Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27717/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
COGNOME
IDA
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1428/2019 depositata il 14/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.in relazione alla causa proposta da NOME e NOME COGNOME nei confronti delle loro sorelle NOME e NOME COGNOME per la divisione in quattro quote uguali di un immobile in origine in proprietà, per un mezzo, del padre delle parti, NOME COGNOME deceduto il 20 settembre 1994, e per un mezzo della madre NOME COGNOME deceduta il 27 gennaio 2010, poi dopo la morte del padre diviso tra la COGNOME e i figli e infine pervenuto alle parti dopo la morte della COGNOME, la convenuta NOME proponeva domanda riconvenzionale per sentirsi dichiarare proprietaria dell’immobile non per un quarto ma per cinque ottavi e ciò sulla prospettazione per cui NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME non avevano accettato l’eredità del padre a differenza di essa convenuta che era sempre stata nel possesso esclusivo dell’immobile. L’adito Tribunale di Catania con sentenza non definitiva rigettava la riconvenzionale, dichiarava che l’immobile doveva essere diviso in ragione di un quarto per ciascuna delle parti, accertava la non divisibilità in natura dell’immobile rimettendo le parti in istruttoria per le operazioni divisionali. Avverso detta sentenza NOME COGNOME proponeva appello. La Corte di Appello di Catania con sentenza 1428 del 2019 rigettava l’impugnazione affermando che la COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME avevano accettato
l’eredità di NOME COGNOME mediante la presentazione, effettuata da NOME anche per gli altri, della richiesta di voltura catastale dell’immobile in questione. La Corte di Appello ha aggiunto che non aveva rilievo il fatto che la madre fosse stata interdetta dato che ‘a seguito della morte di entrambi i genitori le quote’ erano comunque identiche a quelle che sarebbero state anche in caso di mancata sua accettazione;
NOME COGNOME ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe.
NOME e NOME COGNOME resistono con separati controricorsi;
NOME COGNOME è rimasta intimata;
la Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso;
ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 476 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la presentazione della domanda di voltura catastale integri accettazione tacita dell’eredità. Sostiene la ricorrente che la domanda di voltura catastale è atto la cui presentazione è necessitata a fini fiscali e quindi non interpretabile come atto espressivo della volontà di accettazione;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. Si rileva che la Corte di Appello ha dichiarato di confermare la decisione di primo grado, che il Tribunale aveva affermato che la domanda di voltura era stata presentata da NOME, NOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME mentre la Corte di Appello ha affermato che la domanda di voltura era stata presentata da NOME COGNOME su incarico degli altri soggetti, che la Corte di Appello non ha in alcun modo dato conto di come abbia
potuto fare questa affermazione, che l’affermazione era non solo priva di spiegazione ma del tutto inspiegabile tenuto conto del fatto che agli atti vi era solo ‘visura catastale’ ma non vi era neppure la domanda di voltura, tenuto conto del fatto che negli atti di primo grado sia NOME e NOME COGNOME sia NOME COGNOME avevano genericamente affermato che ‘la voltura … è stata effettuata’ e che ‘si è provveduto alla voltura’ senza specificare alcunché in ordine a chi avesse presentato la richiesta di voltura e in ordine alle modalità con cui la presentazione della richiesta fosse stata effettuata;
3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. che la Corte di Appello ha trascurato il fatto, oggetto di discussione fino dal primo grado e da ritenersi decisivo ai fini di poter stabilire chi avesse chiesto la voltura, della assenza tra gli atti prodotti in causa della domanda di voltura;
4.con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. e dell’art. 1116 c.p.c. in relazione all’art. 476 c.c. e in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ‘liquidato semplicisticamente’ la questione controversa ‘dell’autore della domanda di volturazione’ ‘sposando la tesi’ degli originari attori e per avere la Corte di Appello errato nel ‘ricorrere alla figura della non contestazione’ riguardo al fatto che la voltura fosse stata presentata da NOME COGNOME anche per la madre e per NOME NOME e NOME NOME COGNOME;
5.il primo motivo è infondato.
Deve ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte per cui l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che compia atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva anche dal punto di vista civile, per l’accertamento legale o
semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi (Cass. 22769 del 2024; Cass. Sez. 11478 del 2021 e precedenti ivi richiamati);
6. il secondo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi assieme in quanto strettamente congiunti, sono fondati e assorbenti rispetto al terzo.
Con ordinanza 22769/2024, questa Corte ha precisato che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dalla presentazione della domanda di voltura catastale, la quale è atto di natura al contempo fiscale e civile, sempre che la domanda sia stata proposta dal chiamato o sia allo stesso riferibile in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso ”’ negotiorum gestio ‘ , seguiti da ratifica mentre non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto. L’ordinanza si allinea alla n.32770 del 2018 e ribadisce quanto già affermato da questa Corte con la pronuncia n. 8980 del 2017 secondo cui l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso ‘negotiorum gestio’, cui segua la successiva ratifica del chiamato o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius.
Nel quadro di questi principi la motivazione della sentenza impugnata appare al di sotto del minimo costituzionale (v. Sezioni Unite n.8053 del 2014) non avendo la Corte di Appello chiarito come abbia potuto tra l’altro dopo aver riportato e dichiarato di volere confermare l’affermazione del primo giudice secondo cui ‘i
coeredi avevano accettato l’eredità in questione tacitamente avendo richiesto a loro nome in data 20.9.199 la voltura’ -dichiarare che la domanda di voltura era stata presentata da NOME COGNOME e che era stata presentata da NOME COGNOME anche per la madre, per il fratello NOME e per la sorella NOME. Non può la dichiarazione trovare giustificazione nell’inciso, che si legge a pagina 6 della sentenza, per cui sarebbe stato ‘incontroverso’ che la domanda era stata presentata da NOME COGNOME su incarico degli altri coeredi posto che, come dalla stessa sentenza impugnata è esposto a pagina 3, la posizione della attuale ricorrente è stata centrata fino dall’inizio sulla mancanza di prova su chi avesse presentato la domanda di voltura. La sentenza impugnata risulta essere quindi anche errata in riferimento all’art.115 c.p.c. avendo la Corte di Appello posto a fondamento della decisione un fatto in realtà non incontestato; 7.in ragione dell’accoglimento dei motivi esaminati, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione;
8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese;
PQM
la Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.
Roma 28 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME