Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25170 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14214/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante di RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3353/2023 depositata il 11/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Risulta dagli atti che nel 1989 il RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Banco di RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporato nel l’odierna ricorrente Intesa San paolo RAGIONE_SOCIALE) due finanziamenti in ECU a favore di RAGIONE_SOCIALE, garantiti da lettere di patronage rilasciate dalle quattro compagnie assicurative del RAGIONE_SOCIALE (che detenevano il capitale di IFI) , tra le quali l’odierna controricorrente RAGIONE_SOCIALE (di seguito UEA); a seguito dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE (poi dichiarata fallita), Banco di RAGIONE_SOCIALE agì in giudizio contro i coobbligati e, dopo l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa d elle società del RAGIONE_SOCIALE (salva RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE, contro cui la causa proseguì in sede civile con conclusione di due transazioni), chiese l’ammissione del credito complessivo di € 11.879.099,85 al passivo di UEA in l.c.a., e, stante la sua esclusione, propose opposizione ai sensi degli artt. 209 e 98 l.fall. dinanzi al Tribunale di Roma, che l’ accolse, escludendo, tra l’altro, che UEA potesse profittare delle transazioni concluse con RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1304 c.c.
1.1. -UEA propose appello (nelle more del quale intervenne, nel l’analogo giudizio pendente tra RAGIONE_SOCIALE e Intesa Sanpaolo, riguardante identiche transazioni, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30174 del 2011, con cui questa Corte affermò , tra l’altro, che l’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito ed opera solo in mancanza di contraria manifestazione di volontà del creditore contenuta nella stessa transazione o in clausola aggiuntiva) ma la corte territoriale lo rigettò, ritenendo che, in mancanza di specifica impugnazione, si fosse formato il giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che aveva negato il diritto di profittamento di UEA, con conseguente superfluità dell’accertamento della natura delle transazioni (se relative cioè all’intero credito o alla sola quota del condebitore stipulante) .
1.2. -Proposto da UEA un primo ricorso per cassazione, con sentenza n. 2501 del 2018 questa Corte, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, accolse i restanti tre, e, ritenuto « incontroverso
che la l.c.a. ha palesato nel giudizio, sin dal primo grado, il proprio intento di profittare della transazione conclusa dal RAGIONE_SOCIALE con il comune creditore (la banca), per gli effetti di cui all’art. 1304 co. 1 c.c . », cassò la decisione, rinviando alla corte d’appello perché interpretasse e accertasse, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 30174/2011, se la transazione conclusa dal RAGIONE_SOCIALE si riferisse all’intero credito ovvero alla sola quota di coobbligazione, perché solo in questo secondo caso la banca si sarebbe potuta insinuare per l’intero , ai sensi del l’art. 61 l.fall.
1.3. -Con la sentenza indicata in epigrafe l a Corte d’Appello di Roma, quale giudice di rinvio, ha riformato la decisione del Tribunale di Roma, rigettando l’opposizione di Intesa Sanpaolo contro l’esclusione del credito d allo stato passivo di UEA in l.c.a. e condannandola alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
-Avverso detta decisione Intesa Sanpaolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui UEA in l.c.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Il primo motivo, rubricato « N ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324, 342, 329 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.», lamenta l’ omessa pronuncia su due questioni: i ) l’interpretazione dell’atto di appello di UEA, per accertare se l’impugnazione del capo della decisione con cui il tribunale aveva escluso che l’appellante potesse approfittare della transazione avesse i requisiti di specificità previsti dall’art. 342 c.p.c., in difetto derivandone il giudicato sul punto; ii) l’incompatibilità tra l’eventuale dichiarazione di voler approfittare della transazione e le ulteriori difese mai rinunciate da UEA (insussistenza del debito per nullità, inefficacia o inesistenza dell’obbligazione) .
