Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22671/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice speciale NOME COGNOME, in qualità di procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 759/19, depositata il 5 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal
Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
Ritenuto che, con sentenza n. 14542/17, il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, già intestataria di un conto corrente presso la Banca Carim -Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., avente ad oggetto l’accertamento l’intervenuto trasferimento del contratto in favore della RAGIONE_SOCIALE, e rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, avente ad oggetto la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 3.776.531,07, oltre interessi;
che l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti della Banca Carim, è stata accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 5 febbraio 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dall’attrice e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) al pagamento della somma di Euro 3.934.362,75, oltre interessi legali;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per sei motivi, illustrati anche con memoria, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in qualità di avente causa della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di fusione per incorporazione;
che ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, proponendo ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, al quale la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2558 cod. civ., sostenendo che, nell’ancorare all’efficacia del conferimento del ramo di azienda, anziché alla comunicazione dello stesso alla Banca, la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso, la sentenza impugnata non ha considerato che
il subingresso del cessionario nei contratti costituisce un effetto naturale del trasferimento di azienda, che si verifica indipendentemente dall’accettazione della controparte e dalla comunicazione, la quale è finalizzata esclusivamente alla decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2481bis e 2462 cod. civ., osservando che, nell’attribuire efficacia differita al conferimento del ramo di azienda, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso aveva avuto luogo in esecuzione di un aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE, al quale risultava pertanto inscindibilmente collegato;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., rilevando che, nell’attribuire efficacia differita al conferimento del ramo di azienda, la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, trattandosi di questione estranea all’oggetto del giudizio di appello, costituito esclusivamente dall’applicabilità dell’art. 2560 cod. civ. e dall’osservanza del termine di cui all’art. 2558 cod. civ., e non sollevata neppure nel giudizio di primo grado;
che con il quarto motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, sebbene la domanda fosse stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE;
che con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere l’intervenuto trasferimento del contratto in favore della conferitaria del ramo di azienda, la sentenza impugnata non ha considerato che, a seguito dell’ammissione della nuova RAGIONE_SOCIALE al concordato preventivo, la Banca aveva insinuato il proprio credito al passivo della procedura, incassando l’importo di Euro 541.190,97 in data 19 febbraio 2019;
che con il sesto motivo la ricorrente deduce ancora la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere sussistente il credito azionato nei suoi confronti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del comportamento tenuto dalla
Banca a seguito della comunicazione del conferimento di azienda, del mandato irrevocabile all’incasso conferito dalla RAGIONE_SOCIALE alla Banca e delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato in primo grado;
che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1845, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in difetto della chiusura del conto corrente, la revoca dell’apertura di credito non comportasse l’esigibilità delle somme utilizzate, e per aver conseguentemente escluso l’applicabilità dell’art. 2560 cod. civ., senza tenere conto della clausola contenuta nell’art. 10 del contratto, che ne prevedeva l’immediata restituzione, e del collegamento esistente tra i vari rapporti intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, per effetto del quale quest’ultima aveva maturato un consistente debito, cui non corrispondeva alcun credito nei confronti della Banca;
che con il secondo motivo la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello con cui era stato contestato, in via subordinata, il subingresso della società conferitaria nei rapporti intrattenuti dalla società conferente, in virtù del carattere personale dei contratti bancari, fondati sull’ intuitus personae , in quanto frutto di una valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale del cliente;
che la decisione del ricorso implica la risoluzione della questione riguardante l’individuazione della data di decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario, in caso di trasferimento dell’azienda ad efficacia differita, del quale sia data comunicazione al terzo contraente in data anteriore a quella fissata dalle parti per l’operatività del trasferimento;
che la complessità della predetta questione, che implica l’interpretazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., e l’insussistenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, inducono a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di discutere la questione in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della fissazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 18/10/2023