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Codice Civile
Codice Penale

Usucapione, la coltivazione del fondo

Usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, non esprime in modo inequivocabile l’intento di possedere

Pubblicato il 20 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE
IV° SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.T. del Tribunale di Santa Maria C.V. IV° Sez.Civile, avv., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 2259/2022 pubblicata il 13/06/2022

nel procedimento civile iscritto al R.G. N.800840/2012 ed avente ad oggetto: Usucapione.

TRA

XXX, (C.F),

ATTORE

E

YYY,(C.F.:), ZZZ (C.F.:), KKK (C.F.:), JJJ (C.F.:)

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, alla documentazione prodotta ed alle risultanze processuali, concludevano per l’accoglimento delle rispettive, domande, richieste, istanze, eccezioni e deduzioni formulate , con vittoria di spese e competenze di giudizio.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La sentenza viene redatta in conformità del nuovo testo degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig.XXX chiedeva accertarsi l’acquisto del diritto di proprietà da parte sua del fondo denominato “*** “ o “***”, sito in agro di Carinola, censito catastalmente al foglio , partita, p.lla, p.lla, p.lla e p.lla della complessiva superficie di ha 1.71,83, che risulta essere di proprietà ed intestato agli eredi di ***,deceduto, e precisamente YYY, ZZZ ,KKK e JJJ, assumendo di averlo posseduto in via esclusiva ed indisturbata da oltre trent’anni.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano I convenuti YYY, ZZZ ,KKK e JJJ a mezzo dell’avv., che impugnavano la domanda chiedendone il rigetto per essere infondata in fatto ed in diritto e per insussistenza dei presupposti di cui all’art.1158, atteso che l’immobile de quo era stato concesso dal loro dante causa all’attore in comodato collegato al preliminare di vendita del fondo oggetto di causa sottoscritto dall’attore e dal loro dante causa il 18/3/78.

Espletata l’istruttoria e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione di merito.

La domanda non è fondata e va pertanto rigettata..

Nella fattispecie de qua parte attrice non ha pienamente provato quanto richiesto e cioè l’avverarsi delle condizioni previste dalla legge per l’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, né ha fornito elementi probatori sufficienti a fondamento della domanda , che comunque grava su parte attrice e non possono essere desunti da presunzioni.

Invero dalla documentazione prodotta emerge che l’attore ha stipulato in data 18/3/1979 con il dante causa dei convenuti un preliminare di vendita il 18/3/1979 avente ad oggetto, tra l’altro, anche il fondo di cui oggi chiede l’acquisizione per intervenuta usucapione.

E’ agli atti anche la circostanza che l’atto definitivo non veniva stipulato in attesa che il fondo de quo venisse liberato dalle formalità pregiudiziali gravanti sullo stesso, così come è agli atti la circostanza che l’attore invitasse i convenuti nel 2007 a provvedere alla stipula del rogito, manifestando in tal modo la consapevolezza di non essere il proprietario del fondo.

Ciò posto, l’espletamento della prova non ha evidenziato la sussistenza dei presupposti richiesti dal’art.1158 cc per il verificarsi della prescrizione acquisitiva.

Invero i testi escussi hanno riferito, confermando quanto dedotto nell’atto introduttivo, che l’attore da oltre vent’anni anni ha sempre occupato e continua ad occupare il fondo oggetto di causa, ma non hanno saputo specificare né a che titolo lo stesso ne ha goduto, nè se tale godimento sia stato in via esclusiva, continua, pacifica, ininterrotta, comportandosi come proprietario.

Appare quindi evidente che non è stata data la prova dell’animus domini esercitato da parte attrice sul bene per un periodo ultratrentennale e senza interruzioni di sorta, tanto da rivestire inequivocabilmente , nella rappresentazione offertane, i connotati del diritto di proprietà.

La pubblicità e la rilevanza esterna del possesso, non trovano pieno riscontro nell’esecuzione di atti che non potrebbero giustificarsi in un soggetto che non ritenesse di vantare la propria signoria sul bene stesso.

Non vi è dunque la prova di un possesso uti dominus acquistato in modo pacifico e pubblico da oltre trent’anni ed esercitato in modo continuo e senza interruzioni per oltre un ventennio, presupposti che determinano l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell’immobile oggetto di causa.

La prova testimoniale non è stata dirimente neanche a tal proposito, atteso che i testi hanno riferito solo in ordine al tempo ma non anche in ordine all’”animus possidenti”.

Ai fini della prova dell’intervenuta usucapione, la coltivazione di un fondo , ed il possesso in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall’art.1158 cc ben può configurare lo ius possessionis, ma deve essere provata anche la sussistenza dell’animus possidenti, che non è desumibile in via presuntiva , ma deve essere esplicitata dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.(Cass.Civ.N.15446/07)

La coltivazione del fondo non è sufficiente perché di per sé non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo , invece , che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.; l’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore , in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.(Cass.Civ. ord.n.4931/22)

Per giurisprudenza costante di legittimità l’art.1140 cc ed i principi generali in materia di possesso non consentono la trasmissione del possesso per patto negoziale indipendente e anteriormente alla trasmissione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui esso costituisce esercizio. Pertanto, l’immissione in possesso all’atto del preliminare di vendita di immobile, la cui proprietà ed il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l’atto definitivo traslativo , non può costituire titolo idoneo abilitativo di un ‘eventuale usucapione.

Se al preliminare non segue il rogito, non si verifica il trasferimento di proprietà di un immobile e dunque non si instaura il possesso necessario per l’usucapione. In tale situazione ciò che si trasferisce è solo l’oggetto del possesso il quale, invece non si compra né si vende, non si cede per l’effetto dn un negozio.(cass.23673/15).

Nella fattispecie portata all’esame del Tribunale, ’attore non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell’art.2697 cc , secondo il quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, cioè tutti gli elementi o requisiti necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa

Nel rispetto dell’art.2697 cc la S.C. , tra l’altro, afferma che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito , deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus”..

Pertanto, alla luce delle osservazioni innanzi svolte e del corredo probatorio esaminato non può dubitarsi della mancata sussistenza di tutte le condizioni che fanno maturare la reclamata prescrizione acquisitiva prevista dall’art.1158 cc.

Riguardo alle spese di lite , considerata la natura della vertenza, la qualità delle parti, si ritiene sussistano giusti ed equi motivi per compensarle interamente

PQM

Il Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, , definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, , così provvede:

1) Rigetta la domanda attorea.

2) Compensa interamente le spese di giudizio

Così deciso in Santa Maria C.V. 13 /06/2022

Il G.O.T.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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