SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9948 2025 – N. R.G. 00022470 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
),
TABLE
parte attrice
contro
(C.F.
) e
P.
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( ); elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P. C.F.
PADOVA, presso il difensore AVV_NOTAIO
parte convenuta
Per parte attrice:
Nel merito,
In INDIRIZZO principale,
Accertare e dichiarare la nullità del Contratto Quadro e/o del rapporto di finanziamento oggetto di causa e/o di tutti i singoli atti negoziali ad essi conseguenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325, 1343 e 1418 c.c., per difetto ovvero illiceità della causa e comunque per assenza di meritevolezza e stante la carenza di ogni adeguata verifica delle condizioni di affidabilità e capacità di rimborso del finanziamento concesso in capo alla società attrice e la conseguente violazione delle richiamate norme imperative di cui all’art. 5, 120 undecies e 124 bis TUB;
➢ Per l’effetto accertare e dichiarare che l’attrice nulla deve alle società convenute in relazione al Contratto Quadro e/o al rapporto di finanziamento oggetto di causa e/o a tutti i singoli atti negoziali ad essi conseguenti e condannare le convenute, anche in solido fra loro, alla restituzione in favore della società attrice di tutte le rate già corrisposte e/o di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in sede di stipula e successiva esecuzione del rapporto di finanziamento di cui è causa, il tutto per la somma che verrà accertata a seguito di CTU e/o ritenuta di giustizia in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare l’irripetibilità della somma capitale mutuata dalle convenute ai sensi e per gli effetti dell’art. 2035 c.c. in quanto prestazione contraria al buon costume ed in quanto tale irripetibile;
CONCLUSIONI
➢ In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale delle convenute ai sensi dell’art. 1337 c.c. per l’erogazione del finanziamento oggetto di causa in carenza di adeguata verifica delle condizioni di affidabilità e capacità di rimborso del finanziamento concesso in capo alla società attrice e per l’effetto condannare le medesime convenute, anche in via solidale fra loro, a risarcire in favore della società attrice tutti i danni da quest’ultima subiti in conseguenza degli oneri, spese e costi sostenuti per la stipula del Contratto quadro, del rapporto di finanziamento oggetto di causa e di tutti gli atti negoziali ad essi conseguenti nonché degli interessi applicati al predetto finanziamento nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via subordinata alle domande sopra svolte ,
➢ Accertare e dichiarare l’invalidità ed illegittimità ed in ogni caso la non debenza della commissione una tantum, indicata quali oneri di istruttoria del finanziamento oggetto di causa, addebitata a carico dell’attrice per l’importo di euro 43.478,00, per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione ingiustificata e senza causa nonché priva di valida base negoziale in violazione degli artt. 116 e/o 117 e per l’effetto dichiarare tenute e condannare le convenute, anche in solido fra loro, alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo illegittimamente addebitate e/o riscosse a tale titolo nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria; Cont pagina 3 di 16 ➢ In subordine, accertare e dichiarare l’arricchimento ingiustificato conseguito dalle convenute in ragione della commissione una tantum, indicata quali oneri di istruttoria del finanziamento oggetto di causa, addebitata a carico dell’attrice per l’importo di euro 43.478,00, e per l’effetto condannare le medesime convenute, anche in via solidale ra loro, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al
pagamento in favore dell’attrice del predetto importo di euro 43.478,00 ovvero della diversa somma che emergerà in corso di istruttoria o verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare l’effettivo costo globale del rapporto di finanziamento di cui è causa, tenendo conto di ogni spesa, onere e remunerazione, a qualunque titolo, convenute e connesse all’utilizzo del credito, e del costo implicito derivante ai maggiori esborsi in quota interessi richiesti alla società mutuataria in conseguenza dell’adozione del regime composto per il calcolo del piano di ammortamento sopra descritto, comparandolo, successivamente, al tasso soglia rilevato trimestralmente per le operazioni relative ai mutui del genere di quello di cui è causa e per l’effetto disporre il ricalcolo degli interessi secondo il saggio legale ai sensi dell’art. 1284, ultimo comma, c.c. ovvero ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
