La Corte di Cassazione affronta un caso di appropriazione indebita da parte di un amministratore di condominio. L'imputato sosteneva che il reato fosse prescritto, calcolando il tempo dalla chiusura dei singoli anni contabili. La Corte ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: il reato di appropriazione indebita dell'amministratore di condominio si consuma non al momento dei prelievi, ma solo alla cessazione della carica. È in quel momento che la mancata restituzione delle somme manifesta la volontà di impossessarsene. Di conseguenza, la condanna dell'amministratore è stata confermata, con l'obbligo di risarcire il condominio.
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