Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9897/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 97/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 97 del 2021 della Corte di Bologna, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-nel 1996 aveva rilasciato alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, garanzia fideiussoria, per quasi 500 mila euro, in favore della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOMENOME, di cui non era stato socio, o amministratore o dipendente;
-nel gennaio 1998 la società garantita era stata trasformata in RAGIONE_SOCIALE con capitale sociale di 46.800 euro, senza che il deducente fosse stato informato;
-nel marzo 1998 la banca aveva raccolto da altri garanti l’autorizzazione alla concessione di altri crediti;
-dieci anni dopo, nell’aprile 2006, prima di accordare ulteriori e significativi finanziamenti, aveva richiesto agli altri garanti, e ancora una volta non al deducente, la conferma degli impegni fideiussori;
-tra il dicembre 2007 e il gennaio 2009 l’istituto di credito aveva perfezionato, sempre in favore della società, un mutuo chirografario per 100 mila euro, un fido per 500 mila euro, e ulteriore mutuo chirografario per 20 mila euro;
-nel settembre 2009, dopo che la RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione nel giugno precedente, RAGIONE_SOCIALE, preso atto dello stato d’insolvenza della società
che avrebbe portato alla dichiarazione di fallimento nel successivo ottobre, aveva comunicato il recesso contrattuale chiedendo a tutti i fideiussori, compreso il deducente, il rientro dall’esposizione, e ottenendo , nei confronti del deducente, decreto ingiuntivo;
-proposta opposizione, il Tribunale l’aveva accolta, dopo aver accertato la natura apocrifa della firma apparentemente apposta dal deducente alla conferma dell’impegno fideiussorio nel 1998, osservando che la trasformazione sociale aveva comportato un aggravamento del rischio del garante, e non era stata comunicata, come non erano stati comunicati gli ulteriori crediti concessi né la pur intervenuta liberazione di un garante, NOME COGNOME;
-la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che la trasformazione sociale, di per sé, non poteva ritenersi aver determinato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito, in assenza di un idoneo raffronto patrimoniale tra i due momenti in parola, sicché, difettando la prova della sussistenza del presupposto oggettivo sotteso alla liberazione del garante quale stabilito dall’art. 1956, cod. civ., l’opposizione era da respingere;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE,
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come controdedotto in appello, l’eccezione di difetto di prova del concreto peggioramento delle condizioni economiche del
debitore, formulata in seconde cure, era nuova e come tale inammissibile;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la trasformazione da società di persone a società di capitali aveva determinato un aggravamento dell’esposizione del fideiussore stante l’intervenuta mancanza della responsabilità illimitata dei soci di cui, nel ricorso per ingiunzione, con riferimento alla persona di NOME COGNOME, era stata allegata la proprietà d’immobili, tenuto conto che l’ulteriore e rilevante credito, per oltre 600 mila euro, nel progressivo maturare dello stato di decozione, era stato accordato, senza un’accorta diligenza professionale, dopo il mutamento in sRAGIONE_SOCIALE e dopo la liberazione di uno dei garanti, NOME COGNOME, oltre che, pacificamente, senza condividere, come correttamente avrebbe dovuto farsi al di là del tenore contrattuale, la minima informazione con il fideiussore;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la stessa banca aveva ammesso, per comportamento concludente, raccogliendo da tutti gli altri garanti le conferme degli impegni e il consenso alla liberazione di uno dei fideiussori, che si trattava di condotte necessarie alla persistenza della garanzia;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché, al di là degli obblighi di cui all’art. 1956, cod. civ., violati dal creditore, quest’ultimo era venuto meno anche e distintamente agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, sia perché i funzionari della banca non erano premurati di raccogliere la conferma dell’impegno fideiussorio in presenza acquisendo una scrittura accertata come apocrifa, sia perché era
stato erogato ulteriore credito al di là di ogni ragionevole previsione di rientro a favore di soggetto in progressiva decozione come palesata dalla successiva dichiarazione di fallimento, senza dare alcuna informazione al garante;
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
di recente è stato chiarito che, in tema di fideiussione per obbligazione futura, quale senza censure sul punto è stata ritenuta quella in discussione, la liberazione del garante ex art. 1956 cod. civ., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all’art. 2498 cod. civ., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione, e, per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione, l’insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali -di cui, nella fattispecie, in un caso si afferma (a pag. 16 del ricorso), peraltro, una non meglio circostanziata proprietà di cespiti immobiliari di cui nient’altro si conosce non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione (Cass., 17/02/2023, n. 5017);
sul punto deve precisarsi che, contrariamente a ciò che afferma parte ricorrente (pag. 18 del ricorso), il diniego del creditore quanto ai debiti pregressi, non può evincersi dal mero
silenzio a fronte della mera trasformazione quando non sia risultata la comunicazione della correlata delibera (art. 2500-quinquies, cod. civ., attuale, art. 2499, cod. civ. ‘ratione temporis’ applicabile);
al contempo, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 cod. civ., ha l’onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile, ad esempio, nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass., 24/22/2022, n. 34685), né, logicamente, quanto alla vicenda in scrutinio, dal mero riferimento al capitale nominale della RAGIONE_SOCIALE o dalla distinta liberazione di un ulteriore garante;
ne deriva ulteriormente che l’eccezione in parola è quella con cui s’invoca tale liberazione, formulata dall’odierno ricorrente in primo grado, residuando il correlato onere della prova e non una controeccezione pretesamente nuova ad opera di chi si dolga della mancata evasione di quell’onere;
la medesima giurisprudenza appena richiamata (Cass., n. 5017 del 2023, cit., pagg. 7-8) ha rimarcato poi che, in funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., se nell’ambito di un rapporto di finanziamento si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’esordio del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede negoziale, e in
attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto impedendo anche ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge, però, solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento;
nella fattispecie, parte ricorrente non indica quando e come sarebbero stati dimostrati sia il peggioramento nel momento dell’ulteriore finanziamento, sia la vista conoscenza o conoscibilità, limitandosi a formulare affermazioni ovvero ad allegare il sopravvenuto quanto pacifico fallimento;
l’apertura della procedura concorsuale risulta dell’ottobre del 2009, e in ricorso si specifica che nel gennaio 2009 era stato accordato altro credito per soli 20 mila euro, mentre il restante ulteriore credito, fino a 600 mila euro, risaliva a dicembre 2007 e luglio 2008, laddove nulla si sa delle cause della dichiarazione di decozione in parola;
in questo contesto le censure non riescono a essere concludenti risolvendosi, ‘parte qua’, in un’apodittica sollecitazione di revisione istruttoria, sostenuta, nella prospettiva dell’odierno istante, dall’acquisizione della conferma dell’impegno fideiussorio apocrifa e da quella del descritto consenso di altri garanti;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, liquidate in euro 9.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9/5/2024.