Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20760-2016 proposto da:
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quali legali rappresentanti de ‘ RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– resistente con mandato –
nonché contro
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO RIMINI;
– intimata –
Oggetto
R.G.N. 20760/2016
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 357/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 160/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME NOME COGNOME FATTI DI l CAUSA
La Corte di appello di Bologna aveva accolto l’appello proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali -DPL Rimini e rigettato l’opposizione proposta da NOME Arnaldo e NOME COGNOME, legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE di Costa Oscar e RAGIONE_SOCIALE, avverso le ordinanze di ingiunzione n. 5367/1 e n. 5368/13, emesse dalla Direzione territoriale di Rimini del Ministero del Lavoro. La corte di merito aveva ritenuto che fosse tempestiva la sanzione irrogata ai predetti per la omessa dichiarazione di assunzione e prestazione lavorativa di NOMECOGNOME rispetto al termine imposto dall’art. 14 l. n. 689/81 e fosse correttamente irrogata la stessa sanzione.
Avverso detta decisione proponevano ricorso NOME e NOME personalmente e nella loro qualità di legali rappresentanti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si costituiva al solo fine di presenziare all’udienza di discussione , mente rimaneva intimata la Direzione territoriale di Rimini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con primo motivo di censura è dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 6 d.lgs . n. 150/2011(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la carenza di legittimazione del Ministero costituito. E’ rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti della Direzione Territoriale del lavoro di Rimini e che l’appello era stato invece proposto dal Ministero del Lavoro-DPL, soggetto giuridico diverso.
Occorre osservare che, come può evincersi dagli atti di causa del primo grado del giudizio, il Ministero del Lavoro era già presente in giudizio sin dall’origine ed era dunque un litisconsorte processuale.
Tale condizione risulta dirimente rispetto alla eccezione sollevata
poiché non assume più rilievo la circostanza del soggetto da cui promana l’atto impugnato (nel caso di specie DTL o DPL), attesa la presenza di altro soggetto nel processo, legittimato ad impugnare comunque la decisione.
2)Con secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1 l.n. 689/81, (art. 360 co 1 n. 3 e 4), per aver, la corte bolognese, erroneamente assunto, quale dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all’art. 14 della medesima legge, al fine di contestare gli illeciti amministrativi, il giorno di conclusione degli accertamenti ispettivi, anziché quello di ricezione, da parte della DTL, del verbale ispettivo Inail, già contenente tutti gli elementi utili ad irrogare la sanzione.
3)Con il terzo motivo è lamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere, il giudice, giustificato la tempestività della contestazione sul presupposto che la DTL, con ricevimento del verbale Inail, non avesse a disposizione tutti gli elementi necessari ed avesse legittimamente concluso i propri accertamenti solo in data 16.6.2009, a seguito dell’audizione del si. COGNOME.
I motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione delle censure poste.
Con riguardo alla tempistica degli eventi in interesse occorre osservare che il verbale Inail era pervenuto il 31.12.2008 mentre il 22.7 2009 era stata notificata maxisanzione non sanabile. Nelle more di tale lasso temporale era stato sentito il lavoratore NOME COGNOMEin data 16.6.2009) e precedentemente inviata richiesta di DTL all’amministrazione per l’invio di documentazione.
Le disposizioni preposte a regolare la tempistica sanzionatoria (art. 14, co 2° l.n. 689/81) prevedono che ‘ Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità
competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione’.
Nell’art. 14 sopra riportato si parla di ‘accertamento’ quale momento da cui far decorrere il termine per la notifica all’interessato della violazione compiuta.
Nel caso in esame, come rilevato, le verifiche sono continuate pur dopo l’invio del verbale Inail con la richiesta di documenti e con l’audizione di un lavoratore a conoscenza delle circostanze di fatto. Tali accertate circostanze dimostrano che la valutazione svolta dal giudice del merito, cui era rimessa, è stata correttamente suffragata da elementi attestativi del percorso procedimentale seguito.
A tale riguardo questa Corte (Cass. n. 20977/2024) ha precisato che ‘in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell’opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell’individuare la data dell’esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse – data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile interva llo temporale’.
A tali principi si è ispirata la corte territoriale con valutazione esente da vizi.
Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato.
Nulla per le spese, attesa la presenza processuale del Ministero al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME