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Vendita forzata concordato: garanzia vizi esclusa

Una società acquirente ha citato in giudizio il fallimento di una società cedente dopo aver riscontrato gravi difetti in un complesso aziendale acquistato tramite una procedura competitiva in fase di concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la vendita forzata in concordato preventivo, essendo una procedura giudiziale volta a soddisfare i creditori, esclude l’applicazione della garanzia per vizi e difetti del bene venduto, secondo l’articolo 2922 del codice civile. La Corte ha chiarito che tale principio si applica anche alle vendite effettuate prima dell’omologa del concordato.

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Vendita Forzata in Concordato: la Cassazione Esclude la Garanzia per Vizi

L’acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda da una società in crisi rappresenta un’opportunità complessa, con implicazioni legali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la vendita forzata in concordato preventivo, anche se realizzata tramite procedure competitive, esclude la garanzia per i vizi della cosa venduta. Questa decisione chiarisce la natura di tali trasferimenti, equiparandoli alle vendite esecutive e offrendo una tutela rafforzata ai creditori della procedura.

I fatti del caso: Acquisto di un complesso aziendale difettoso

Una importante società operante nel settore energetico acquistava due rami d’azienda da un gruppo industriale che aveva presentato domanda di concordato preventivo. L’acquisizione, che comprendeva un impianto di produzione di bio-etanolo e una centrale di cogenerazione, avveniva all’esito di una procedura competitiva disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 163-bis della Legge Fallimentare.

Successivamente alla cessione, la società acquirente, tramite una perizia tecnica, scopriva una serie di gravi vizi e difformità negli impianti: macchinari privi di certificazioni, irregolarità normative, problemi di sicurezza e, soprattutto, l’incapacità della centrale elettrica di garantire il rendimento energetico promesso. Di fronte a queste problematiche, l’acquirente presentava una domanda di ammissione al passivo del fallimento della società venditrice (nel frattempo intervenuto) per un importo di oltre 43 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno.

Il ricorso in Cassazione e la natura della vendita forzata in concordato

Sia il giudice delegato che il Tribunale in sede di opposizione rigettavano la domanda. La tesi dei giudici di merito era chiara: la cessione avvenuta nell’ambito della procedura concorsuale doveva essere qualificata come una vendita forzata. Di conseguenza, trovava applicazione l’art. 2922 del codice civile, che esclude la garanzia per i vizi della cosa venduta.

L’acquirente ricorreva in Cassazione, sostenendo che la vendita non fosse coattiva ma di natura privatistica, poiché conclusa a seguito di un’offerta vincolante accettata dalle società venditrici, sebbene autorizzata dal Tribunale. Inoltre, deduceva che i vizi fossero talmente gravi da configurare un’ipotesi di aliud pro alio, ossia la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito, caso in cui la garanzia non è esclusa.

L’analisi della Corte: perché si tratta di vendita forzata

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’interpretazione dei giudici di merito. I magistrati hanno chiarito che il sistema di liquidazione dei beni nel concordato preventivo, soprattutto dopo l’introduzione delle offerte concorrenti (art. 163-bis l.fall.), è finalizzato a tutelare l’interesse primario dei creditori attraverso la massimizzazione del ricavato.

Anche quando la procedura competitiva non porta a nuove offerte e il bene viene assegnato all’offerente originario, il trasferimento non perde la sua natura coattiva. Esso interviene all’esito di un procedimento giudiziale volto alla ricerca del miglior offerente e non è lasciato alla libera contrattazione delle parti. La natura pubblicistica e l’obiettivo di soddisfare il ceto creditorio assimilano queste vendite a quelle fallimentari, giustificando l’applicazione del regime normativo previsto per le vendite esecutive, inclusa l’esclusione della garanzia per vizi.

La questione dell’ “Aliud Pro Alio”

La Corte ha respinto anche la doglianza relativa all’ aliud pro alio. Secondo i giudici, per configurare tale fattispecie non è sufficiente che il bene presenti difetti che ne diminuiscano il valore o la redditività. È necessario che il bene sia radicalmente diverso da quello pattuito, al punto da essere funzionalmente inadatto a svolgere la sua funzione economico-sociale. Nel caso di specie, pur con i difetti riscontrati, gli impianti rimanevano beni idonei alla produzione di bio-etanolo e alla cogenerazione, sebbene con una redditività inferiore alle aspettative. Pertanto, si trattava di vizi qualitativi, coperti dall’esclusione della garanzia, e non di una diversità ontologica del bene.

Le motivazioni

La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione sistematica della Legge Fallimentare. Il richiamo, nell’art. 182 l.fall., alle norme sulle vendite fallimentari (artt. 105 e ss.) è stato interpretato come un rinvio all’intero sistema della liquidazione coattiva, basato su principi di pubblicità, competitività e trasparenza a tutela dei creditori. La vendita, anche se formalizzata con un atto negoziale, si inserisce in un contesto procedimentale controllato dal giudice, il cui scopo è liquidare il patrimonio del debitore nel miglior modo possibile. Questo contesto funzionale prevale sulla forma dell’atto, qualificando l’operazione come una vendita forzata in concordato e giustificando l’applicazione dell’art. 2922 c.c.

Le conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Chi acquista beni nell’ambito di procedure concorsuali, incluse quelle di concordato preventivo, deve essere consapevole che la tutela contro i vizi è significativamente limitata. La natura coattiva della vendita, finalizzata alla protezione dei creditori, esclude la garanzia. L’unica via per l’acquirente insoddisfatto rimane la difficile dimostrazione dell’ aliud pro alio, che richiede una diversità radicale del bene e non una mera carenza qualitativa. Gli operatori economici devono quindi condurre una due diligence ancora più approfondita prima di presentare offerte in contesti concorsuali, poiché il rischio di vizi occulti ricade in larga misura su di loro.

Una vendita avvenuta durante un concordato preventivo è considerata una vendita forzata?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che le vendite realizzate all’interno di una procedura di concordato preventivo, anche quelle che avvengono prima dell’omologa tramite il meccanismo delle offerte concorrenti (art. 163-bis Legge Fallimentare), sono da considerarsi vendite coattive (o forzate). Questo perché si inseriscono in un procedimento controllato dall’autorità giudiziaria finalizzato al soddisfacimento dei creditori e non alla libera contrattazione tra le parti.

L’acquirente di un bene in una vendita concorsuale è tutelato dalla garanzia per vizi?
No, poiché la vendita è qualificata come forzata, si applica l’articolo 2922 del codice civile, che esclude espressamente la garanzia per i vizi della cosa venduta. L’acquirente non può quindi chiedere il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo per difetti o mancanza di qualità del bene, a meno che non si configuri un caso più grave.

Quando i difetti di un bene acquistato in una procedura concorsuale sono così gravi da superare l’esclusione della garanzia?
L’esclusione della garanzia può essere superata solo se i difetti sono tali da rendere il bene radicalmente diverso da quello pattuito, configurando la fattispecie dell'”aliud pro alio” (una cosa per un’altra). Secondo la Corte, ciò si verifica solo quando il bene è del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione economico-sociale, e non quando i vizi ne diminuiscono semplicemente la redditività o il valore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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