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Codice Civile
Codice Penale

Mantenimento dei figli, spese straordinarie

Mantenimento dei figli, spese straordinarie, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli

Pubblicato il 27 June 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
SEZIONE CIVILE

In persona del giudice monocratico, Dott.ssa

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6246/2022 pubblicata il 21/06/2022

nella causa, in grado di appello avverso sentenza Giudice di Pace n. 5326/2019, iscritta al n.

22879/2019 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

XXX, elettivamente domiciliato in

APPELLANTE E

YYY, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

APPELLATA

CONCLUSIONI; all’udienza del 16.11.2021, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso per ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, il sign. XXX esponeva che con decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 9.11.2012, si recepivano gli accordi di separazione in virtù dei quali il XXX si impegnava a corrispondere alla moglie YYY la somma mensile di € 1.000,00 di cui € 800,00 quale contributo al mantenimento dei figli ed € 200,00 quale assegno per la moglie, intendendosi che in tale importo fosse compreso anche quanto occorrente per l’istruzione, l’abbigliamento e l’attività sportiva dei figli, mentre le spese mediche erano ripartite al 50%. Deduceva, inoltre, di aver in alcuni casi anticipato anche alcune spese incluse nel contributo fisso di mantenimento, ovvero: spese per il corso di calcio di *** per € 460,00 nell’anno 2015-2016, spese per abbigliamento di *** per € 74,40 il 19.9.2015 e di € 54,94 il 3.1.2016. Non avendo ricevuto dalla moglie la restituzione di tali importi nonostante la lettera di messa in mora (versata in atti), il XXX proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al GDP di Napoli per l’importo di € 589,34, oltre la condanna alle spese di € 250,00.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 3417/2017 emesso dal GDP, la sign.ra YYY proponeva opposizione deducendo l’infondatezza del credito azionato e l’infondatezza della domanda; deduceva, inoltre, di aver dovuto proporre pignoramento presso terzi nel 2016 per somme dal marito non versate pari ad € 3.102,00, nonché denuncia querela il 17.1.2017 per violazione degli obblighi di mantenimento. Ritenendo paradossale il ricorso proposto dal marito, – inadempiente ai suoi obblighi di mantenimento da 14 mesi – la sign. YYY citava in giudizio con atto di opposizione a decreto ingiuntivo il XXX e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza n. 5326/2019 del 30.1.2019, il il Giudice di Pace di Napoli così provvedeva: (…) dall’esame del fascicolo monitorio si evidenzia una carenza di prova dei documenti prodotti poiché agli atti risulta depositato solo un pagamento di € 180,00 in favore di *** XXX. La mancanza di documentazione relativa alle somme richieste porta alla revoca del predetto decreto ed all’accoglimento dell’opposizione. (…) condanna XXX al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore Avv. per € 400,00.

Avverso tale sentenza l’odierno appellante proponeva appello deducendo quali motivi di appello: omessa ed errata valutazione della documentazione in sede monitoria; contraddittorietà della motivazione nella parte in cui proprio la documentazione versata in atti in sede monitoria dal XXX era di per sé idonea a provare quanto dal padre spese per i figli a titolo di spese straordinarie; peraltro il decreto ingiuntivo era stato concesso propri sulla base di tali documenti consistenti in fatture per abbigliamento e per spese calcio per ***. Assumeva, inoltre, che essendo stato nel 2017 revocato l’obbligo di mantenimento per la YYY dal Tribunale adito con ricorso del XXX ex art. 710 cpc, la stessa non avrebbe potuto – come ha sostenuto in sede di opposizone a d.i., – eccepire alcunché in compensazione. Su tali premesse, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del GDP con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva l’appellata la quale in via principale deduceva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 co. 3 c.p.c., l’inammissibilità delle domande nuove proposte dall’appellante con il mezzo di gravame e comunque l’infondatezza dell’appello. Ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma del d.i.

Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta in decisione.

L’appello è ammissibile.

Nel merito dell’appello va rilevato, in punto di diritto, che l’obbligo del mantenimento scaturisce dall’art. 155 IV comma del Codice Civile che dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

Il mantenimento può essere diretto o indiretto, in tale ultimo caso mediante la corresponsione di una somma di danaro periodica. Nella determinazione di tale somma, si deve tener conto dei seguenti fattori:

le attuali esigenze del figlio;

il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori; la permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di ciascun genitore; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Lo scopo del mantenimento è quello di far fronte a tutte le esigenze di vita del figlio di carattere ordinario e prevedibile, secondo i principi di adeguatezza (rispetto alle condizioni sussistenti in corso di convivenza familiare) e di proporzionalità come stabiliti dall’art. 155 c.c..

Recentemente la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Tale affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.

A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell’ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.

Nella fattispecie concreta va rilevato che, in ordine alle spese vantate dal XXX, l’opponente ha eccepito il carattere straordinario delle spese, la mancata concertazione, e la inclusione delle stesse nell’assegno. Su tale eccezione, la YYY ha precisato che le suddette spese di sport e vestiario per Yuri non possono essere considerate straordinarie.

Si condivide, sul punto, la tesi difensiva della YYY laddove deduce – e prova allegando agi atti documentazione attestante il pignoramento notificatogli dalla moglie nel 2016 per violazione degli obblighi di mantenimento e la denuncia querela – che il XXX non ha mai rispettato quanto statuito con provvedimento del 08.11.2012 dal Tribunale di Napoli, il quale ha determinato in euro 1000,00 (mille/00), e poi ridotto in euro 700 (settecento) la somma dell’assegno di mantenimento della moglie nonché dei figli Jari e Ginevra.

A tenore di tali accordi del 2012, infatti, – secondo i quali il XXX avrebbe dovuto corrispondere alla moglie l’importo di € 800,00 mensili comprensive di quanto occorrente per abbigliamento e spese per attività sportive dei figli, – non pare potersi dubitare che le spese presentate dal sig. XXX in sede monitoria a sostegno della sua istanza di emissione di decreto ingiuntivo non possono essere considerate straordinarie, dovendosi, invece, ritenersi straordinarie solo quelle per le spese mediche (come previsto sempre nei suddetti accordi). Né, tanto meno, l’acquisto di capi di abbigliamento e le spese dello sport di *** sono da ritenersi imprevedibili o eccezionali, ma rientrano nelle esigenze facenti parte delle normali consuetudini di vita del figlio, e dunque, non ricorrenti, non quantificabili o determinabili in anticipo, ovvero di elevato importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei coniugi.

Come è stato premesso, il concetto di straordinarietà al fine della individuazione delle relative spese riguarda ciò che è imponderabile e imprevedibile all’atto di definizione degli obblighi di mantenimento. Ciò va effettuato secondo un’ordinaria diligenza applicando il criterio investigativo dell’id quod plerumque accidit.

In ordine alle spese di vestiario ordinarie, a quelle di trasporto ordinarie, a quelle ludiche, assolutamente prevedibili nel loro avverarsi, nella vita di una persona, e, almeno di massima, quantificabili a priori, esse non rientrano nel novero delle spese straordinarie e non possono essere imposte all’opponente, eccezion fatta per quelle mediche e scolastiche che risultano dovute anche qualora non siano straordinarie in base a quanto previsto in omologa.

Né, tanto meno, tali spese possono essere imputate agli assegni di mantenimento atteso che il sig. XXX non adempie alla sua obbligazione alimentare nei confronti dei figli, per cui la YYY ha sin dall’inizio, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al GDP, eccepito la compensazione.

L’appello va, pertanto, integralmente rigettato con conferma del decreto ingiuntivo opposto dal XXX.

L’opponente va quindi condannato al pagamento in favore dell’opposta, della somma di cui al d.i oltre interessi dalla data di deposito della richiesta di decreto ingiuntivo.

In ordine all’impugnativa della sentenza anche in ordine alla condanna delle spese, e considerato l’accoglimento dell’appello, le spese sono poste a carico del XXX e si liquidano in dispositivo.

In mancanza di nota le spese vanno liquidate d’ufficio; per la determini nazione dei compensi sono stati adottati i valori medi di cui allo scaglione di riferimento da euro 0,01 ad euro 1.100,00, previsti dal D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, ogni altra domanda disattesa, così provvede:

a) Rigetta l’appello e conferma il decreto ingiuntivo n. 3417/2017 del Giudice di Pace di Napoli, oltre interessi dalla data di deposito della richiesta di decreto ingiuntivo;

b) Condanna XXX alla rifusione alla sign.ra YYY alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 630,00, oltre 15% rimborso spese generali ed IVA e CPA se dovute, con attribuzione all’avv. Fabio Acampora dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, il 9.6.2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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