2.2. -Il secondo mezzo, rubricato « N ullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c. e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c c.p.c.», lamenta: i) la mancanza o mera apparenza della motivazione, che non contiene alcuna enunciazione dei fatti, si limita a trascrivere pedissequamente la motivazione della sentenza di rinvio sull’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso e, nel merito, interpreta gli atti transattivi « limitandosi a condividere, riportandola tra virgolette, la motivazione della sentenza n. 1235/2022 emessa dalla seconda sezione della stessa Corte d’Appello di Roma in causa connessa» , peraltro « ripetendo pedissequamente gli stessi errori numerici (e giuridici) della sentenza copiata, nonostante fossero stati espressamente segnalati dalla banca»; ii) l’erroneità del la prima ratio decidendi che evoca impropriamente un giudicato interno inesistente, laddove assume che ‘nel precedente grado’ la stessa Corte d’Appello avrebbe già ‘considerato e apprezzato la volontà negoziale palesata dagli accordi transattivi’ con statuizione ormai irrevocabile , circostanza però non veritiera e contraddetta dalla stessa sentenza impugnata, laddove riporta tra virgolette la sentenza di cassazione con rinvio (‘ Per altra parte la sentenza è derivativamente errata ove ha ritenuto irrilevante stabilire se la transazione conclusa dal coRAGIONE_SOCIALE si riferisse all’intero credito ovvero alla sola quota di coobbligazione ‘ ).
2.3. -Il terzo motivo, rubricato « Violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304, 1311, 1322, 1325, 1343, 1418, 1965 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 101, secondo comma c.p.c. e dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. » lamenta, sostanzialmente, la violazione dei principi che regolano la portata dell’art. 1304, co mma 1 c.c. -come fissati da Cass. Sez. U, 30174/2011 -nonché la violazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., per aver il giudice rilevato d’ufficio (e posto senza contraddittorio a fondamento della decisione) la nullità di alcune clausole della transazione.
2.4. -Il quarto, rubricato « Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e dell’art. 1304 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. », ripropone i vizi denunciati con il motivo precedente, sotto il diverso profilo della violazione delle norme che regolano l’interpretazione del contratto , lamentando che l’esegesi del giudice a quo non sarebbe giustificata dal contenuto letterale del negozio transattivo, con violazione dei canoni legali di interpretazione letterale e complessiva (artt. 1362 e 1363 c.c.) e sottolineando, tra l’altro, che il mancato riferimento negoziale ad una specifica quota dei crediti dedotti in giudizio sarebbe un dato irrilevante, oltre che contraddittorio con la statuizione secondo cui ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe pagato più della quota interna di debito gravante su ciascun debitore solidale ‘ -peraltro sulla base di calcoli errati -ed altresì « incoerente con la successiva declaratoria di nullità della imputazione di pagamento che viene esclusa dallo scrutinio proprio perché – facendo riferimento alla parte di debito gravante su RAGIONE_SOCIALE – sarebbe nulla e contraria ai principi fissati dalle Sezioni Unite ».
2.5. -Il quinto ed ultimo motivo, rubricato « Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Nullità per assenza di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. » censura il capo sulle spese.
-Il primo motivo è infondato, mentre il secondo, il terzo e il quarto, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, vanno accolti, con assorbimento del quinto.
-L’accertamento circa l’effettiva manifestazione della volontà di UEA in l.c.a. di voler profittare della transazione, che, secondo il primo motivo di ricorso, avrebbe dovuto compiere il giudice d’appello, in sede di rinvio, è stato in realtà già registrato come manifesto nella sentenza rescindente di questa Corte n. 2501/2018, in cui, come detto, si legge essere ‘incontroverso’ che
la procedura di l.c.a. di UEA ‘ abbia palesato nel giudizio, sin dal primo grado, il proprio intento di profittare della transazione’ ai sensi dell’art. 1304 c.c.; i l rilievo è evidente ed assorbente anche rispetto alla asserita incompatibilità di detto intento con le ulteriori difese della stessa società in liquidazione.
-Ciò premesso, le ulteriori censure mosse contro la motivazione della sentenza impugnata risultano fondate.
-In primo luogo, non è qui in discussione l’ammissibilità di una tecnica motivazionale per relationem , la quale richiede, però, che dalla motivazione si comprenda chiaramente l’oggetto della lite ed emerga l’autonomia del processo deliberativo compiuto dal giudice, nonché le ragioni dell’adesione alla sentenza richiamata, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive delle parti.
6.1. -Al contrario, nel caso in esame: i) per la ricostruzione della vicenda si rinvia sic et simpliciter alla lettura della sentenza rescindente di legittimità; ii) l a definizione dell’ambito e dei limiti del giudizio di rinvio viene asetticamente affidata alla mera trascrizione del brano di detta sentenza relativa all’accoglimento di alcuni dei motivi dell’originario ricorso, senza alcuna esposizione dell’oggetto del contendere e delle questioni discusse; iii) la motivazione della decisione viene altrettanto anodinamente affidata alla mera trascrizione di altra sentenza della stessa corte d’appello (n. 1235/2022) resa ‘condivisibilmente’ a definizione di analogo giudizio vertente con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna delimitazione delle peculiarità dei due giudizi e delle diverse questioni trattate -tanto che la prima ratio decidendi della sentenza evocata non si attaglia al caso in esame, ove non ricorreva un’ipotesi di giudicato interno ma soprattutto senza alcuna esplicazione circa le ragioni di detta condivisione e dunque in assenza di un autonomo processo deliberativo ulteriore rispetto all’operazione redazionale di ‘copia -incolla’; iii) non vi è alcun adattamento della decisione trascritta alle peculiarità del caso concreto, salvo un parallelismo con l’importo oggetto delle transazioni che però sconta gli errori di calcolo e numerici inutilmente segnalati dalla banca; iv) non v’è alcun riferimento
nemmeno alle specifiche critiche mosse dalla banca medesima alla sentenza ‘ copiata ‘ ed apoditticamente condivisa (peraltro difforme nell’esito da vari altri precedenti della stessa corte territoriale).
6.2. -In questi termini può allora dirsi che la motivazione resa sia solo apparente.
-In ogni caso, l ‘ulteriore ratio decidendi della sentenza evocata per relationem ( Corte d’Appello di Roma , n. 1235/2022), astrattamente riferibile alla fattispecie in esame, risulta inficiata dai vizi denunciati con il terzo e quarto mezzo.
7.1 -In proposito è opportuno riportare il passaggio motivazionale con cui la più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 30174 del 2011 ha inteso dare soluzione alla questione relativa alla possibilità che il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, escludano la potestà degli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, a norma dell’art. 1304, comma 1, c.c.
A pag. 10 e s. dell’arresto nomofilattico si legge « come l’apparente contrasto riscontrabile nella lettura di alcune massime estratte da sentenze di questa corte (…) sembra in realtà agevolmente componibile in base alla diversa portata che, di volta in volta, può assumere la transazione intervenuta tra il creditore ed uno di più condebitori solidali. Decisiva in tal senso, come è stato sottolineato anche dalla dottrina maggioritaria, appare la circostanza che la transazione riguardi l’intero debito o che invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata. Ipotesi, quest’ultima, certamente configurabile – sempre che, beninteso, l’obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell’interesse di uno dei condebitori – quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione. Né occorre a tal fine postulare un’indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla, perciò, valga ad
ostacolare la libera esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso. La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell’art. 1304 c.c., comma 1, non si riferisce a questa fattispecie. E’ la transazione riguardante l’intero debito quella cui, viceversa, detta norma si riferisce, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta evidentemente, un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg. (… )».
7.2 -Orbene, nel caso in esame è stato espressamente demandato al giudice di rinvio il compito di accertare se la transazione tra la Banca creditrice ed altro debitore in solido (la RAGIONE_SOCIALE, unica società del gruppo RAGIONE_SOCIALE rimasta in bonis ) avesse avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente, attraverso un’indagine sul
contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare .
7.3. -Come visto, la menzionata sentenza delle Sezioni Unite è stata emessa in un giudizio vertente tra la stessa Intesa Sanpaolo ed altra società del RAGIONE_SOCIALE, in cui si è discusso di due transazioni sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio, concluse tra la banca e la RAGIONE_SOCIALE. In quel procedimento sia la Corte d’Appello in sede di rinvio (sentenza n. 4841 del 2014) che la Cassazione in sede di impugnazione (ordinanza n. 5673 del 2021) hanno ritenuto che le transazioni riguardassero la sola quota di RAGIONE_SOCIALE, e non l’intero credito, sulla scorta del loro inequivocabile tenore e in applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite .
In particolare, nelle suindicate pronunce si afferma che le due transazioni riguardano esclusivamente la quota di debito gravante sulla RAGIONE_SOCIALE, ed i conteggi esplicitati nelle scritture hanno sempre ad oggetto le relative quote di debito, e mai il debito intero; inoltre, nelle scritture si legge che la RAGIONE_SOCIALE « pagherà alla spa Intesa Sanpaolo a saldo, stralcio e transazione delle pretese fatte valere dalla Banca nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE (…). La Banca rinuncia, nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE, alle domande ed alle pretese ad essa spettanti ai sensi del Finanziamento e della lettera di patronage fermi restando i diritti e i crediti della Banca nei confronti degli altri obbligati in solido…che saranno esercitati dalla Banca nelle sedi competenti ».
7.4. -La natura pro-quota di quelle transazioni, per come emergente dalle clausole contrattuali, era già stata riconosciuta, sempre in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, da Cass. 6831/2016 (conformemente a C orte d’Appello Roma n. 4681/2012 nella causa tra la Banca e la RAGIONE_SOCIALE SIDA in l.c.a).
Tale qualificazione giuridica è stata poi recentemente confermata anche da Cass. 1586/2024 (conformemente a C orte d’Appello Roma n. 71/2000) in altra causa vertente tra le stesse parti odierne.
7.5. -Sennonché, con la sentenza n. 1235/2022, pedissequamente ed acriticamente richiamata dal giudice a quo, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto, in senso diametralmente opposto a quanto affermato dalle sue tre precedenti decisioni, che le transazioni fossero state stipulate per l’intero , così come « palesato oltre che dal dato letterale, dall’assetto degli interessi delle parti regolato dalle singole clausole e dal complessivo contenuto della transazione ».
-La pronuncia impugnata, nel fondare la propria motivazione unicamente su quella adottata nel precedente richiamato, è incorsa, tuttavia, al pari del precedente in questione, nelle violazioni dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e segg. c.c. che la ricorrente ha denunciato.
8.1. -Del tutto inconsistente è il primo elemento «letterale» valorizzato per qualificare la transazione come intervenuta sul credito complessivo -individuato dal giudice nell’espresso riferimento al decreto ingiuntivo con il quale era stato azionato l’intero credito – dato che il mero richiamo nella premessa dell’atto transattivo all’azione giudiziaria promossa dal creditore nei confronti di tutti i condebitori per la totalità del credito è circostanza neutra, dalla quale non è dato desumere alcuna manifestazione di volontà di transigere per l’intero.
8.1. -Altro dato interpretativo, sempre di natura asseritamente testuale, sia pure in negativo, sarebbe costituito dalla mancata indicazione di una « specifica quota dei crediti dedotti nei giudizi che le parti hanno inteso transigere ». Si tratta, però, di una argomentazione niente affatto intellegibile, dal momento che, se è vero che la scrittura privata non fa espresso riferimento alla quota del credito, è altrettanto incontestabile che la stessa non indica neanche che l’oggetto della transazione fosse l’intero credito. Vero è, piuttosto, che, come rimarcato dalle citate sentenze della Corte di Appello Roma confermate da questa Corte, il tenore e il significato delle espressioni utilizzate dai contraenti (« pagherà alla spa Intesa Sanpaolo a saldo, stralcio e transazione delle pretese fatte valere dalla Banca nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE (…). La Banca rinuncia, nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE,
alle domande ed alle pretese ad essa spettanti ai sensi del Finanziamento e della lettera di patronage fermi restando i diritti e i crediti della Banca nei confronti degli altri obbligati in solido…che saranno esercitati dalla Banca nelle sedi competenti» ) forniscono elementi per una interpretazione opposta a quella divisata.
8.2. -La sentenza richiamata per relationem ha reputato che tali clausole fossero affette da nullità, e quindi escluse da ogni indagine sulla portata della transazione, in quanto « pienamente giustificate dalla volontà pure espressa nei contratti di transazione di voler escludere il diritto dei coobbligati di volerne profittare». Al netto dell’opacità di tale passaggio motivazionale, va rilevato che dette previsioni sembrano non tanto dirette ad escludere il profittamento di una transazione sull’intero debito , quanto liberamente concordate tra le parti proprio allo scopo di limitare la transazione alla quota di responsabilità del condebitore transigente. Il giudicante avrebbe quindi dovuto affermare la legittimità di tali pattuizioni, in quanto espressione della libera autonomia contrattuale, ed apprezzarle ai fini dell’accertamento della comune intenzione delle parti.
8.3. -La sentenza impugnata ripete espressamente l’affermazione che nella sentenza evocata integra il terzo argomento « di ordine logico e sistematico » per giustificare l’esclusione della riferibilità della transazione sulla quote, e cioè il fatto che l’importo pattuito e pagato da RAGIONE_SOCIALE è « superiore alla quota nei rapporti interni gravante su ciascun condebitore in solido, talché ove non riferita all’intero non potrebbe non rilevarsi un inammissibile squilibrio nella causa del contratto di transazione, disfunzionale alla composizione dei contrapposti interessi mediante reciproche concessioni ».
La corte territoriale non indica quali fossero le specifiche quote dei debitori solidali che avevano prestato le lettera di patronage ; il calcolo del rapporto tra debito e importo della transazione appare tuttavia viziato, in quanto fondato su dati disomogenei che non tengono affatto conto di interessi e penali maturate sino alla data dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
In ogni caso il dato ermeneutico tenuto presente dai giudici di merito si presenta, in sé, assolutamente inadeguato, alla luce delle argomentazioni già svolte in casi analoghi da questa Corte, laddove ha chiarito che è «pienamente configurabile una concessione transattiva del debitore transigente superiore alla sua quota ideale di debito solidale, altrimenti venendo meno il fondamento logico dell’ulteriore principio affermato, nella stessa occasione, dalle Sezioni Unite, secondo cui ” Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito “.
Del resto, la ripartizione delle quote di debito nell’ambito dell’obbligazione solidale è un fatto interno ai condebitori, che rimane indifferente per il creditore, il quale ben può ignorarlo. Invero, quando il creditore decide di transigere con un solo debitore solidale, ragionevolmente si preoccupa, piuttosto che di calcolare la sua “quota”, di valutare la convenienza dell’accordo in relazione alla probabilità di ottenere da quel debitore -proseguendo la lite (che nulla vieta possa essere stata intrapresa in relazione all’intero e nei confronti di tutti i condebitori solidali) -più di quanto stabilito nella transazione ed alla possibilità di ottenere il residuo dagli altri condebitori. Dall’altra parte, il condebitore transigente ha come obiettivo, di regola, quello di chiudere la propria posizione debitoria in modo definitivo, sicché non si rivelerebbe implausibile, a questo fine, il pagamento, da parte sua, di un importo maggiore della sua quota interna ove ciò lo liberi dal rischio di pagare l’intero debito, soprattutto laddove l’azione di regresso si presenti problematica.
Non è affatto vero, pertanto -o, almeno, non lo è in termini assoluti -che se la concessione transattiva del debitore transigente è superiore alla sua quota ideale di debito solidale, la transazione non potrà che vertere sull’intero debito, o che, quanto meno, ci sarebbe un forte indizio interpretativo in tal senso; né è vero che la transazione riguarderebbe senz’altro l’intero debito se la lite
transatta verteva su di esso, imponendosi, invece, in entrambe le ipotesi, come chiarito dalle Sezioni Unite, «un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg.». (cfr. Cass. 5673/2021, 1546/2024).
8.4. -Sussiste, in conclusione, la lamentata violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in quanto l’operazione interpretativa dei contratti di transazione è stata compiuta, nella decisione cui il giudice a quo ha rinviato de plano , ricorrendo a criteri ermeneutici arbitrari ed aspecifici, peraltro in presenza di emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l’interpretazione divisata.
8.5. -In tal senso appare pertinente il precedente di questa Corte invocato nella memoria di parte ricorrente, che, proprio in tema di interpretazioni parte di una transazione parziale, ha ritenuto violati i canoni ermeneutici nella qualificazione di un a ccordo come transazione sull’intero debito solidale , nonostante il suo tenore militasse nel senso di una transazione pro-quota, con riserva del creditore di agire verso gli altri obbligati per il residuo ancora dovuto (Cass. 37848/2021).
In quel caso, questa Corte ha ribadito , tra l’altro: i) che l’oggetto della transazione tra creditore e uno dei condebitori solidali, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, «va accertato sulla base di una attenta e precisa ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti da compiersi secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 c.c. e segg. che consenta di comprendere quale sia stata la loro intenzione (e soprattutto entro quali limiti il creditore abbia effettivamente inteso rinunciare all’obbligazione solidale e/o alla stessa solidarietà in sede transattiva)»; ii) che «ciò che rileva, ai fini della qualificazione del negozio transattivo ed all’individuazione del suo oggetto, non è il contenuto concreto delle reciproche concessioni pattuite tra i transigenti (che ben possono avere ad oggetto la sussistenza e l’entità del debito complessivo), ma l’intenzione di questi ultimi di definire in via transattiva esclusivamente la posizione del
coobbligato transigente ovvero il complessivo rapporto obbligatorio: è ciò che costituisce, in definitiva, l’effettivo oggetto della transazione»; iii) che pertanto, «nel caso in cui creditore e coobbligato intendano definire in via transattiva solo la posizione di coobbligato solidale del transigente, senza in alcun modo pregiudicare le ragioni del creditore nei confronti degli altri coobbligati al fine della soddisfazione dell’intero debito, alla transazione non potranno essere riconosciuti effetti esterni».
-In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto, con rigetto del primo ed assorbimento del quinto, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda la