Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39144 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 2110/25 sez.
NOME COGNOME
CC – 27/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che ha insistito per il rigetto del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza confermativa della decisione di primo grado, che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il fatto contestato, ricorre NOME COGNOME, che deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati.
Con il primo motivo, il ricorrente sollecita l’esame del travisamento della prova degli elementi costitutivi del fatto al fine di evidenziare la non corrispondenza (il difetto di correlazione) tra fatto descritto in imputazione e fatto riconosciuto in giudizio. L’imputato non è imputato di aver millantato la proprietà del fondo sul quale sarebbe dovuto sorgere l’immobile promesso in vendita, ma gli viene contestato solo di aver solo dichiarato di esserne il possessore, legittimato ad edificarlo e ad alienare gli immobili edificandi su quel fondo; la sentenza impugnata, viceversa, parte dal presupposto che l’imputato avesse sin dall’origine dichiarato di essere dominus del fondo sul quale sarebbe dovuto sorgere l’immobile promesso in vendita, senza in realtà esserlo.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il non rilevato deficit di dolo iniziale, essendo stata acquisita prova nel merito della convinzione dell’imputato di riuscire a costruire ed alienare l’immobile promesso, non riuscendovi a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tant’è che aveva investito le risorse finanziare acquisite dal promittente acquirente per la costruzione dell’immobile e che altri promittenti sono comunque riusciti ad acquistare l’immobile dal legittimo proprietario, decurtando dal prezzo di acquisto le somme versate al ricorrente.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita una nuova valutazione delle prove attraverso il vettore processuale del difetto di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) ed il vettore sostanziale del difetto di dolo iniziale, nella condotta fraudolenta contestata.
3.1. Il ricorso, tuttavia, non si confronta con l’apparato motivazionale speso sui punti dedotti dalla sentenza impugnata.
Il ricorso si limita, infatti, a denunziare i vizi senza confrontarsi con la completezza degli argomenti sviluppati in sentenza, al di là della qualificazione giuridica del rapporto tra promittente alienante e bene da edificare, è certo che la Corte di merito ha identificato il dolo inziale con la volontà (manifestatasi nella condotta precontrattuale tenuta) di promettere in vendita un bene del quale non aveva, né avrebbe mai ottenuto, la disponibilità; tant’è che chi poi ha successivamente acquistato quello stesso bene lo ha ricevuto da un soggetto alienante diverso dall’imputato.
Puntuali sono, dunque, le argomentazioni della Corte circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali il ricorrente non si confronta
compiutamente, sollecitando questa Corte verso un diverso apprezzamento in fatto delle prove dichiarative e documentali assunte nel contraddittorio.
La Corte di merito ha logicamente spiegato che le evidenze raccolte sono tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita (millantando di avere con la res promessa un rapporto che non aveva, né avrebbe avuto in futuro) del deceptus , che fu convinto a prestare l’anticipo solo in ragione di tale manifestata ‘qualità’.
3.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che il contraente sin dall’origine aveva assunto il proposito fraudolento, ben sapendo di non poter assicurare quanto promesso (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277708 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278231 – 01). Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento fraudolento è stato accompagnato da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente circa la serietà e la concretezza della promessa, in modo da instillare fiducia nel contraente ed indurlo alla stipula.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte per la inammissibilità del ricorso, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione.
La richiesta deve essere rigettata. Nel processo fissato in camera di consiglio, la parte civile, con le conclusioni rassegnate in forma scritta, non ha offerto alla decisione alcun concreto ed apprezzabile contributo, essendosi limitata alle nude conclusioni (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 28829801).
L’agevole soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME NOME.
Così deciso il 27 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME