Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39142 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 11/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato del 9 luglio 2025, depositato il 14 luglio 2025, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa in data 21 maggio 2025, con la quale, nel corso del giudizio dibattimentale, era stata respinta l’istanza di revoca della misura cautelare per insussistenza degli elementi indiziari (l’indagato Ł stato colpito dall’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 7 gennaio 2025 per avere ricoperto, dal giugno 2023 al febbraio 2024, il ruolo di capo dell’omonimo clan mafioso ex art. 416bis , secondo comma, cod. pen.).
1.1. Il Tribunale di Catania, dopo avere richiamato l’ordinanza genetica che aveva già superato il vaglio di legittimità (Sez. 5, n. 25427 del 3/06/2025), ha premesso che l’appello cautelare costituisce la reiterazione di una precedente istanza di analogo contenuto presentata in data 30 aprile 2025, in relazione alla quale Ł stato rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. con ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 3 luglio 2025, e che, ferma la inconsistenza delle doglianze sulle captazioni, resta non specificamente contestata la ritenuta rilevanza gravemente indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 275, comma 2, e 299, comma 1, cod. proc. pen, e la contraddittorietà della motivazione, perchØ il tribunale del
riesame non ha tenuto conto delle doglianze espresse personalmente dall’indagato all’udienza camerale del 9 luglio 2025: 1) necessità che il raffronto del contenuto delle intercettazioni avvenga con l’ordinanza e non con i brogliacci; peraltro, il collegio erroneamente afferma che COGNOME non avrebbe prestato il consenso all’acquisizione di detti brogliacci, utili per l’invocata verifica di manipolazione del contenuto delle captazioni, mentre il consenso Ł stato prestato con una istanza in data 9 luglio 2025; 2) nessuno dei collaboratori aveva fatto dichiarazioni con riferimento al periodo in contestazione; 3) la conversazione n. 2229 del 2024 non Ł a suo carico, come già affermato dal tribunale del riesame nella precedente ordinanza; 4) la conversazione n. 1753 del 2024 riguarda la coniuge e attiene a una irrisoria somma di denaro.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sulle doglianze concernenti il contenuto delle intercettazioni e relativi riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso premette che COGNOME ha presentato «istanza di scarcerazione dopo avere constatato personalmente che tutte le intercettazioni poste a fondamento dell’ordine custodiale risultano essere state interpretate in maniera difforme dalla realtà da parte della polizia giudiziaria, contestualmente denunciando i funzionari e indicando dettagliatamente le manipolazioni avvenute».
Il ricorso soggiunge che «il Tribunale di Siracusa rispondeva di non poter intervenire perchØ non in possesso dei cd. brogliacci e che sarebbe stato possibile farlo all’esito della perizia disposta, evidenziando testualmente che a carico del sig. COGNOMEnon sono poste esclusivamente le conversazioni, oggetto di intercettazione, indicate nell’istanza’».
Il ricorso, infine, precisa che «Il sig. COGNOME proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame di Catania lo rigetta con l’ordinanza oggi impugnata riprendendo per intero analoga ordinanza in data 3/07/2025 che viene riportata per intero. Tuttavia, proprio per superare tale ordinanza il sig. COGNOME prendeva la parola in udienza e rappresentava le seguenti questioni (si veda verbale integrale dell’udienza): », oggi trasfuse nel primo motivo di ricorso.
Versandosi in un’ipotesi di appello avverso il provvedimento reiettivo della revoca della misura, ciò che rileva sono le novità sopravvenute rispetto all’ordinanza genetica ovvero, nel caso di specie, quelle già oggetto della precedente procedura di appello ex art. 310 cod. proc. pen., conclusasi con il rigetto pochi giorni prima (3 luglio 2025); il tribunale del riesame, infatti, si era già occupato di tali presunte novità, le quali consistono nella diversa interpretazione delle captazioni (il ricorso per cassazione avverso tale decisione Ł stato dichiarato inammissibile all’udienza del 29 ottobre 2025).
Nel caso di specie la novità che sarebbe consentito introdurre nella seconda procedura di appello cautelare, decisa con l’ordinanza oggi in verifica, non può consistere nella nuova rilettura del contenuto delle intercettazioni effettuata dal ricorrente, che ha evidenziato presunti errori nelle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria, perchØ di tale aspetto si era già occupato il tribunale del riesame con il provvedimento del 3 luglio 2025.
3.1. Orbene, in disparte la intrinseca contraddittorietà della prospettazione difensiva secondo la quale COGNOME avrebbe prestato il consenso all’acquisizione dei brogliacci, ma pretenderebbe di effettuare il confronto rispetto al testo dell’ordinanza genetica, così privando egli stesso di significato il presunto contrasto tra brogliacci e registrazioni , va
rilevato che, come afferma il ricorso, il consenso all’esame dei brogliacci da parte del Tribunale di Siracusa, dal quale secondo COGNOME dovrebbe piuttosto desumersi la manipolazione delle captazioni, Ł stato prestato soltanto in data 9 luglio 2025, cioŁ non in tempo utile rispetto all’udienza camerale per l’appello cautelare contestualmente celebratasi davanti al Tribunale di Catania, sicchØ la doglianza sul punto Ł del tutto fuori fuoco.
3.2. Da quanto testØ rilevato deriva che in disparte la logica considerazione, secondo la quale la diversa interpretazione proposta dall’indagato si base non già su una attività tecnica di parte, che potrebbe essere oggetto di verifica nel contraddittorio, ma piuttosto sulla personale valutazione dello stesso ricorrente il consenso prestato all’esame dei brogliacci risulta privo di rilevanza nella attuale procedura incidentale di appello, fermo restando che non risultano illustrate, se non quale petizione di principio, le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Siracusa, che aveva già disposto in data 7 maggio 2025 la perizia di trascrizione, ad ascoltare le captazioni soltanto perchØ il ricorrente ne sostiene l’erronea o dolosa manipolazione.
Analogamente, neppure il tribunale del riesame, investito ex art. 310 cod. proc. pen. della questione dell’omesso esame dei brogliacci da parte del Tribunale di Siracusa, aveva il dovere di procedere all’ascolto delle captazioni, poichØ la diversa interpretazione di esse deriva unicamente dalla opposta valutazione dell’indagato.
3.3. Va comunque ricordato che in nessun caso il tribunale del riesame Ł abilitato dall’ordinamento processuale a compiere attività istruttoria o comunque a procedere alla verifica del materiale probatorio posto a sostegno del provvedimento impugnato, come invece pretenderebbe il ricorrente.
Del resto, come si Ł già detto, il consenso dell’imputato all’acquisizione dei brogliacci in data coeva all’udienza davanti al Tribunale del riesame Ł ininfluente a fronte della mancata proposizione di una trascrizione alternativa a quella risultante dai brogliacci.
¨ evidente, infatti, che una cosa Ł asserire da parte della difesa una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, altra cosa Ł supportare una tale asserzione con un accertamento tecnico affidato a un consulente di parte, piuttosto che alla stessa parola dell’indagato.
Nel primo caso deve concludersi che la mera prospettazione da parte dell’indagato e del suo difensore del diverso significato delle conversazioni impiegate a suo carico, fermo il limite di deducibilità di un tale diverso contenuto (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01), non impone al giudice, neppure nella fase cautelare, di disporre l’ascolto delle registrazioni, in quanto la deduzione difensiva consiste, in realtà, nella mera contestazione degli indizi e delle prove a carico senza che la stessa sia corroborata da obiettivi elementi di supporto.
Non giova, del resto, ai fini di valorizzare l’argomentazione dell’indagato sull’infedeltà della trascrizione, la circostanza che egli abbia ritenuto di denunciare i pubblici ufficiali che hanno proceduto alla redazione dei brogliacci di intercettazione, poichØ una siffatta linea difensiva Ł fuori fuoco rispetto all’oggetto della procedura incidentale cautelare e si sostanzia in una mera petizione logica.
Risulta, del resto, non specificamente criticata, se non per mezzo della pedissequa reiterazione delle ostinate critiche difensive già superate nella procedura di riesame e nel primo appello cautelare deciso dall’ordinanza del 3 luglio 2025, la decisiva argomentazione secondo la quale a sostegno della gravità indiziaria sono state valorizzate, come già questa Corte Suprema ha ricordato vagliando il ricorso proposto da COGNOME nella procedura incidentale dell’art. 309 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 25427 del 3/06/2025), anche le
dichiarazioni di collaboratori di giustizia, circostanza che l’ordinanza impugnata ribadisce a fronte dell’assertiva contestazione della difesa volta sminuirne la rilevanza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME