Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1203 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 16449/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, giusta procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore p.t. , rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza nr.1235/2022 pronunciata in data 23/2/2022 dal la Corte d’Appello di Roma ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal cons. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.5.2010, respinse il gravame proposto dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in integrale accoglimento dell’opposizione ex artt. 98 e 209 l. fall. proposta dal Banco di Napoli (successivamente incorporato in San Paolo-IMI, cui è succeduta Intesa SanPaolo s.p.a.), aveva ammesso allo stato passivo della LCA i crediti, per un importo complessivo di l ire 101.029.244.797(€ 52.177.250,49), vantati dalla banca in forza di fideiussioni e lettere di patronage emesse in suo favore da Tirrena negli anni 1987 – 1989, a garanzia del rimborso dei finanziamenti in ECU ed in franchi svizzeri erogati alla propria controllata Istituto Finanziario Italiano (IFI) s.p.a., rimasta inadempiente.
La soccombente propose ricorso per la cassazione della pronuncia e questa Corte, con la sentenza nr. 27547/2014, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, rinviò la causa al giudice d’appello perché, tenuto conto dei principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU. nr. 30174/2011 in materia di estensione ai coobbligati, ai sensi dell’art. 1304 c.c., della transazione conclusa da uno di essi, verificasse se Tirrena in LCA potesse profittare delle transazioni, di identico contenuto, nel frattempo intervenute nei giudizi pendenti fra il Banco di Napoli e RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, società assicuratrice che aveva anch’essa garantito, insieme a RAGIONE_SOCIALE e ad altre compagnie del gruppo, il rimborso di due dei finanziamenti erogati ad IFI, dell’importo complessivo di 10.500.000 ECU.
3 Riassunta la causa, la Corte d’ appello di Roma, con sentenza del 23.2.2022, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, disponendo l’ammissione in chirografo allo stato passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a in LCA del minor credito di Intesa SanPaolo s.p.a. di € 41.677.250,49 .
3.1 Il giudice del rinvio: i) ha ritenuto che l’accertamento del primo collegio d’appello secondo cui ‘… la transazione non è intervenuta per la quota-parte ‘ , richiamato anche dalla sentenza rescindente là dove aveva evidenziato come detto collegio avesse applicato il principio opposto a quello enunciato da Cass.. SS.UU. nr. 30174/2011 cit. ‘ pur avendo premesso (cfr. pag. 13 della sentenza) che la transazione ha avuto per oggetto l’intero debito ‘, non aveva formato oggetto di impugnazione in cassazione ed era quindi divenuto irrevocabile; ii) ha, ciò nonostante, effettuato anche una propria valutazione delle transazioni stipulate, pervenendo in via autonoma alla conclusione che esse avevano avuto ad oggetto l’intera obbligazione dedotta nei due giudizi e non la sola quota-parte riconducibile, nei rapporti interni, alla coobbligata RAGIONE_SOCIALE; iii) conseguentemente, preso atto della volontà della gestione liquidatoria di profittare della transazione, ha decurtato il credito della banca già ammesso al passivo dell ‘importo di 10.500.000 euro, valuta sostitutiva de ll’ ECU.
4. Intesa SanPaolo s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di sette motivi. Tirrena RAGIONE_SOCIALE in LCA ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Col ricorso principale Intesa SanPaolo denuncia nell’ordine:
1.1. ) « violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma nr. 3 c.p.c. » per avere il giudice del rinvio erroneamente ritenuto che sulla questione concernente l’ individuazione del debito oggetto di transazione si fosse formato il giudicato interno, mentre in realtà nella sentenza cassata la corte del merito non aveva compiuto alcuna attività interpretativa dei contratti, ma si era limitata ad applicare il principio, poi superato dalle sezioni unite, secondo il quale, a mente
dell’art. 1304 c.c., gli altri condebitori non possono profittare della transazione conclusa da uno di essi in caso di diversa e contraria volontà del creditore transigente; la ricorrente aggiunge che l’affermazione « nella specie la transazione non è avvenuta per la quota parte », che essa non avrebbe mai potuto impugnare in cassazione in quanto parte interamente vittoriosa, sarebbe in realtà stata spesa con riferimento alla diversa questione del debito residuo di Tirrena, per ridurre il quale, una volta respinta la richiesta della LCA di voler profittare della transazione, avrebbe dovuto essere accertato lo scioglimento del vincolo di solidarietà nei confronti di tutti i debitori;
1.2.)« nullità della sentenza per violazione degli artt. 384, 394 e 112 c.p.c. nonché per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 primo comma nr. 4 c.p.c. » perché la corte del merito avrebbe omesso qualsiasi indagine volta a verificare l’effettiva irrevocabilità dell’accertamento col quale il primo collegio d’appello aveva ritenuto che la transazione non fosse avvenuta per la sola quota-parte di Milano RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, non avrebbe considerato che il preteso giudicato, non rilevato nella sentenza rescindente, non poteva essere eccepito e rilevato per la prima volta in sede rescissoria e andava comunque escluso anche in ragione delle regole che disciplinano il giudizio di rinvio, posto che questa Corte aveva per l’appunto demandato al giudice del rinvio di accertare se la transazione riguardasse l’intero debito o solo la quota parte facente capo a Milano AssRAGIONE_SOCIALE
1.3.) « violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.1304 c.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n 3 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art 360, pr imo comma nr 5 c.p.c » per aver la corte di merito, dopo aver ritenuto che la volontà espressa dalle parti con le transazioni fosse stata già
irrevocabilmente accertata, proceduto incoerentemente a compiere il medesimo accertamento ‘ alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. ‘, senza peraltro tener conto che le difese con le quali essa Banca aveva dedotto, sulla scorta di dati testuali, che le transazioni erano da intendersi limitate alla quotaparte del debito gravante su Milano Ass.ni non erano mai state contestate da Tirrena in LCA:
1.4.) « violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304, 1311, 1322, 1325 1343, 1418 e 1965 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma nr. 3 c.p.c. , violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c. e dell’art.384 c.p.c. in relazione all’art. 360 , pri mo comma nr, 4 c.p.c .» per aver il giudice del rinvio raggiunto conclusioni prive di fondamento, in aperto contrasto con precedenti specifici e con le regole dettate dalle Sezioni Unite;
1.5.) « violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nr. 4 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e contraddittoria in relazione all’art. 360 , pri mo comma nr. 4 c.p.c. » in quanto il giudice del rinvio, oltre a non essersi attenuto alla regola che gli imponeva di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto, avrebbe fondato la deci sione su argomentazioni irrilevanti e incoerenti, tali da integrare una motivazione apparente o contraddittoria;
1.6.) « nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nr. 4 cp.c., violazione dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma nr. 3 c.p.c. » perché la corte del rinvio non avrebbe statuito sull’eccezione sollevata in via gradata da essa Banca, circa l’inidoneità della dichiarazione della procedura di voler profittare delle transazioni a produrre effetti, in quanto « subordinata all’esito negativo del giudizio »;
1.7.) « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art 360 , primo comma nr 3 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente e/o contraddittoria in violazione degli artt. c.p.c , 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma nr. 4 c.p.c .» per avere la corte d’appello , in maniera del tutto irragionevole, compensato le spese di primo e secondo grado nonostante l’accoglimento della domanda nella misura dei 4/5 del credito insinuato e per aver posto le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio totalmente a carico di essa Banca, nonostante l’accoglimento di uno solo dei cinque motivi del ricorso per cassazione della LCA.
Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
2.1. L ‘assunto del giudice del rinvio (integrante la prima delle due rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata) secondo cui l ‘accertamento, a sseritamente compiuto dal primo giudice d’appello, concernente l’estensione della transazione all’intero credito garantito, era divenuto irrevocabile (ossia coperto da giudicato) perché non impugnato in cassazione, è errato sotto un duplice profilo.
2.2. In primo luogo perché, essendo questa Corte tenuta a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato interno, il collegio che ha pronunciato la sentenza n. 27547/2014, se avesse davvero ritenuto che l’inciso « nella specie la transazione non è avvenuta per la quota parte » , contenuto nella prima sentenza d’appello, integrava un accertamento non più revocabile, avrebbe dovuto cassare la decisione impugnata senza rinvio (o, al limite, cassarla al solo fine della corretta determinazione del residuo credito di Intesa da ammettere al passivo).
La sentenza rescindente, invece, non solo non ha fatto alcun cenno al giudicato, ma, nel rinviare la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché la decidesse uniformandosi ai principi
di diritto enunciati da SS.UU. n. 30174/2011, ha espressamente richiamato anche (l’ovvia) argomentazione conclusiva della sentenza, secondo cui spetta al giudice del merito di verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica della transazione stipulata fra creditore e debitore solidale, onde stabilire se il coobbligato possa profittarne, ed ha dunque chiaramente investito d ell’indagine il giudice del rinvio.
2.3. In secondo luogo, l’inciso « la transazione non è avvenuta per la quota » , di cui s’è appena detto, non poteva costituire un capo della prima decisione d’appello suscettibile di far stato fra le parti , perché la motivazione di rigetto del gravame proposto sul punto da Tirrena in LCA non si fondava su siffatto accertamento, ma sul rilievo, di mero diritto, che il disposto dell’art. 1304 , 1° comma c.c. opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione del creditore.
L’inciso, in realtà, costituiva la premessa, meramente argomentativa, del rigetto della domanda svolta in via subordinata dalla LCA, di accertamento di scioglimento della solidarietà, e non la soluzione di una questione controversa fra le parti da cui dipendeva l’accoglimento o il rigetto di tale domanda, e pertanto non integrava un capo della pronuncia autonomo e di per sé stesso impugnabile (cfr., fra le tante, Cass. nrr. 2379/2018, 8645/2020, 40276/2021). 3. Il terzo, il quarto e il quinto mezzo di impugnazione, anch’essi da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati per quanto di ragione, e il loro accoglimento determina l’assorbimento del sesto e del settimo motivo.
3.1. E’ opportuno riportare in premessa il passaggio motivazionale con cui la più volte citata SS. UU. n. 30174/ 2011 ha inteso dare soluzione alla questione relativa alla possibilità che il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, escludano la potestà degli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, a norma dell’art. 1304, comma 1, c.c.
Alle pagine 10 e sgg . dell’arresto nomofilattico si legge :« l’apparente contrasto riscontrabile nella lettura di alcune massime estratte da sentenze di questa corte (…) sembra in realtà agevolmente componibile in base alla diversa portata che, di volta in volta, può assumere la transazione intervenuta tra il creditore ed uno di più condebitori solidali. Decisiva in tal senso (…) appare la circostanza che la transazione riguardi l’intero debito o che invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata. Ipotesi, quest’ultima, certamente configurabile – sempre che, beninteso, l’obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell’interesse di uno dei condebitori – quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione. Né occorre a tal fine postulare un’indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla, perciò, valga ad ostacolare la libera esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso. La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell’art. 1304 c.c., comma 1, non si riferisce a questa fattispecie E’ la transazione riguardante l’intero debito quella cui, viceversa, detta norma si riferisce, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto
produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta evidentemente, un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg…. ».
3.2. Ora, come appena chiarito, al giudice di rinvio era stato demandato il compito di accertare se le transazioni stipulate tra la Banca creditrice e la debitrice in solido Milano Ass.ni avessero avuto ad oggetto l’intero debito di cui si dibatteva nei giudizi o solo la quota della transigente, mediante un’indagine sul contenuto dei due contratti e sulla comune volontà in essi manifestata dai contraenti.
3.3. Non appare superfluo rilevare che la sentenza delle sezioni unite era stata emessa in un giudizio tra le medesime parti (Intesa SanPaolo e Tirrena Assicurazioni) nel quale si era dibattuto della portata di due transazioni, perfettamente identiche e sovrapponibili a quelle dedotte nella presente causa, concluse tra Intesa e Milano Assicurazioni con riguardo alle obbligazioni di garanzia assunte da Lloyd Internazionale, unitamente alla compagnia decotta, per i debiti contratti verso la Banca da Edilizia RAGIONE_SOCIALE altra società del RAGIONE_SOCIALE
In sede di rinvio la Corte d’ appello di Roma (con la sentenza nr. 4841/2014) ritenne che le transazioni riguardassero la sola quota di Milano Assicurazioni e questa Corte (ord. n. 5673/2021) ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in LCA contro la pronuncia.
In particolare, la corte capitolina fondò la decisione sulle clausole contrattuali nelle quali si precisava che Milano « pagherà alla spa Intesa Sanpaolo a saldo, stralcio e transazione delle pretese fatte valere dalla Banca nei confronti della sola Milano Assicurazioni (…). La Banca rinuncia, nei soli confronti di Milano Assicurazioni, alle domande ed alle pretese ad essa spettanti ai sensi del Finanziamento e della lettera di patronage fermi restando i diritti e i crediti della Banca nei confronti degli altri obbligati in solido…che saranno esercitati dalla Banca nelle sedi competenti ».
La natura pro-quota di quelle transazioni era peraltro già stata riconosciuta dalla Corte d’ appello di Roma, sempre in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, con le sentenze nr. 4681/2012 (emessa nella causa tra la Banca e la garante SIDA in LCA.) e nr. 71/2020 ( emessa nella causa tra la Banca e la garante Unione EuroRAGIONE_SOCIALE in LCA), entrambe coperte da giudicato in ragione dei rigetto dei ricorsi per cassazione proposti contro le stesse dalle soccombenti.
3.4. La sentenza qui impugnata, oltre ad aver riconosciuto un inesistente giudicato interno, ha ritenuto, in senso diametralmente opposto a quanto affermato nei precedenti indicati, che le transazioni fossero state stipulate per l’intero così come « palesato oltre che dal dato letterale, dall’assetto degli interessi delle parti regolato dalle singole clausole e dal complessivo contenuto della transazione ».
3.5. Ciò premesso, è noto che secondo il costante orientamento di questa Corte «l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato
al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli 1362 e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell ‘art. 360 c.p.c. ), il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali che si assumono violati o applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr., tra le tante, Cass. nn. 15381/2004, 18587/2012 , 2988/2013 e 30686/2019).
3.6. Ebbene, nella specie la seconda delle rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione non rispettosa dei canoni di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e, in definitiva, meramente apparente.
3.7. Il primo elemento « letterale » valorizzato dal giudice del rinvio a riprova del fatto che le transazioni erano intervenute sul credito complessivo è stato individuato nell’espresso riferimento , nelle premesse delle scritture, ai decreti ingiuntivi con i quali erano stati azionati per l’intero l’uno e l’altro credito: si tratta però, all’evidenza, di un dato privo di qualsivoglia rilevanza ai fini dell’interpretazione dei contratti, non potendosi la volontà delle parti desumersi da un preambolo nel quale si faceva necessario richiamo all ‘oggetto dell a lite che esse intendevano transigere, né, tantomeno, dalla circostanza che la creditrice avesse richiesto alla condebitrice solidale , com’è ovvio, il pagamento integrale del debito garantito.
3.8. Secondo il giudice del rinvio, altro dato interpretativo, sempre di natura asseritamente testuale sia pur in negativo, sarebbe costituito dalla mancata indicazione nelle transazioni di una «
specifica quota dei crediti dedotti nei giudizi che le parti hanno inteso transigere ».
Si tratta, anche in questo caso, di una argomentazione priva di qualsivoglia rilevanza, dal momento che, se è vero che le scritture non facevano espresso riferimento alla quota del credito posta a carico di RAGIONE_SOCIALE è altrettanto incontestabile che le stesse non indicavano neppure che l’oggetto della transazione fosse l’intero credito. Vero è piuttosto che, come rimarcato dalle citate sentenze della Corte d ‘a ppello di Roma, confermate da questa Corte, il tenore e il significato delle espressioni utilizzate dai contraenti (« pagherà alla spa Intesa Sanpaolo a saldo, stralcio e transazione delle pretese fatte valere dalla Banca nei confronti della sola Milano Assicurazioni (…). La Banca rinuncia, nei soli confronti di Milano Assicurazioni, alle domande ed alle pretese ad essa spettanti ai sensi del Finanziamento e della lettera di patronage fermi restando i diritti e i crediti della Banca nei confronti degli altri obbligati in solido…che saranno esercitati dalla Banca nelle sedi competenti» ) fornivano robusti elementi per una diversa interpretazione.
Il giudice del rinvio ha però omesso di tener conto di tali dichiarazioni, escludendone qualsivoglia rilievo ai fini dell’ indagine sulla portata della transazione, in quanto « pienamente giustificate dalla volontà pure espressa nei contratti di transazione di voler escludere il diritto dei coobbligati di volerne profittare, clausola per tale parte nulla, e da disattendere alla stregua dei dianzi riportati principi espressi dalla Suprema Corte »: ma questo passaggio motivazionale, davvero oscuro, non lascia comprendere da cosa derivi il convincimento che le previsioni non considerate fossero un precipitato (una mera esplicazione) della volontà della Banca di escludere che gli altri coobbligati potessero profittare della transazione, anziché chiara espressione della volontà di entrambe le parti di limitare la transazione alla quota di responsabilità della condebitrice transigente.
3.9. Infine, per sorreggere le proprie conclusioni, il giudice del rinvio ha individuato, quale ulteriore argomento « di ordine logico e sistematico » il fatto che l’importo pattuito e pagato da Milano Assicurazioni era « superiore alla quota nei rapporti interni gravante su ciascun condebitore in solido, talché, ove non riferita all’intero , non potrebbe non rilevarsi un inammissibile squilibrio nella causa del contratto di transazione, disfunzionale alla composizione dei contrapposti interessi mediante reciproche concessioni ».
Il giudice, però, non ha indicato quali fossero le specifiche quote poste a carico di ciascun condebitore e, nel ritenere le somme versate da RAGIONE_SOCIALE superiori a quelle dovute dalla condebitrice nei rapporti interni con le altre obbligate, non ha tenuto conto degli interessi e delle penali maturate sino alla data dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
In ogni caso, il dato considerato dal giudice di merito si presenta, in sé, assolutamente inadeguato a giustificare l’accertamento compiuto in ordine alla portata delle transazioni, perché, come già chiarito da questa Corte in fattispecie analoghe a quelle per cui è causa, è «pienamente configurabile una concessione transattiva del debitore transigente superiore alla sua quota ideale di debito solidale, altrimenti venendo meno il fondamento logico dell’ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l ‘ ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito”. Del resto, come condivisibilmente sottolineato da Intesa SanPaolo, la ripartizione delle quote di debito nell’ambito dell’obbligazione solidale è un fatto “interno” ai condebitori, che rimane indifferente per il creditore e ben può essere da lui ignorato. Invero, quando il
creditore decide di transigere con un solo debitore solidale, ragionevolmente si preoccupa, piuttosto che di calcolare la sua “quota”, di valutare la convenienza dell’accordo in relazione alla probabilità di ottenere da quel debitore – proseguendo la lite (che nulla vieta possa essere stata intrapresa in relazione all’intero e nei confronti di tutti i condebitori solidali) – più di quanto stabilito nella transazione ed alla possibilità di ottenere il residuo dagli altri condebitori. Dall’altra parte, il condebitore transigente ha come obiettivo, di regola, quello di chiudere la propria posizione debitoria in modo definitivo, sicché non si rivelerebbe implausibile, a questo fine, il pagamento, da parte sua, di un importo maggiore della sua quota interna ove ciò lo liberi dal rischio di pagare l’intero debito, soprattutto laddove l’azione di regresso si presenti problematica. Non è vero, pertanto – o, almeno, non lo è in termini assoluti, diversamente da quanto preteso dalla procedura di LCA – che se la concessione transattiva del debitore transigente è superiore alla sua quota ideale di debito solidale, la transazione non potrà che vertere sull’intero debito, o che, quanto meno, da ciò si desuma un forte indizio interpretativo in tal senso, né è vero che la transazione riguardi senz’altro l’intero debito se la lite transatta verta su di esso, imponendosi, invece, in entrambe le ipotesi, come chiarito dalle Sezioni Unite, “un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg..” » (cfr. Cass. nr. 5673/2021, vedi anche Cass. 1546/2024 ).
3.9. Si può allora concludere che sussiste la violazione degli artt 1362 e segg. c.c. in quanto l’operazione interpretativa dei contratti di transazione è stata compiuta dalla Corte d’ appello ricorrendo a criteri ermeneutici arbitrari ed aspecifici, peraltro in presenza d’emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti
l’interpretazione divisata, e che la sentenza risulta perciò sorretta da una solo apparente motivazione.
3.10. In tal senso appare pertinente il precedente di questa Corte invocato nella memoria di parte ricorrente, che, proprio in tema di interpretazione di una transazione parziale, ha ritenuto violati i canoni ermeneutici nella qualificazione di un accordo come transazione sull’intero debito solidale, nonostante il suo tenore militasse nel senso di una transazione pro-quota, con riserva del creditore di agire verso gli altri obbligati per il residuo ancora dovuto (Cass. 37848/2021).
4. All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Resta assorbito il ricorso incidentale, con il quale RAGIONE_SOCIALE in LCA lamenta, sotto tre diversi profili, che il giudice del rinvio abbia determinato il credito di Intesa da ammettere allo stato passivo in misura maggiore di quella effettivamente risultante dalla detrazione, dal credito originariamente ammesso, dell’importo in euro corrispondente a 10.500.000 ECU.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’ appello di Roma, in diversa composizione, anche per la