Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale della Liberta’ di Catania
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Caltagirone in difesa di: COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catania in data 01.08.2025 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 18.06 2025 nei confronti di COGNOME NOME, in quanto ritenuto gravemente indiziato dai reati di cui agli articoli 416 bis cod. pen. (-capo 1, per aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata” RAGIONE_SOCIALE” dal giugno 2021 al novembre 2022.), 74 e 73 DPR n. 309/90 (Capi 3 e 4, aggravati dall’articolo 416 bis cod. pen., dal numero dei partecipi superiori a 10 e dalla disponibilità di armi).
Il Tribunale del Riesame ha ricostruito la vicenda di cui all’ordinanza cautelare del GIP, relativa all’evoluzione della faida interna ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, culminata in conflitto armato nell’aprile 2022, poi ricomposta per salvaguardare il narcotraffico, i relativi introiti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, primo tra tutti NOME COGNOME, figlio del defunto NOME COGNOME COGNOME
COGNOME‘, e padre di uno degli indagati, NOME COGNOME, e ha inoltre ricostruito le dinamiche associative del RAGIONE_SOCIALE del traffico di droga sulla piazza di San Berillo e la vicenda estorsiva ai danni del locale ‘RAGIONE_SOCIALE Dogana’ di Catania, protrattasi con metodi mafiosi, dal novembre 21 al maggio 2022; il quadro indiziario risulta fondato, oltre che su precedenti procedimenti, sulle attività tecniche di intercettazione, comprese quelle del capo detenuto COGNOME NOME, che comunicava per telefono dal carcere con i figli e gli altri sodali; su videoriprese; su arresti, perquisizioni e sequestri di armi e stupefacenti, nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, ex appartenente alla famiglia RAGIONE_SOCIALE COGNOMEpaola.
Vengono esposte circostanze precedenti, ed in particolare l’esistenza e l’operatività del RAGIONE_SOCIALE mafioso facente capo al leader storico NOME *COGNOME*COGNOME e nel tempo a NOME COGNOME inteso NOME COGNOME, a NOME COGNOME inteso NOME e a NOME COGNOME inteso COGNOME, definitivamente accertata dagli anni 80 e fino alla seconda metà degli anni 2000; nonché la sentenza resa in ordine all’omicidio dell’8.08.2020 di alcuni esponenti dei COGNOME da parte dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ancora l’ordinanza cautelare del 18/11/2022 (operazione RAGIONE_SOCIALE) dalla quale risulta ricostruito il tentativo del detenuto COGNOME NOME COGNOME di riprendere la guida del gruppo e ricomporre le ostilità con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME; nonché, nel procedimento in oggetto, la frattura intercorsa tra i COGNOME e i COGNOME, in quanto questi ultimi, a dispetto del vincolo di sangue, avevano deciso di lasciare l’associazione mafiosa e tentato di transitare in altri gruppi, in quanto ritenevano di aver subito torti da parte dei cugini COGNOME e dell’COGNOME NOME, che era stato indicato quale responsabile dell’organizzazione, in quanto il COGNOME si trovava agli arresti domiciliari; nel giugno 2022 i COGNOME e i COGNOME si riavvicinavano, come anche ricostruito sulle dichiarazioni di COGNOME NOME Sam; Il tribunale tiene pertanto ‘pienamente provata, con il grado probabilistico proprio del giudizio cautelare, la perdurante esistenza dell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE come contestata nell’imputazione provvisoria’. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il tribunale, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, fa propria la ricostruzione dell’ordinanza cautelare ed in particolare la motivazione del GIP , nella quale si afferma che “COGNOME NOME, cl. 77 è figlio di COGNOME NOME, COGNOME COGNOME“, storico capoRAGIONE_SOCIALE dell’organizzazione criminale dei “RAGIONE_SOCIALE“, deceduto nel dicembre 2020; la figura di COGNOME NOME emergeva sin dalle prime fasi dell’attività di intercettazione, quando, in “rottura” con il resto dei congiunti si era organizzato autonomamente aprendo una piazza di spaccio “al bar Magri”, che ricadeva nella sua zona di competenza, come ammetteva NOME (“perché gli tocca a lui là”, progr. 3556); gli equilibri, ad un certo punto, si
ristabilivano e NOME COGNOME veniva coinvolto, nuovamente, nella comune gestione del traffico di stupefacenti, lamentandosi NOME COGNOME del fatto che, pur lavorando da cinque mesi ma soltanto nella giornata di domenica, non stava guadagnando abbastanza. NOME COGNOME, dunque, era pienamente inserito nell ‘organizzazione, tanto che allo stesso era stato assegnato un turno di lavoro (progr. 3322); elementi dimostrativi della appartenenza di NOME COGNOME all’organizzazione mafiosa dei RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE sono stati tratti dal coinvolgimento dell’indagato negli scontri di marzo e aprile 2022, in quanto partecipava all’intimidazione ai danni di COGNOME COGNOME, madre di NOME COGNOME e NOME (progr. DATA_NASCITA, DATA_NASCITA), e veniva informato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME del fatto che i predetti avevano teso un agguato a NOME COGNOME, persona fedele ai COGNOME, raccomandando al COGNOME di “avvisare” ove avesse deciso di raggiungere il quartiere, in quanto temevano ritorsioni (progr. 3115).
Tenuto conto del fatto che le azioni dimostrative erano volte a misurare la forza tra le due frange del RAGIONE_SOCIALE in un momento in cui i fratelli COGNOME avevano deciso di transitare in altro gruppo mafioso, la partecipazione ad esse anche di NOME COGNOME, schieratosi dalla parte dei COGNOME, rendeva evidente, secondo il GIP prima ed il Tribunale del Riesame poi, la sua intraneità al gruppo mafioso. La questione alla base dello scontro aveva natura esclusivamente mafiosa. L’attività di intercettazione non riscontra, nel periodo oggetto di indagine, il ruolo di vertice ascritto dal collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, al COGNOME che, anzi, soggiaceva alle direttive impartite dagli altri congiunti (emblematica la richiesta del COGNOME di potere svolgere più turni nella piazza di spaccio)”.
Il ricorrente, assistito dall’AVV_NOTAIO, ha proposto due motivi di ricorso avverso l’ordinanza :
4.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge – violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. – violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in ordine al contestato reato p.p. dall’art 416 bis c.p. ed in ordine al contestato reato di cui alli art. 74 d.pr. 309/90 – illogicità della motivazione sul punto relativo alla interpretazione ed alla valutazione degli indizi di colpevolezza ritenuti gravi in relazione alla partecipazione del ricorrente ad entrambe le associazioni. Violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (art. 192 cod. proc. pen.), argomentando sulla carenza di gravità indiziaria a carico del ricorrente, in quanto le dichiarazioni del collaboratore sono state ritenute ‘di limitata valenza probatoria’ ma comunque utilizzate per riscontrare l’esito delle intercettazioni; gli interlocutori si riferivano al COGNOME NOME, alla fine del 2021, con toni dispregiativi, stigmatizzandone la scarsa caratura e preannunciando ritorsioni imminenti; non risulta circostanziata, la reintegrazione nel sodalizio
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criminoso, dato che il ricorrente aveva un ruolo meramente esecutivo sulla piazza di spaccio.
Ne consegue, secondo il ricorrente, un palese travisamento del fatto da parte del tribunale del riesame ricostruito con motivazione illogica e a tratti totalmente mancante che vizia l’intero apparato logico argomentativo, pur avendo il tribunale del riesame ridimensionato il ruolo del ricorrente, non apparendo un membro stabilmente organicamente compenetrato all’interno dei sodalizi criminali, dal momento che non partecipa alle attività criminali della consorteria, non partecipa agli utili, non può attingere alla cassa comune per far fronte alla grave situazione di indigenza economica in cui versa insieme alla propria famiglia.
4.2 GLYPH Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, violazione dell’art. 274 lett. c) ed art. 275 cod. proc. pen. evidenziando una assoluta e manifesta carenza di motivazione in merito all’applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen., che anche facendo riferimento ad una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, deve necessariamente motivare in ordine a quali siano le esigenze che la cautela intende salvaguardare; sebbene susciti allarme sociale il RAGIONE_SOCIALE di riferimento non è mai emersa alcuna caratura criminale dell’odierno ricorrente se non quella per eredità per essere lo stesso figlio di uno dei capi storici NOME COGNOME.
Si chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve qui essere ricordato come Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01 abbia affermato che , in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limit che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della
decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Ne deriva che, in sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc. Rv. 265244 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha condiviso l’interpretazione fornita dal GIP, aggiungendo che ‘le emergenze investigative trovano unica spiegazione logica nell’attribuzione a COGNOME NOME del ruolo di intraneo, ed all’associazione mafiosa di cui il defunto padre era il maggiorente, ed all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che con la prima coesisteva.’
Ha analizzato le conversazioni intercettate, delle quali il ricorrente è anche interlocutore diretto, e che ne attestano, dopo un’iniziale frizione con NOME, nel corso della quale, in rotta con il gruppo, apriva una sua piazza di spaccio nei pressi del bar Magri, territorio di sua spettanza (in tal senso le conversazioni progr. 6156, 1819 e 3556), la composizione del conflitto e la partecipazione alla faida della primavera del 2022 a fianco dei nipoti e di COGNOME NOME.
Lo stesso veniva quindi inserito nella piazza di spaccio del sodalizio, pur con un ruolo gregario (in tal senso il progr. 3322, che ne registrava le lamentele per i miseri guadagni che ne ricavava, frutto, a suo dire, del proprio mancato impiego full time).
4.1 GLYPH L’ordinanza impugnata ha inoltre esaminato e fornito motivazioni in ordine alle istanze difensive, che risultano sovrapponibili a quelle esposte con il ricorso: 1) con riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME, contrariamente a quanto asserito nella memoria e ribadito nel corso discussione orale, il narrato del collaborante non appare inficiato dalla circostanza che non avesse riconosciuto in fotografia l’odierno ricorrente o che le sue propalazioni non sarebbero state spontanee. Lo stesso è stato infatti chiaro nell’affermare di non riconoscere l’effigie del COGNOME, ma di sapere, una volta udite le sue generalità, che si trattava dello zio dei
COGNOME e quale ruolo avesse all’interno del RAGIONE_SOCIALE; le dichiarazioni sono state valutate come notizie de relato, alle quali ‘non può che essere attribuita limitata valenza probatoria, ma riscontrano (e sono da essi riscontrate) gli esiti delle intercettazioni’, che rappresentano il quadro indiziario principale.
Non è sostenibile che le accuse mosse al COGNOME costituiscano espressione di una mera “eredità mafiosa”, posto che, dalla viva voce degli indagati, ne è stata monitorata l’intraneità al RAGIONE_SOCIALE facente riferimento al padre, e non una mera responsabilità di posizione; che gli interlocutori alla fine del 2021 si riferissero al ricorrente con toni dispregiativi, stigmatizzandone la scarsa caratura e preannunciando ritorsioni imminenti, non indica, né esclude il suo ruolo di associato mafioso. Si è osservato già che in quel periodo il COGNOME era in rotta con i fratelli e nipoti, verosimilmente per questioni associative, ma che, a distanza di pochi mesi, sarebbe rientrato nei ranghi, tanto da partecipare in prima persona agli scontri della primavera successiva; la circostanza che il ricorrente avesse un ruolo meramente esecutivo sulla piazza di spaccio del sodalizio, non ne esclude l’intraneità ad ambedue le associazioni.
Il dedotto travisamento della prova, in relazione alle intercettazioni relative all’intimidazione ai danni della sorella NOME -progr. 1691, 1819- ed all’informazione da parte di COGNOME NOME e da COGNOME NOME del pestaggio di COGNOME NOME, palesando la propria contentezza per l’accaduto -progr. 3115, sono state contestate dalla difesa senza fornire una ricostruzione alternativa plausibile.
In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01); in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass. Sez. III, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, rv. 272558-01); criteri entrambi insussistenti nel caso in esame.
5. Il tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi sui reati contestati ai capi 1, 3 e 4, nonché delle aggravanti dell’essere l’associazione armata, con esponenti in numero superiore a 10, e quella di cui all’art. 416 bis c.p.., per avere il COGNOME partecipato al narcotraffico che veniva diretto e organizzato da associati del RAGIONE_SOCIALE
dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il relativo metodo mafioso, che era anche diretto a finanziare le attività del RAGIONE_SOCIALE e il mantenimento dei detenuti in carcere.
L’ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell’associazione di stampo mafioso e della collaterale societas ex art. 74 DPR 309/90.
Anche il secondo motivo risulta esaminato dal Tribunale del Riesame: ‘In punto di esigenze cautelari, dall’imputazione associativa di cui al capo 1 consegue la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere. La presunzione è assoluta in presenza di esigenze cautelari e, nel caso di specie, non può ritenersi in alcun modo superabile, ad onta del tempo decorso dai fatti, considerando: la gravità delle condotte accertate per il lungo arco delle indagini, l’allarme sociale determinato dal RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, fortemente radicato nel territorio e protagonista di eclatanti episodi, tra intimidazioni anche a mano armata, pestaggi e financo omicidi di esponenti di RAGIONE_SOCIALE avversari, la caratura criminale dell’indagato, figlio di uno dei capi storici, NOME COGNOME, i precedenti penali per evasione, estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod. pen., rapina e furto. A ciò si aggiunga la gravità dei reati in materia di stupefacenti, anch’essi qualificati ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod. pen., che, certamente, corroborano la presunzione in ordine all’associazione mafiosa.
Le censure difensive di fatto deducono l’illogicità dell’esame del compendio indiziario, sollecitandone una diversa interpretazione e contestano la decisione dei giudici della cautela di disattenderne una possibile lettura alternativa; l’ampia e articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, quanto alla ricostruzione dei fatti, alle censure difensive.
Ed infatti, oltre a quanto premesso, va ricordato che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022 Rv. 284262 – 01).
Non si possono ravvisare nel provvedimento né assenza di motivazione; né motivazione apparente, che è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’iter
logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto, quanto alla sussistenza indiziaria dei reati, anche delle produzioni e deduzioni difensive e delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere definita apparente o mancante nei termini sopra indicati.
Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 11/11/2025
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