SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 624 2025 – N. R.G. 00007646 2019 DEL 30 01 2025 PUBBLICATA IL 30 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
così composta:
NOME COGNOME de RAGIONE_SOCIALE
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 7646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019 , trattenuta in decisione all ‘udienza del giorno 20.1.2025
tra
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura alle liti in calce all’atto di citazione in appello; P.
-appellante -appellata in via incidentale-
e
(cod. fisc. ), e per essa la procuratrice speciale (cod. fisc. ), in persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; P. P.
-appellata -appellante incidentale-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata e, previa declaratoria di nullità/inefficacia, per le ragioni indicate nei presenti motivi di appello, della transazione intervenuta tra le parti e di cui allo scambio di corrispondenza datata 08.02.2010
e 16.02.2010, dichiarate altresì la proponibilità ed ammissibilità delle domande proposte in primo grado e per l’effetto:
a) dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicata nel corso dei rapporti impugnati, per contrasto con l’art. 1283 c.c., anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della Deliberazione CICR del 09.02.2000, di cui si chiede la disapplicazione per le ragioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell’atto introduttivo del primo grado;
b) dichiarare l’illegittimità della CMS, nonché l’illiceità del metodo adottato dalla banca appellata per la decorrenza delle valute;
c) dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali illegittimamente applicati dalla banca appellata durante il corso dei rapporti in difetto di specifica pattuizione scritta e quindi in contrasto con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB e per l’effetto dichiarare dovuti gli interessi nella misura legale ai sensi del III comma dell’art. 1284 c.c. testé citato, applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 161 Disp. Trans. TUB;
d) accertare l’avvenuto superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 e per l’effetto dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c. per tutto il periodo successivo all’entrata in vigore della citata legge;
e) accertare, di conseguenza, l’esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo dei saldi effettuato dal CTU , sulla base dell’intera documentazione relativa ai rapporti di cui trattasi;
f) condannare la banca appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione, in favore dell’appellante, delle somme dalla stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi, della CMS, del gioco delle valute, dell’applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti per iscritto ed applicati altresì in misura superiore a quelli soglia rilevati trimestralmente ex L. 108/96, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito e per la mancata disponibilità delle somme illegittimamente percepite dalla banca che l’appellante non ha potuto impiegare nel suo ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria;
g) condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla luce delle emergenze peritali, al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 486.293,19, al 3 1.12.2010 oltre
rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno in base ai principi espressi dalla Cass. S.U. 1712.1995 n. 1712 si no al saldo. (…)
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in INDIRIZZO;
per ‘(…) b) in linea principale e nel merito: rigettare, per i suesposti motivi, ogni avversaria domanda perché improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, compresa ogni ex adverso reiterata istanza istruttoria, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
c) in linea su bordinata e per il caso di riforma, anche parziale, dell’impugnata sentenza: in accoglimento dei motivi dedotti dalla esponente, e reiterati con il presente atto in via incidentale condizionata, dichiarare: 1) infondata, anche per difetto di prova, ogni avversaria domanda in quanto carente di documentazione contrattuale e contabile; 2) inammissibile ogni avversaria domanda in quanto relativa a rapporti bancari non estinti, 3) comunque prescritto ogni avversario preteso diritto relativamente a rimesse anteriori al 19 giugno 2002.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio’ .
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 19.6.2012, la ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ‘dichiarare l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi; dichiarare l’illegittimità della CMS nonché l’illiceità del metodo adottato dalla per la decorrenza delle valute; dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali illegittimamente applicati dalla in difetto di specifica pattuizione scritta e quindi in contrasto con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB; accertare l’avvenuto superamento dei tassi soglia ex L. 108/96; accertare l’e satto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà affettato mediante CTU; condannare l convenuta alla restituzione, in favore dell’attrice, delle somme dalla stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi, della CMS, del gioco delle valute, degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto ed applicati in misura superiore a quelli soglia rilevati trimestral-
mente, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito e per la mancata disponibilità delle somme illegittimamente percepite dalla banca che l’attrice non ha potuto impiegare nel suo ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria; ordinarsi alla convenuta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e 2711 c.c., l’esibizione di tutti gli estratti conto non prodotti da parte attrice’.
In particolare, la società attrice ha allegato di avere stipulato con la
presso la Filiale di Latina, un rapporto di apertura di credito, regolato nel conto corrente di corrispondenza recante il n. 5678942-01-04, e un contratto al conto anticipi n. 6152/205063, e ha dedotto che la convenuta, nel corso dei suddetti rapporti, aveva applicato: (i) interessi passivi, commissioni, competenze e costi non pattuiti per iscritto, oltre ad avere proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al disposto dell’art. 1283 c.c., come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24418 dell’anno 20 10; (ii) illegittimamente l’anatocismo, non avendo la assicurato all’attrice le stesse modalità di produzioni di interessi secondo l’art. 2 della deliberazione C.I.C.R. 9.2.2000, in quanto la misura del tasso creditore non coincideva con quella dei tasso debitore; (iii) la commissione di massimo scoperto in difetto di pattuizione e in mancanza di causa giustificatrice, deducendo inoltre come la pattuizione della stessa fosse comunque da ritenersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto non essendo sta ti enunciati nel contratto i criteri di calcolo di tale commissione; (iv) un metodo per calcolare la decorrenza delle valute illegittimo in quanto in contrasto con gli artt. 1284, 1720 e 1843 c.c. e in assenza di specifiche pattuizioni, incrementando la misura degli interessi ultralegali, e deducendo come, attraverso gli espedienti contabili dell’anatocismo, della commissione di massimo scoperto e del metodo illecito della decorrenza delle valute, la convenuta avrebbe violato la prescrizione dell’art. 1284, co. 3, c.c., che sancisce la necessità della pattuizione per iscritto del tasso ultralegale; (v) durante lo svolgimento dei rapporti nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 108/1996, applicato interessi ad un tasso superiore a quelli rilevati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la conseguenza che tali interessi non sono dovuti, ai sensi dell’art. 1815, c.c. E ha chiesto, pertanto, che la
fosse condannata alla restituzione degli importi degli addebiti
tutti illegittimamente eseguiti per anatocismo, tasso ultralegale, CMS, valute e violazione della normativa antiusura.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la eccependo, in via preliminare, l’improponibi lità delle domande per effetto di un precedente accordo transattivo, intervenuto tra le parti, dichiaratamente esteso ad ogni rapporto intrattenuto con la medesima e con espressa rinuncia ad ogni azione, ragione o diritto ed ogni eventuale domanda o pretesa, anche se ancora non avanzata o proposta, che doveva intendersi integralmente soddisfatta e rinunciata. Nel merito della domanda proposta dalla società attrice, la convenuta ha eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione decennale del diritto attoreo di ripetere le somme asseritamente oggetto di addebiti a fronte di clausole nulle o invalide, sia per il conto corrente ordinario sia per il conto anticipi; e, quindi, ha dedotto che la società attrice non aveva assolto all’onere della prova gravante sulla stessa, atteso che la medesima non aveva prodotto né il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito, né quello del c.d. conto anticipi, e quindi non aveva provato che i contratti in questione presentassero le clausole invalide su cui aveva fondato la propria domanda, in ogni caso contestando che il contratto di conto corrente e quello anticipi non contenessero una pattuizione scritta del tasso di interesse e delle valute applicabili e, quanto al solo conto corrente, della commissione di massimo scoperto. In generale, la
ha contestato quanto dedotto dalla nell’introdurre il giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di accertamento e di ripetizione di indebito proposte da quest’ultima.
La causa è stata istruita a mezzo produzione di documentazione e c.t.u. contabile.
Con sentenza n. 1050/2019 depositata il 23.4.2019 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha rigettato integralmente la domanda attorea e ha condannato la società attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall’appellante, concludendo per il rigetto dell’impugnazione proposta; e, inoltre, ha svolto
appello incidentale condizionato ‘in linea subordinata e per il caso di riform a, anche parziale, dell’impugnata sentenza, ripropone in via incidentale i motivi di contestazione (dell’avversaria domanda), già dedotti in primo grado e trascurati dal Tribunale di Latina’.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità della decisione asdomande proposte dalla in ragione della transazione sot-
sunta dal giudice di primo grado laddove ha statuito l’improcedibilità delle toscritta tra le parti mediante scambio di corrispondenza. In particolare, la ha dedotto che ‘ l’esistenza di tale transazione non poteva precludere all’attrice la possibilità di proporre le domande di nullità formulate nell’atto introduttivo del primo grado’ , e ciò per più ragioni, disattese dal giudice di prime cure e riproposte nello svolgere la censura in esame.
Il motivo non è fondato.
2.1. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la ha eccepito l’improponibilità (meglio, l’inammissibilità) della domanda di r ipetizione di indebito proposta dalla società attrice per effetto della transazione intervenuta tra le parti, mediante scambio di corrispondenza, e perfezionatosi in data 16.2.2010, a seguito di accettazione dell’offerta in data 8.2.2010 (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), deducendo come, mediante detta transazione, le parti ebbero a definire non solo i rapporti bancari oggetto del giudizio iscritto al n. 4782 del r.g.a.c. dell’anno 2006 del Tribunale di Latina, proposto dalla nei confronti della ma anche quei rapporti in relazione a cui la società attrice ha poi introdotto il giudizio iscritto al n. 3620 dell’anno 2012 del r.g.a.c., definito con la sentenza impugnata. Nel sottoscrivere tale accordo transattivo, infatti, l’odierna parte appellante ha dichiarato di accettare ‘a saldo, stralcio e transazione di ogni asserito diritto e/o pretesa vantanti nei confronti di (già
in relazione ai rapporti negoziali principali ed accessori dedotti in giudizio e comunque in relazione ad ogni altro eventuale rapporto intrattenuto co comunque co e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere in riferimento a tutte le originarie richieste, causali e ragioni dedotte nel giudizio di cui sopra, rinunciando pertanto incondizionatamente ad ogni azione, ragione o diritto, in quanto ogni
eventuale domanda e/o pretesa della società attrice, anche se non ancora avanzata o proposta, deve intendersi integralmente soddisfatta e rinunciata con l’accettazione della presente’ (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Come ha ritenuto il giudice di prime cure, in considerazione del tenore letterale dell’accordo la volontà delle parti era quella di dirimere ogni controversia all’epoca configurabile, e di prevenirne di future, anche in relazione a questioni e rapporti diversi da quelli oggetto del giudizio nel corso del quale venne stipulato l’accordo transattivo. Segnatamente, la Banca odierna appellata aveva intenzione di evitare che la proponesse nei suoi confronti ulteriori domande in ragione dei rapporti intercorsi tra le stesse, ma al contempo l’odierna appellante ha inteso rinunciare definitivamente ad eventuali controversie, che sarebbero potute sfociare in un contenzioso, relative a rapporti non costituenti specifico oggetto di quel giudizio nel quale la transazione intervenne.
Del resto, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l’art. 1965, co. 1, c.c. possono riguardare anche liti future, non ancora instaurate, ed eventuali danni non ancora palesatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.10.2011, n. 20981; Cass. civ., Sez. III, 10.6.2005, n. 12320).
2.2 . Secondo parte appellante, l’esistenza della transazione non impedirebbe alla di proporre la domanda di nullità dei contratti bancari formulata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e ciò in ragione di quanto disposto di cui all’art. 1972, c.c., secondo cui ‘1. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. 2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo ‘. In buona sostanza, parte appellante deduce che la transazione stipulata tra la
e la in data 16.2.2010 sarebbe nulla in ragione della nullità di alcune clausole dei contratti stipulati tra le parti, e oggetto del presente giudizio, e quindi ‘ la transazione stessa non poteva ritenersi preclusiva delle domande proposte, perché “l’efficacia vincolante della transazione viene meno nelle ipotesi di invalidità del rapporto fondamentale che
ha originato l’obbligazione oggetto della transazione stessa” (cfr. ex multis Cass. III Sez. Civ. 15.05.2009 n. 11332)’.
