Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16760 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16760 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Stradella, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8 giugno del 2021, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita, commessa ai danni del condominio del quale era amministratore, avente ad oggetto somme di danaro funzionalmente in suo possesso.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che non ha rilevato, come sollecitato con i motivi di gravame spesi nel merito, la tardività della querela proposta in data 23 maggio 2015, per un fatto consumato, al più tardi, il 5 novembre 2014; la Corte ha malinteso la disciplina applicabile, in quanto per il reato oggi perseguibile a querela dell’offeso, non è mai intervenuta tempestiva richiesta di processare e punire il responsabile dei fatti denunziati;
vizio esiziale di motivazione, per mera apparenza e manifesta illogicità, non avendo la Corte rilevato il difetto di dolo nella condotta dell’agente, che palesemente intendeva ripianare lo scoperto contabile, con operazioni di trasferimento di contante da altri conti correnti verso il conto intestato al Condominio e per il quale era abilitato ad operare prelievi, addebiti ed accrediti; difettava dunque nell’agente la volontà di tenere come proprie le somme distratte, solo temporaneamente, dal conto del Condomino;
violazione e falsa applicazione della legge penale, per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione delle condotte appropriative consumatesi ad ogni chiusura annuale di esercizio finanziario dell’ente (31 dicembre di ciascun anno in cui si sono registrati ammanchi), indipendentemente dal momento in cui l’imputato abbia cessato di ricoprire l’incarico di amministratore del condominio; in ogni caso la data di prescrizione del reato cadrebbe, al più tardi, il 4 maggio 2022, pur tendo conto degli eventi interruttivi e delle cause di sospensione verificatesi in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati, in forma manifesta.
In ordine alla procedibilità dell’azione penale, per essere intempestiva l’originaria querela sporta e mai più successivamente riproposta, la sentenza impugnata ha affrontato a pagina 6 (quinto capoverso) la questione in diritto dirimente.
1.1. All’epoca dei fatti (2014) il reato di cui all’art. 646 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7 e 11, cod. pen., era procedibile
d’ufficio. Solo con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, all’articolo 10 s è previsto che l’appropriazione indebita, comunque aggravata, è procedibile solo a querela, fatto salvo il disposto dell’art. 649-bis cod. pen., non rilevante nel caso di specie. L’articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). La disposizione rilevante nel caso di specie è la prima, considerato che il decreto di citazione per il primo grado di giudizio risale al 16 luglio 2019 e l’atto di querela data al 25 novembre 2015. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l’opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l’att propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto, «è al momento dell’entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali “deficit” legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un’autonoma apertura del termine per proporre l’istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era – come nel caso di specie ex officio. Altrimenti si giungerebbe all’irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ex art. 12 della nuova legge, a mere denunzie alle quali è poi seguita una (tardiva) manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela irrituale che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l’identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, COGNOME, non mass. sul punto; in senso conforme Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, COGNOME, non mass. sul punto, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, COGNOME, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 48277 del 24/11/2022, p. civ. in proc. COGNOME ed altro, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Collegio condivide detti principi, di recente ribaditi da questa Corte sulla base di un chiaro principio di ragionevolezza: diversamente opinando, infatti, «la persona offesa che avesse presentato una mera denunzia (o che non l’avesse presentata affatto, essendosi aliunde appresa la notitia criminis) avrebbe il diritto di essere avvisata della facoltà di proporre querela, mentre quella che avesse proposto tardivamente un atto qualificabile come querela, all’epoca non necessaria, verrebbe sanzionata con una declaratoria d’improcedibilità dell’azione penale» (così Sez. 2, n. 25341 del 17/05/2021, in senso del tutto conforme, successivamente, fra i provvedimenti non massimati, Sez. 7, n. 38981 del 27/09/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 38379 del 14/09/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 1728 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME; Sez. 2, n. 1707 del 29/10/2021, dep. 2022, COGNOME; Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, COGNOME). E’ stato così superato il contrario orientamento, espresso in due sole pronunzie (Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 280764; Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279057), ove si faceva un improprio riferimento a un diniego di una “rimessione in termini” rispetto ad un “termine” all’epoca inesistente. Nel caso che ne occupa, la persona offesa aveva espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, tempestiva o tardiva che fosse; ma, soprattutto, costituendosi parte civile, cosicché sarebbe stato superfluo l’avviso previsto dall’art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite, con la sentenza Salatino (successivamente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432). Deve pertanto riconoscersi nella fattispecie un principio di immanenza della voluntas puniendi, manifestata dalla persona offesa con l’esercizio di facoltà processuali incompatibili con la volontà di lasciar correre il torto subito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il contrasto giurisprudenziale segnalato sul punto era immanente al momento della proposizione del ricorso; tuttavia, la Corte di merito aveva ben argomentato il proprio convincimento, richiamando proprio l’evidente e dirimente efficacia euristica della costituzione di parte civile, incompatibile con una volontà abdicativa. Il motivo di ricorso speso sul punto tradisce pertanto manifesta infondatezza.
Quanto al secondo motivo, le deduzioni difensive sono eccentriche rispetto alla decisione impugnata, nella parte in cui, con accertamento di merito qui non rivedibile, in quanto basato su dati di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità, la Corte di appello ha affermato come fosse emerso che consistenti somme di denaro erano uscite dal conto condominiale per essere incassate dall’imputato e che le stesse somme non fossero state mai più restituite, sono ,/ inoltre residuate al termine della gestione dell’imputato consistenti esposizioni(
debitorie del condominio nei confronti dei fornitori (pag. 6, ult. cpv. della sentenza impugnata).
In ogni caso, la invocata fluidità gestionale, che avrebbe solo provocato provvisoria confusione patrimoniale, non escluderebbe la consumazione del reato, secondo quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in casi consimili, diligentemente citata dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 43634 del 23/9/2021, Rv. 282351) e non avversata dal secondo motivo di ricorso; in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del mandato alla amministrazione, che non è di certo mandato alla distrazione (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta Rv. 274889).
3. Quanto all’ultimo motivo, la Corte di appello, a fol. 7 della sentenza impugnata, ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal momento della cessazione della carica dell’amministratore, aderendo correttamente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria. Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme condominiali, introitate a seguito di rendiconti da parte di colui che ne era stato amministratore, all’atto della cessazione della carica; momento in cui, in mancanza di restituzione dell’importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso (Sez. 2, n. 19519 del 15/1/2020, Rv. 279336; Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271199. Massime precedenti, vedi: n. 41462 del 2010 Rv. 248928, n. 29451 del 2013 Rv. 257232, n. 16702 del 2014 Rv. 261731, n. 17901 del 2014 Rv. 259715, n. 6617 del 2016 Rv. 269224, n. 25282 del 2016 Rv. 267072, n. 24957 del 2017 Rv. 270092).
Il Collegio intende ribadire tale orientamento, che rende infondato il rilievo con il quale si richiamano le regole in tema di prescrizione nel reato continuato, posto che il reato è stato portato a consumazione solo con la interversione del possesso intervenuta con la cessazione della carica di amministratore da parte del ricorrente ed indipendentemente dalla dispersione dei beni in data antecedente, potendo l’imputato, fino al momento della cessazione della carica, reintegrare il condominio delle somme di danaro disperse, trattandosi di bene per sua natura fungibile. Consegue che nessuna condotta illecita era estinta per tale causa all’atto della pronuncia della sentenza impugnata.
3.1. In presenza di ricorso inammissibile, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2022). Il decorso del tempo successivo a tale evento non può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). In presenza di cause che hanno determinato, in primo grado, la sospensione del corso della prescrizione, per complessivi giorni 189, il termine ancora correva alla data della sentenza di primo grado, sarebbe infatti caduto il 10 novembre 2022 (reato consumato il 5 novembre 2014, anni 6 alla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel cors del processo, oltre giorni 189 per le sospensioni occorse in primo grado).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2p23.