Accertare e dichiarare l’illegittimità ed invalidità del sistema di ammortamento concretamente applicato al rapporto di finanziamento di cui è causa e la conseguente nullità degli interessi convenuti ed applicati e/o delle relative clausole per violazione degli artt. 1283, 1346, 1418 e 1419 c.c. e conseguente illegittimità della capitalizzazione occulta degli interessi derivante dal piano ammortamento alla francese in concreto adottato e per l’effetto disporre il ricalcolo del relativo piano di rimborso in regime di capitalizzazione semplice e degli interessi secondo il saggio legale ai sensi dell’art. 1284, ultimo comma, c.c. ovvero ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
pagina 4 di 16 ➢ Accertare e dichiarare la nullità degli interessi convenuti ed applicati di cui è causa e/o delle relative clausole di cui al rapporto di finanziamento oggetto di causa e del relativo piano di
ammortamento applicato per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1283 c.c. e per l’effetto disporre il ricalcolo di tale piano di rimborso in regime di capitalizzazione semplice individuando il saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, al tasso legale;
➢ Accertare e dichiarare l’errata indicazione del TAEG/ISC in relazione al rapporto di finanziamento di cui è causa e per l’effetto accertare e dichiarare la nullità degli interessi convenuti ed applicati e/o delle relative clausole per violazione dell’art. 117 TUB e disporre il ricalcolo degli interessi secondo legge;
➢ In via di subordine, previo accertamento della errata indicazione e quantificazione del TAEG/ISC in relazione al rapporto di finanziamento di cui è causa, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute per la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’art. 116 TUB e per l’effetto condannare le medesime convenute, anche in via solidale fra loro, a risarcire in favore della società attrice tutti i danni da quest’ultima subiti in conseguenza della accertata difformità tra il ISC/TAEG dichiarato in contratto ed il TAEG effettivo sussistente all’atto dell’erogazione del prestito ed applicato in corso di rapporto di finanziamento, nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo
➢ Per l’effetto accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di finanziamento per cui è causa non è dovuto nella misura quantificata e pretesa dalle convenute, e quindi stabilire l’esatto dare avere tra le parti, previo ricalcolo del piano di rimborso e saldo finale del rapporto di finanziamento di cui è causa, in regime di capitalizzazione semplice ed epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia;
➢ All’esito della rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento di cui è causa in regime di capitalizzazione semplice e con espunzione di tutti gli addebiti e/o annotazioni illegittime e non dovute, condannare le convenute, anche in via solidale fra loro, alla restituzione in favore della società attrice di tutte le rate già corrisposte e/o di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in sede di stipula e successiva esecuzione del rapporto di finanziamento di cui è causa, il tutto per la somma che verrà accertata a seguito di CTU e/o ritenuta di giustizia in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, provvedendo in ogni caso alla compensazione del predetto importo con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto in favore delle convenute all’esito della rideterminazione e rettifica del saldo contabile di tale rapporto di finanziamento;
➢ in subordine, previa rideterminazione e rettifica secondo i criteri sopra indicati del saldo contabile del rapporto di finanziamento di cui è causa, disapplicare le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle ed eliminare ogni addebito illegittimo operato dalle convenute in esecuzione dei rapporti negoziali indicati in narrativa, provvedendo in ogni caso alla compensazione dei predetti importi illegittimamente addebitati e/o riscossi con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto in favore delle medesime convenute a titolo di eventuali rate non pagate per il contratto di finanziamento oggetto di causa.
In ogni caso, accertare e dichiarare l’insussistenza, la risoluzione e/o l’inefficacia degli obblighi di garanzia dei Sigg. , e nei confronti delle convenute per violazione dell’art. 1956 c.c. e/o stante l’illegittimità della pretesa creditoria da quest’ultime vantate in relazione al finanziamento per cui è causa e/o l’invalidità di tale rapporto in
quanto operazione contraria alle disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede e per l’effetto accertare e dichiarare che i detti attori nulla devono alle società convenute;
In ogni caso , accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1337,1375 e 2043 c.c. per le condotte descritte in narrativa e condannare le convenute a risarcire i danni patiti e patendi dagli odierni attori nella misura che emergerà in corso di causa o in quella diversa, minore o maggiore che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, Cpa ed Iva di legge.
In ogni caso Per parte convenuta:
Rigettarsi tutte le domande proposte e le eccezioni formulate da parte attrice per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre oneri e accessori di legge, nella misura di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 maggiorata del 30% ai sensi dell’art. 2 lett. b) del DM Giustizia 147 del 2022.
Condannarsi e i signori , e in solido tra loro, al risarcimento dei danni, determinati in via d’equità, ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, per aver intrapreso l’azione con mala fede o colpa grave.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la
,
e
convenivano in giudizio la e l’
al fine di ottenere che
fosse dichiarata la nullità integrale o per lo meno parziale di un contratto di finanziamento.
Gli attori in particolare esponevano:
-che in data 19.10.2022, concludeva una operazione di finanziamento peer to peer lending , attraverso la piattaforma online “Opyn” gestita dalla convenuta per l’importo di euro 500.000,00;
-che operava nella conclusione del detto rapporto di finanziamento, in proprio e quale mandataria di , quest’ultima in qualità di gestore del fondo comune di investimento denominato “RAGIONE_SOCIALE;
-che l’istruttoria del finanziamento non era condotta con diligenza da parte di la quale, pur essendone onerata, non svolgeva alcuna adeguata verifica circa la capacità da parte della società attrice di restituzione del capitale ricevuto e dei relativi interessi;
-che, quale mandataria di , richiedeva ed otteneva da , e il rilascio di garanzia personale per l’importo complessivo di euro 643.000,00 a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti da in forza del detto finanziamento;
-che il contratto di finanziamento era nullo, per omessa verifica in ordine al merito creditizio della mutuataria;
-che era nulla, in quanto non esplicitata, la commissione iniziale addebitata, pari all’8% della somma finanziata (commissione anch’essa finanziata);
-che, infatti, la mutuante non aveva prova to l’espletamento di tale istruttoria, né aveva precisato in cosa si giustificasse una commissione tanto elevata;
-che detta commissione andava considerata in sede di valutazione del Tasso Effettivo Globale, con conseguente superamento del tasso soglia in materia di usura;
-che, inoltre, la commissione di istruttoria non era stata ricompresa in sede di determinazione del
TAEG, che per l’effetto era errato, con conseguente nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse e applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 116 TUB;
-che le condizioni economiche del finanziamento erano indeterminate, non risultando pattuito il regime composto degli interessi all’interno del piano di ammortamento alla francese;
-che i garanti erano liberato dalla obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. per abusività del credito.
Si costituivano ritualmente in giudizio e contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, precisando come il finanziamento non fosse stato erogato attraverso il servizio del cd. Peer to Peer lending , ma, attraverso la piattaforma online predisposta da era stato erogato in via esclusiva da , la quale, peraltro, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, aveva ceduto a terzi il credito discendente da detto rapporto.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all’udienza del 23.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Eccezione nullità per omessa valutazione del merito creditizio.
Va per prima cosa disattesa l’eccezione di nullità del finanziamento sollevata dalla stessa società finanziata, per asserita mancata valutazione del merito creditizio, ossia per avere concesso il finanziamento, in tal modo imponendo un’obbligazione restitutoria asseritamente non sostenibile dalla mutuataria e per avere così incrementato il suo indebitamento.
A detta di parte attrice, infatti, le condizioni economico finanziarie della mutuataria sarebbero state tali da non giustificare l’erogazione di un finanziamento tanto rilevante, con l’effetto che tale ulteriore
indebitamento avrebbe comportato un danno per la rappresentato alla necessità di dover far fronte al pagamento di rate periodiche difficilmente sostenibili.
La difesa è all’evidenza non condivisibile, se solo si consideri come il finanziamento non sia stato imposto alla ma da quest’ultima richiesto e che, pertanto, l’accoglimento della sua richiesta non può certo trasformarsi in un pregiudizio, per essere stata soddisfatta la domanda di credito.
Qualora la mutuataria non avesse voluto sostenere l’indebitamento relativo all’obbligazione restitutoria, avrebbe potuto agevolmente evitarne le conseguenze, semplicemente evitando di richiedere l’erogazione di un finanziamento.
Né, d’altra parte, un danno p otrebbe essere riscontrato nell’obbligo di restituire le somme a suo tempo erogate, in quanto la logica stessa del finanziamento richiesto implica l’obbligo di restituire le somme erogate, non a titolo di donazione, ma appunto di finanziamento.
Le condizioni economico finanziarie della debitrice, asseritamente non valutate in modo corretto dalla finanziaria , al più potrebbero prospettare una responsabilità di quest’ultima rispetto a terzi coobbligati o obbligati in solido, ma non certo per la stessa finanziata, la quale si è vista accogliere la domanda di finanziamento e ha ottenuto l’erogazione in suo favore della somma richiesta.
Nel caso di specie, peraltro, non si potrebbe prospettare neppure una responsabilità delle convenute nei confronti dei garanti: al di là della mancata esplicitazione di una simile contestazione e domanda, va rilevato come i garanti fossero soci e amministratori della società finanziata e, pertanto, perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche della
della commissione di istruttoria.
Parimenti infondata è l’eccezione di nullità della commissione di istruttoria pari all’8% dell’importo richiesto, considerato come la stessa risulti perfettamente e compiutamente pattuita, oltre che essere
stata esplicitata anche nell’importo.
Parte attrice ha, tuttavia, replicato come la convenuta non solo non avesse dato atto di avere espletato l’istruttoria implicante un così rilevante costo, ma che non fosse stato neppure chiarito in cosa fosse consistita l’istruttoria , i cui costi sarebbero destinati a essere rimborsati tramite la commissione.
La contestazione va disattesa, considerato come rientti nella libera disponibilità delle parti pattuire il rimborso di spese e costi, senza che risulti normativa specifica che imponga alla finanziaria di esplicitare i contenuti di una commissione pienamente pattuita in ordine all’ an e al suo ammontare.
Usura.
Del tutto generica è rimasta la contestazione relativa alla pattuizione di interessi usurari; in particolare parte attrice ha contestato come la commissione di istruttoria di cui al punto precedente dovesse essere considerata ai fini del vaglio in materia di usura e che la sua ricomprensione avrebbe comportato certamente il superamento del Tasso Soglia.
A fronte, tuttavia, del rilievo opposto da parte convenuta, ossia che la commissione di istruttoria era stata regolarmente considerata ai fini di determinare il TEG, nessuna differente e più precisa obiezione è stata sollevata da parte attrice, la quale in particolare non ha mai chiarito quale fosse il TEG contrattuale e quale avrebbe dovuto essere preso in considerazione per verificare l’esistenza o meno di condizioni usurarie.
A fronte, pertanto, di una contestazione a tal punto generica, nessun accertamento peritale è stato disposto, considerato come l’invocata consulenza sul punto sarebbe stata inammissibile, assumendo connotati esplorativi e sostitutivi dell’onere probatorio gravante su parte attrice.
Erroneità TAEG
Va respinta, altresì, la contestazione relativa all’erroneità del calcolo del TAEG, con auspicata sua
sostituzione con il tasso BOT ex art. 117 TUB.
In primo luogo, infatti, va precisato come nella fattispecie in esame viene in rilievo non il Tasso Annuo Effettivo Globale, ma l’Indicatore Sintetico di Costo.
L’obbligo di riportare l’indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, è stato infatti introdotto dall’art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d’Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell’indice. L’organo di vigilanza ha provveduto nell’ambito della disciplina sulla trasparenza (v. dapprima il provvedimento 25/7/2003, che ha modificato le Istruzioni di Vigilanza, Titolo X, cap. I, sez. II, par. 9 e poi dal 29/7/2009 l’autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), stabilendo che detto indice sia riportato, tra l’altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Quindi ISC e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma la ricorrenza di uno piuttosto che dell’altro indice non è priva di importanza, essendo significativamente differente la disciplina.
A differenza del TAEG, infatti, l’ non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d’Italia. Par
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l’invocato tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
Infatti il tasso sostitutivo è richiamato dall’art. 125 bis TUB con riferimento al solo TAEG, ossia all’unico indice informativo oggetto di disciplina a livello primario.
Non rientrando, quindi , il rapporto oggetto di causa nell’ambito dei finanziamenti erogati in favore dei consumatori, alla fattispecie in esame deve essere applicata la disciplina dettata in materia di e non quella invocata, prevista in materia di TAEG. Par
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato, come ipotizzato da parte attrice, comunque non sarebbe applicabile l’invocato tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò. Infatti il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all’ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorrerebbe un’ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall’art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Quella norma non riguarda invece la censura qui dedotta da parte attrice e cioè l’eventuale contrasto tra contrattuale e effettivo. Par Par
Resta fermo che l’inserimento in contratto dell’ costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell’eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato; tuttavia nel presente giudizio nessuna domanda risarcitoria è stata svolta. Par
Alla luce di quanto esposto, anche nel caso in cui la doglianza di parte attrice fosse fondata non potrebbe comunque applicarsi il tasso sostitutivo richiesto e quindi è inutile disporre una c.t.u. contabile sul punto.
Pertanto la domanda volta all’applicazione del tasso sostitutivo al mutuo oggetto di causa e alla restituzione delle eccedenze versate è infondata e ciò rende superflua la verifica circa la esattezza o meno dell’ISC indicato in contratto.
Indeterminatezza delle condizioni economiche del finanziamento.
Parte attrice ha, poi, evidenziato come il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa fosse stato previsto ‘alla francese’, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata fosse prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti andasse progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Orbene, a detta di parte attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all’art. 1283 c.c., tutte le volte in cui, come appunto nel caso di specie, l’istituto di credito abbia strutturato il rapporto applicando interessi composti, anzichè interessi semplici
Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Come, inoltre, precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite, la mancata esplicitazione in contratto dell’applicazione del regime a interessi composti nel piano di ammortamento di per sé non comporta alcuna ipotesi di indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, escludendosi la dedotta nullità
del contratto (Cass. SSUU 15130/2024).
Liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.
Va, per ultimo, disattesa la pretesa di parte attrice alla liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.
Parte attrice ha ricollegato tale domanda alla abusività del credito, in conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio della debitrice principale.
Come, tuttavia, già evidenziato supra , trattasi di argomentazione non condivisibile, se solo si consideri come i garanti fossero soci e amministratori della debitrice principale, ossia soggetto non solo perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche della ma anche coloro che, in sede di amministrazione, avevano deliberato la decisione di avanzare la richiesta di finanziamento.
A ciò si aggiunga che le garanzie prestate fossero specifiche, ossia direttamente ricollegate al credito restitutorio discendente dal contratto di finanziamento oggetto di causa e nessun ulteriore credito risulta essere stato concesso successivamente, tale da esporre i garanti a ulteriori obblighi in assenza di loro consenso.
Per ultimo e ad abundantiam , va riferito come ad oggi on risultano inadempimenti ad opera della debitrice principale, circostanza che, al meno allo stato, sconfessa le prospettate condizioni di difficoltà in cui la verserebbe.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree sono infondate e vanno respinte, rimanendo assorbite le ulteriori difese ed eccezioni sollevate dalle convenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 12.650,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta le domande proposte da
,
e da
nei confronti di
e di
condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale le convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.650,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
NOME COGNOME