In verità, l ‘art. 1972 c.c. invocato da parte appellante nel censurare la decisione di primo grado -distingue tra transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, sancendo la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (co. 1), e l’annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (co. 2). E poiché, ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c., l’illiceità del contratto consegue solo all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative: soltanto in tale caso, infatti, opera il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo.
L’invalidità di singole clausole contrattuali – a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l’illiceità della causa o del motivo comune – è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell’intero contratto soltanto ove se ne accerti l’essenzialità rispetto all’assetto di interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l’annullabilità della transazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23064). Nel caso in esame, pertanto, è necessario verificare se le previsioni contrattuali, in relazione a cui la società attrice deduce la nullità, rivestano il carattere dell’essenzialità rispetto all’assetto di interessi previsto dalle parti con i contratti in questione.
La tuttavia, non ha dedotto che l’assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti con i contratti per cui è causa, sostanzialmente quello di apertura di credito e il conto c.d. anticipi, si ponga in contrasto con norme imperative. Piuttosto, la società attrice ha dedotto -appunto esclusivamente la nullità di singole clausole contrattuali. E, quindi, -la deduce che ‘ non poteva ritenersi valido un accordo transattivo che avesse ad oggetto obbligazioni nascenti – come nel caso di specie – da clausole nulle per contrasto a norme imperative, come per esempio, la clausola anatocistica vietata in linea generale dall’art. 1283 c.c., ovvero nascenti dall’applicazione unilaterale di condizioni economiche non
pattuite per iscritto in violazione dell’art. 117 D.Lgs 385/93 (TUB) ma anche dell’art. 1284 c.c.’.
2.3. Neanche è ravvisabile una nullità del contratto di transazione ‘ per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. attesa la evidente genericità della dichiarazione stessa ‘, come pure deduce la con l’atto introduttivo del presente giudizio di appello.
Anche con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha escluso la nullità della transazione per violazione dell’art. 1346 c.c., e segnatamente laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che ‘l’oggetto della stessa appare determinabile in quanto le parti erano sicuramente a conoscenza dei rapporti tra loro esistenti tra i quali quello oggetto del presente giudizio, ai quali le problematiche del primo giudizio erano del tutto simili, infatti in tale transazione si indicano le contestazioni relative alla capitalizzazione trimestrale, massimo scoperto interessi oltre soglia e spese non dovute’.
Secondo parte appellata, la censura in esame non sarebbe fondata in quanto parte appellante ‘non a(…) in alcun modo indicato a quali altri rapporti bancari potesse ragionevolmente riferirsi, in luogo di quelli dedotti nel presente giudizio’. In verità, la censura non è fondata, e non sussiste la dedotta nullità della transazione stipulata in data 16.2.2010 per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto l’oggetto di quel contratto deve essere individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1346 c.c., in ragione della situazione di fatto esistente al momento della stipulazione dello stesso (arg. ex Cass. civ., Sez. I, 30.9.2005, n. 18212).
In altri termini, l’oggetto della transazione stipulata tra le parti mediante ad ogni scambio di corrispondenza deve essere individuato con riguardo ‘ altro eventuale rapporto intrattenuto con e comunque con ‘ al momento della stipula dell’accordo in questione, e diversi dai ‘rapporti negoziali principali ed accessori dedotti in giudizio’. Così come questi ultimi sono chiaramente ed esattamente individuabili con il rinvio agli atti del giudizio allora pendente tra le parti, quello iscritto al n. 4782 del r.g.a.c. dell’anno 2006 del Tribunale di Latina, gli altri rapporti sono quelli parimenti in essere tra le parti a quel momento, e tra questi pacificamente vi rientrano rapporto di apertura di credito, regolato nel conto
corrente di corrispondenza recante il n. 5678942-01-04, e il contratto di c.d. conto anticipi n. 6152/205063.
2.4. Parte appellante neanche può dedurre che il giudice di primo grado non avrebbe accolto l’eccezione di nullità di una pretesa ‘clausola di esonero da responsabilità’, che sarebbe insita nell’accordo transattivo in data 16.2.2010. In particolare, secondo la ‘ Era infatti evidente che la banca, mediante la dichiarazione suddetta, voleva escludere o limitare la sua responsabilità restitutoria in ordine alle somme indebitamente percepite in virtù della clausola anatocistica e di ogni altra condizione economica da essa unilateralmente applicata in difetto di valida pattuizione scritta e pertanto, la dichiarazione stessa doveva ritenersi nulla ai sensi del citato art. 1229 c.c.’.
Anche con il quarto motivo di appello la società appellante censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l’eccezione di nullità della transazione intervenuta tra le parti, e segnatamente laddove ha affermato che ‘ la transazione non contiene alcun riferimento a limitazioni di responsabilità future e come tale deve essere interpretato l’accordo, transattivo per i soli diritti sino ad allora maturati’. Nello svolgere tale quarto motivo di appello la sostiene ‘ Che la banca avesse una responsabilità dolosa o gravemente colposa e che, in ogni caso, la responsabilità della stessa derivasse da violazione di norme di ordine pubblico (come l’art. 1283 c.c., ovvero quelle relative aila Legge 108/96 i tema di usura e quelle relative all’esercizio dell’attività bancaria, notoriamente di carattere pubblicistico) si ricava anche dalla clausola contenuta nella lettera transattiva del 08.02.2010, clausola che la banca ha preteso fosse firmata dall’attrice e dal suo avvocato di fiducia, con la quale ha imposto l’obbligo di riservatezza, la cui previsione appare anomala se si considera che non si trattava – come abbiamo già precisato in prime cure – di una questione di Stato, ma di normali (evidentemente non troppo) rapporti civilistici tra banca e cliente’.
Secondo parte appellata, nel caso in esame non è configurabile la fattispecie richiamata da parte appellate in quanto l’esonero da responsabilità riguarda esclusivamente condotte future e successive di una delle parti, rispetto alla data della convenzione ritenuta illegittima, non già per quelle già poste in essere all’atto de lla transazione.
Al riguardo, si deve rilevare, però, che la società attrice ha indicato di produrre per il conto n. 5678942-01-04 gli estratti conto dal 7.4.1989 al 31.12.2010 e per il conto anticipi n. 6152/205063 dal 31.1.1989 al 31.12.2011, ma come ha rilevato il c.t.u. –per il rapporto di conto corrente (quello in cui è regolata l’apertura di credito, ma anche quello su cui confluiscono le scritturazioni trimestrali del c.d. conto anticipi) non risultano depositati gli estratti conto fino alla dat a notifica dell’atto di citazione (19.6.2012), e l’ultimo estratto depositato del conto ordinario è quello relativo al 31.12.2010 (v. elaborato depositato dal c.t.u. in data 31.4.2017 -pag. 2). Non sarebbero dunque escluse dall’accordo transattivo, in qua nto a quella data ancora dovevano essere poste in essere dalla
le condotte illecite relative a metà del mese di ottobre ed ai mesi di novembre e dicembre del 2010, pure allegate e provate nel giudizio di primo grado.
In verità, la c ensura di nullità ai sensi dell’art. 1229 c.c., svolta dalla società appellante, è priva di pregio in quanto la previsione per cui oggetto della transazione intervenuta tra le parti sono sia i ‘ rapporti negoziali principali ed accessori dedotti in giudizio ‘, ma anche ‘ogni altro eventuale rapporto intrattenuto con e comunque con ‘ non costituisce una clausola di esonero della responsabilità, ma semmai è volta a delimitare l’oggetto della transazione stessa (cfr. Cass. civ., S ez. III, ord. 3.4.2024, n. 8824; Cass. civ., Sez. III, 22.6.2020, n. 12119; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2019, n. 15598). Infatti, la previsione in questione non incide sulle conseguenze della colpa o dell’eventuale inadempimento della bensì sul diritto sostanziale al diritto alla ripetizione di indebito o al risarcimento del danno della cliente.
2.5. Priva di ogni pregio è, poi, la dedotta violazione dell’art. 112, c.p.c., per avere il giudice monocratico del Tribunale di Roma ‘ affermato che la
fosse confluita nella e che i rapporti intrattenuti dall’appellante con la prima fossero confluiti nella seconda, non solo esorbitando dall’ambito di quanto richiestogli e quindi fuori dai limiti consentitigli dall’art. 112 c.p.c., ma anche attingendo la prova di tale presunta ed asserita incorporazione dal mero esame degli estratti conto! ‘.
In verità, è la stessa odierna parte appellante ad allegare, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l’intervenuta fusione tra la e nonché che la prima fosse succeduta a titolo universale alla In particolare, la ha allegato che ‘ La società attrice intrattiene con la , Filiale di Latina INDIRIZZO il contratto di apertura di credito sul c/corrente di corrispondenza recante il n. NUMERO_DOCUMENTOgi ) nonché il contratto di conto anticipi recante attualmente il n. 6152/205063 (gi n. 5678942-51-54 -n. 5678942-02-05 Banca Intesa Spa n. 5678942-05-08) come si evince da–gli e/conto che si producono (all.ti nn. 1 e 2 )’ (cfr. pag. 1 dell’atto di citazione in primo grado).
Ed è appena il caso di rilevare come la che pure svolge la censura in esame, ha convenuto in giudizio proprio la allegando di avere stipulato i contratti per cui è causa con la
Anche la circostanza pacifica in ordine alla successione dell’odierna appellata, la nei rapporti giuridici di cui era titolare la rende priva di ogni pregio la deduzione di parte appellante per cui ‘ come sostenuto in primo grado dalla scrivente difesa, sin dalle prime memorie ex art. 183 c.p.c., l’esistenza di tale transazione non poteva precludere all’attrice la possibilità di proporre le domande di nullità formulate nell’atto introduttivo del primo grado, in primo luogo perché i rapporti impugnati in quest’ultimo erano stati accesi dall’attrice con l’allora (soggetto distinto dall ) di cui conservano addirittura la numerazione originaria ed erano, dunque, completamente distinti da quelli oggetto del giudizio transatto (cfr. allegato n. I, prime memorie 183 c.p.c., parte attrice)’.
2.6. Infine, parte appellante deduce che ‘ si chiede alla Corte di Appello di affermare che la transazione di cui trattasi, non avesse carattere novativo e che quindi ad essa non poteva ritenersi applicabile l’art. 1972’.
In verità, anche a voler ritenere che la transazione stipulata dalle parti non abbia -come deduce parte appellante -natura novativa, in quanto non
costituirebbe fonte di un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, in ogni caso questo non inciderebbe sull’applicazione dell’art. 1972 c.c. (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. II, 10.7.2014, n. 15841).
3. Qu anto sopra ritenuto in ordine all’art. 1972 c.c. assorbe il terzo motivo di appello, con cui la censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Latina ha ritenuto che tale disposizione c.c. non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, in quanto ‘i contratti sono stati stipulati in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. 108/96 sull’usura automatica, esclusa quindi l’usura originaria mentre riguardo all’usura sopravvenuta questa è stata esclusa dalla giurisprudenza più recente espressasi a Sezioni Unite’. Ed è possibile omettere ogni considerazione in ordine alla c.d. usura sopravvenuta e alla deduzione di parte appellante per cui ‘applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. nella nota sentenza n. 24675 del 19.10.2017’.
Restano assorbite, inoltre, tutte le deduzioni riproposte da parte appellante in via principale in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Intesa nel costituirsi nel giudizio di primo grado e all’eccezione di inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito proposta dalla società attrice per non essere stato ancora chiuso il conto corrente intestato alla
Infine, il rigetto dell’appello principale proposto dalla società correntista assorbe l’esame del motivo di appello incidentale proposto dalla appellata.
4. In conclusione, l’appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1050/2019 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 23.4.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 -quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti dell’appellante principale.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
rigetta l’appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1050/2019 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 23.4.2019;
condanna la a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, co. 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell’appellante principale.
Roma, 20.1.2025
IL GIUDICE EST. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME