di COGNOME, investito di richie di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura RAGIONE_SOCIALEa custo cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminar medesimo Tribunale in data 5 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME, i relazione al reati di duplice omicidio aggravato anche dall’art. 416-bis 1. pen.
1.1. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti RAGIONE_SOCIALEe att investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica ed evidenziava come la provvista indiziaria fosse costituita dalle dichiarazioni di due collabora giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME, risalenti a epoche differenti segnatamente, il primo all’interrogatorio del 3 luglio 2014, anno RAGIONE_SOCIALE‘inizio sua collaborazione, il secondo a quello del 12 aprile 2023.
Entrambi avevano indicato la causale RAGIONE_SOCIALEa uccisione di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella necessità, deliberata dai vertici del RAGIONE_SOCIALE, di eliminare coloro che commettevano reati, senz l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel territorio sottoposto al contro gruppo, precisando che – secondo il piano originario – vi era una terza vitt tale NOMENOME imprevedibilmente scampata all’agguato.
I collaboratori indicavano anche che l’occasione propizia fu costituita d rapina che costoro perpetrarono ai danni di due anziani, abitanti alla Garibaldi di Barcellona Pozzo di Gotto.
NOME COGNOME si era autoaccusato del duplice crimine, affermando di aver fatto parte del gruppo che, unitamente a NOME COGNOME, aveva attirato i gio in un tranello, conducendoli in una zona isolata in prossimità del cimitero d erano stati uccisi. Precisava di non aver assistito alla fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, si era allontanato da quel luogo, insieme a NOME COGNOME, alla ricerca RAGIONE_SOCIALEa vittima, non prima di aver raccomandato a un altro componente del gruppo, COGNOME, di prendere alle vittime le chiavi RAGIONE_SOCIALEe rispettive auto per occul Subito dopo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, ne aveva avuta conferma quando si er recato a casa del “capo” COGNOME, dove vi erano, tra gli altri, COGNOME, COGNOME e l’odierno ricorrente. Appreso che le chiavi RAGIONE_SOCIALEe auto non erano st sottratte alle vittime, egli stesso era ritornato, unitamente ai due menzionati, sul luogo dei fatti, e aveva preso le chiavi al posto di COGNOME, era rifiutato di farlo.
1.2. Il Tribunale del riesame, nelle pagine da 7 a 11 RAGIONE_SOCIALE‘ordina impugnata, si è, dunque, fatto carico di motivare l’attendibilità intrinse narrato del collaboratore, ne ha elencato i riscontri generici, di volta i
avversando le censure difensive in punto di asserita distonia RAGIONE_SOCIALEe dichiaraz rispetto alle restanti risultanze investigative.
Ha, poi, ritenuto che tali dichiarazioni fossero adeguatamente riscontrate quelle del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che, pur non ave partecipato all’omicidio, ha reputato avere riferito in modo perfettam coincidente al narrato di COGNOME in merito alla scaturigine RAGIONE_SOCIALE‘omici all’originaria presenza di un’altra vittima, alla sua realizzazione da parte soggetti appartenenti al medesimo gruppo RAGIONE_SOCIALEo, che indicava specificatamente, ivi compreso l’odierno ricorrente.
La fonte di conoscenza era individuata in Nunziato COGNOME, che glie ne aveva parlato poco tempo dopo i fatti, per averlo appreso, oltre che da COGNOME, cognati NOME NOMENOME NOME NOME.
Ha ritenuto, dunque, che le dichiarazioni dei due collaboratori riscontrassero reciprocamente sui seguenti rilevanti aspetti: i) la c RAGIONE_SOCIALE‘omicidio e l’episodio che ne costituì l’occasione propizia; ii) la ricondu del mandato ad uccidere ai vertici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, tra q COGNOME; iii) l ruolo svolto da COGNOME, tanto nella fase programmatica, qu in quella successiva all’azione di fuoco; iv) atfa presenza di COGNOME nel gruppo dei soggetti che attendevano le vittime, attirate in un tranello ei fatto che state condotte all’interno del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, percorre l’ingresso secondario; v) -))3 ruolo del ricorrente nella fase immediatamente successiva all’omicidio allorquando, tornato sui luoghi, si era rifiutato corso al prelievo RAGIONE_SOCIALEe chiavi RAGIONE_SOCIALEe auto RAGIONE_SOCIALEe due vittime per procedere all distruzione.
Infine, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata giustificata con le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio e le relative finalità, ossia lo sc impedire estemporanee e contingenti iniziative intraprese da sodggetti estra all’organizzazione che, adusi a commettere reati anche di piccolo calibro a fuori dall’ “RAGIONE_SOCIALE precostituito” del RAGIONE_SOCIALE e in assenza di qu autorizzazione da questo promanante, finivano per metterne in pericolo gl equilibri e gli assetti, attirando inutilmente e incautamente l’attenzio territorio da parte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, anche con riferime all’aggravante di cui all’art. 416-bis 1. cod. pen., riguardo alle esigenze ca ha rimarcato in particolare quella del pericolo di reiterazione di cond analoghe, certamente attuale nonostante il tempo trascorso dall’omicidio.
A tal fine, ha valorizzato la circostanza che il ricorrente era organicam inserito nell’RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, in favore RAGIONE_SOCIALEa quale a manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a una pluralità
attività criminose per le quali era stato condannato con sentenze definitive oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epoca a partire dalla quale egli stato in-interrottamente detenuto.
Ha rilevato, a fronte di tale quadro, per un verso come la manca emergenza di ulteriori e più recenti interventi giudiziari a suo carico costi circostanza priva di reale valore, siccome neutralizzato dal lungo peri d’ininterrotta detenzione; per altro verso, ha osservato come fosse meramen generica l’evocazione del decorso del tempo r la misur41 delitto come fatto di diminuzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, evidenziando come il dato cronologic dovesse saldarsi con quello RAGIONE_SOCIALEa eccezionale gravità del fatto contestato in con la personalità negativa del soggetto agente, gravato dai cennati precede penali.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NOME COGNOME, e deduce due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo, denuncia la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta convergenza de dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Lamenta il ricorrente come la motivazione del Tribunale del riesame non abbia colto il tema principale posto alla sua attenzione, ossia l’individuazio plausibili ragioni per le quali COGNOME avrebbe dovuto conoscere i dettagli di fatto criminoso cui non aveva partecipato e, comunque, il motivo per il qua avrebbe dovuto rivelarli a NOME COGNOME.
Sotto il primo profilo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al là del dato formale dei rapporti di parentela tra COGNOME ed NOME e COGNOME primo non ha mai riferito in RAGIONE_SOCIALE ad altri omicidi commessi nell’ambito d gruppo dei “RAGIONE_SOCIALE“.
Sotto altro profilo, la difesa rimarca che – in un caso come quello ch occupa, in cuiriscontro alla chiamata in i.aFt di COGNOME proviene da collaboratore, NOMENOME NOME NOME NOME relato il controllo relativo all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante avrebbe richiesto un vaglio più atte rigoroso; ciò che non è avvenuto, ribadendosi da parte del ricorrente la secondo cui l’unica fonte di NOME COGNOME era NOME COGNOME, con intuibili conseguenze in termini di circolarità RAGIONE_SOCIALEa prova.
Sono stigmatizzate come insoddisfacenti, inoltre, le risposte fornite Tribunale in punto di evidenziate discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori, ad esempio quanto all’erronea indicazione del luogo di reside dei due anziani vittime RAGIONE_SOCIALEa rapina che costituì fu il pretesto per l’uccis COGNOME e COGNOME.
2.2. Il secondo motivo si appunta sulla violazione degli artt. 273, 274 e nonché sul vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALEe esig cautelari alla stregua RAGIONE_SOCIALEa data di commissione del reato.
Il fatto di omicidio contestato risale a gennaio 1992 e, non venendo in ril la contestazione di una condotta di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, n vi sarebbero elementi per superare ritenere l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura de custodia cautelare in carcere.
Non si sarebbe, inoltre, tenuta in adeguata considerazione la circostanza il ricorrente ha espiato l’intera pena, per circa dieci anni, a decorrere d senza soluzione di continuità; elemento che inciderebbe sul ritenuto pericolo recidivanza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Non è superfluo richiamare, in via di premessa, il principio secondo c «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricors cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale de riesame in RAGIONE_SOCIALE alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natu giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice d abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni che l’hanno indotto ad affermar la gravità del quadro indiziario a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato, controllando la congr RAGIONE_SOCIALEa motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispet canoni RAGIONE_SOCIALEa logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 de 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità RAGIONE_SOCIALEa valutaz compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto RAGIONE_SOCIALEa «diversi RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostic termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a que merito, orientata invece all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa certezza processuale in RAGIONE_SOCIALE colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213).
Tanto premesso, il primo motivo è interamente versato in fatto, oltre c reiterativo di analoghe censure già adeguatamente vagliate e superate d Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Il Tribunale ha, invero, come sunteggiato in premessa, motivat ampiamente a proposito RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva di COGNOME sia per la nat autoaccusatoria RAGIONE_SOCIALEe relative dichiarazioni, sia per essere risultato lo dichiarante attendibile in occasione di altri procedimenti penali all’esito de sono state ricostruite le dinamiche associative dei sodalizi operanti nella z Barcellona Pozzo di Gotto.
A proposito del collaboratore NOME, la cui credibilità è stata del pari og di rigorosa valutazione (p. 16 e s.), il Tribunale ha replicato alle ob difensive – basate, essenzialmente, sul dubbio che egli avesse potuto ricever confidenze da COGNOME – ritenendole congetturali e le ha contrastate con u motivazione puntuale e per nulla manifestamente illogica, sintetizzata nelle p e ss. del provvedimento impugnato, affrontando il tema del decesso RAGIONE_SOCIALEa fon di riferimento (COGNOMECOGNOME, indicando gli elementi sui quali ha fondato la plausibi sia del colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME, sia RAGIONE_SOCIALEa conoscenza, in cap primo i pur se non partecipe al grave fatto di sangue, RAGIONE_SOCIALEe relative informazi apprese dai cognati NOME e COGNOME.
Le chiamate, inoltre, sono state giudicate convergenti nel loro nucl essenziale riferito al coinvolgimento di isgrò, inteso quale presenza qualifica luogo dei fatti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa motivazione, esente da fratture logiche, c indicata in premessa e che si pone nel solco del principio, espresso in se legittimità, per il quale «In tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata in reità o c in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimput nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, olt essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estr anche solo parzialmente o tendenzialmente “individualizzanti”, in quanto verifica RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segna fluidità RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione, in cui non è richiesta certezza RAGIONE_SOCIALEa colpevolezz invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515).
4. Il secondo motivo è privo di pregio.
In via di premessa, va ricordato che per il reato oggetto di contestazi provvisoria sussiste la doppia presunzione, relativa, di cui all’art. 275, com cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salv
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono es soddisfatte con altre misure.
E’ stato, infatti, chiarito che «In tema di custodiaicautelare in c disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l’a comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza de esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto asso di tipo RAGIONE_SOCIALEo, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di t associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatame relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente ido escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti» Sez n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285808.
In tale cornice, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cau suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carc ragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo nel qua maturato.
Osserva il Collegio che si tratta di elementi concreti, a fronte dei q ricorrente non ha contrapposto argomenti inidonei, allo stato, a far venir men citata presunzione. Il ricorrente ha, invero, sollecitato la valutazione del trascorso dalla commissione del fatto, ma correttamente il Tribunale evidenziato come il tempo non fosse stato “silente”, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accl organico inserimento di I5grò nell’RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, in favore quale aveva manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a un pluralità di attività criminose per le quali è stato condannato con sen irrevocabili, perpetrate per oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epo partire dalla quale egli era stato in interrottamente detenuto.
Tale motivazione sorregge la necessaria presunzione relativa RAGIONE_SOCIALEe esigenz cautelari e non risulta contrastata da alcun elemento da cui poter esclud l’attualità o affermarne la possibilità di salvaguardarle con una misura afflittiva.
Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso va rigettato e il ri condannato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Lo status detentionis del ricorrente impone che la Cancelleria curi gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe sp processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 12 g iu g no 2024
Il Consi g liere estensore
Il Presidente