Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso R.G.N. 08075/2023
promosso da
NOME COGNOME (cittadino della Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO della Provincia di Torino e Ministro dell’Interno
– intimati – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Torino pronunciata il 14/10/2022, comunicata il 17/10/ 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17346/22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino ha respinto l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE, formulata da NOME COGNOME, cittadino straniero di nazionalità tunisina.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015, 27 e 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, per avere il giudice di merito escluso la cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. per effetto del decorso dei termini per la definizione della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente ha dedotto di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme e numerosi connazionali, aggiungendo quanto segue: all’atto dello sbarco è stato sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento; t rasferito presso l’hotspot dell’isola, il 30 /08/2022 è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; in data 31/08/2022 ha ricevuto la notifica del decreto di respingimento con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove è stato condotto lo stesso giorno; nella medesima data il AVV_NOTAIO di Torino ha chiesto la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che l’ha concessa all’esito dell’udienza del 02/09/2022; in occasione dell’udienza di convalida, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale; il 13/09/2022, la Questura di Torino ha adottato un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, della durata di 60 giorni, ritenendo la domanda di protezione esclusivamente strumentale, e il 14/09/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato il trattenimento; il 17/09/2022 lo stesso ricorrente ha ricevuto la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 30 settembre 2022.
In data 27/09/2022 il cittadino straniero ha depositato l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE al Tribunale di Torino, che però è stata respinta.
Secondo il Tribunale di Torino risultavano rispettati i termini per l’esame della domanda di protezione internazionale, perché, pur non essendo controverso che la fattispecie rientrasse nell’ambito operativo dell’art. 28 bis , comma 2, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, dovevano, tuttavia, ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), d.lgs. cit. (essendo pervenute presso il CPR di Torino, nel mese di settembre, ben 47 richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini), richiamato dal l’art. 28 bis , comma 5, d.lgs. n. 25 del 2008, senza che assumesse rilievo la mancata comunicazione al richiedente asilo del ritardo, pure prevista dall’art. 27, comma 3, d.lgs. cit., con la conseguenza che, nella specie, la fissazione del termine di 60 giorni per il trattenimento, ancora in corso (suscettibile di essere prorogato, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis , d.lgs. cit.), desumibile dal combinato disposto degli artt. 28 bis , comma 5, e 27, comma 3, d.lgs. cit., era legittimo e non era stato superato.
Secondo il ricorrente invece, occorreva tenere conto del disposto dell’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, il quale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi de ll’art. 28 bis , commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008, salva la sussistenza di ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del l’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, con la precisazione che e ventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento, sicché -tenuto conto che, nella specie, la domanda di protezione internazionale seguiva la procedura accellerata – per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del 2020, il termine per l’esame della domanda era divenuto di 9 giorni (7 giorni per l’audizione e 2 giorni per la decisione), ed era stato superato, senza che
vi fossero ulteriori ragioni di trattenimento, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.
Nell’ottica del ricorrente, i termini sopra indicati non potevano essere ampliati, applicando l’art. 28 bis , comma 5, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché l’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del 2020, innovando rispetto al quadro normativo preesistente, non consente tale eventualità e non può operarsi un’applicazione estensiva o analogica in malam partem delle norme in questione, sia per l’esigenza di limitare al minimo il periodo di trattenimento del richiedente asilo (in ossequio al considerando n. 16 e all’art. 9, par. 1, Dir. 2013/33/UE) , sia perché si tratta di una materia attinente la libertà personale, soggetta a stretta interpretazione.
In quest’ottica , il ricorrente ha pure evidenziato che, ai fini della durata massima del trattenimento, non sussiste la possibilità di superare i termini della procedura accelerata , ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis , d.lgs. n. 25 del 2008, che è prevista solo per l’adozione della decisione , e non della mera preparazione dell’esame della domanda , coerentemente con quanto disposto da ll’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda. Nel caso in esame, invece, al momento della proposizione dell’istanza di riesame non risultava avviata alcuna attività riferita alla domanda avanzata dal cittadini straniero, la cui audizione era stata fissata oltre i termini previsti dall’art. 28 bis , comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008.
Il ricorrente ha anche evidenziato l’illegittimità del provvedimento, tenuto conto che, nella specie, non era stato comunicato il ritardo nell’adozione della decisione al richiedente asilo, unitamente ai motivi giustificativi, come previsto dall ‘art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 , in ossequio alle garanzie di trasparenza e sistematica informazione per i richiedenti asilo trattenuti, previste dalla Direttiva 2013/32/UE (cd. direttiva procedura) e dalla Direttiva 2013/33/UE (cd. direttiva accoglienza).
2. Questa Corte, in riferimento all’ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ha già affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all’esame della domanda» , deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022);
Tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell’art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023).
Con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 3656 del 09/02/2024), questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell’approfondimento della questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20070 del 13/07/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023), sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.
Appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della