Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1758 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1758 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25633/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e
difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto:
Contratti
bancari
–
Mutuo
–
Ipotecario – Interessi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/01/2026 CC
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 566/2021 depositata il 10/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 566/2021, pubblicata in data 10 marzo 2021, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione degli appellati COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE SPA avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 950/2017, pubblicata in data 2 ottobre 2017.
Oggetto della statuizione del Tribunale senese era costituito dal merito dell’opposizione all’esecuzione proposta da NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso il pignoramento di un immobile sul quale la società RAGIONE_SOCIALE (cui era poi subentrata RAGIONE_SOCIALE) aveva concesso ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte da NOME COGNOME contraendo con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE SPA un mutuo ipotecario.
Con l’opposizione all’esecuzione, gli odierni ricorrenti avevano dedotto la nullità del contratto per usurarietà degli interessi e per violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB.
Il Tribunale di Siena, all’esito dell’attività istruttoria, aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, ritenendo provato il superamento del
tasso soglia di legge, condannando quindi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE SPA non solo a restituire le somme percepite in eccesso, ma anche a risarcire i danni derivanti dalla segnalazione alla Centrale Rischi e dalla trascrizione del pignoramento.
Proposto appello da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE SPA , la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, condannando i medesimi al pagamento sulle rate scadute degli interessi moratori contrattuali e gravandoli delle spese di lite.
Ha, in sintesi, ritenuto la Corte che:
-erroneamente il giudice di prime cure era pervenuto all’affermazione del superamento del tasso soglia di legge, in quanto, pur basandosi su una CTU correttamente svolta, aveva proceduto alla sommatoria degli interessi convenzionali con gli interessi moratori, laddove si sarebbe dovuto procedere all’autonoma verifica del superamento del tasso soglia di legge con riferimento agli interessi moratori, i quali, in tal modo, risultavano non superare il tasso soglia di legge;
-la conseguenza del superamento del tasso soglia era in ogni caso l’applicazione degli interessi corrispettivi convenuti nel limite del tasso soglia;
-era da escludere la violazione dell’art. 38 TUB, dovendosi in ogni caso fare riferimento al valore di mercato dell’immobile e non al valore accertato dall’RAGIONE_SOCIALE, risultando quindi esclusa la violazione della previsione di legge.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorrono RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE SPA DI RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 38 T.U.B e della Delibera CICR del 24 aprile 1995.
Si censura la decisione impugnata per avere la stessa escluso la violazione dell’art. 38 TUB sulla scorta del valore dell’immobile indicato in perizia di stima senza procedere ad un concreto accertamento del valore dell’immobile.
Dalla violazione dell’art. 38 TUB i ricorrenti deducono che il mutuo all’origine del contendere non potrebbe essere qualificato come mutuo fondiario, dal che verrebbe a derivare che l’odierna controricorrente non avrebbe potuto promuovere la procedura esecutiva senza previa notifica del titolo esecutivo, non potendosi avvalere del disposto di cui all’art. 41 TUB.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c. ‘per avere valutato in modo contrario alla legge le prove ritualmente offerte dalle parti (atto pubblico di compravendita)’ .
Si deduce una violazione delle regole in tema di valutazione delle prove per avere la Corte d’appello negato valenza decisiva al rogito notarile di acquisto dell’immobile poi sottoposto ad esecuzione, nel quale veniva indicato un valore ampiamente inferiore a quello della perizia di stima del bene utilizzata dalla Banca in sede di istruttoria del mutuo.
Si deduce quindi la violazione dell’art. 2700 c.c., costituendo l’atto di compravendita notarile atto pubblica facente pubblica fede sino a querela di falso.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2 L. 108/1996 ‘come interpretato dall’art. 1 D.L. 394/2000 conv . in L. 20.02.2000 n. 24 (applicabilità del tasso soglia agli interessi moratori) ‘ .
I ricorrenti censurano la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha escluso la possibilità di procedere alla sommatoria degli interessi moratori con quelli convenzionali, evidenziando che, applicandosi i primi alla singola rata comprensiva anche di interessi convenzionali, si determina una concreta sommatoria dei due tipi di interessi.
Contestano, altresì, il criterio col quale la Corte d’appello è in ogni caso venuta a determinare il tasso soglia di legge per gli interessi moratori.
Con argomentazione conclusiva che non integra motivo autonomo, i ricorrenti concludono che ‘appare evidente che la cassazione della parte di sentenza che non riconosce il superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, con conseguente ripristino della decisione di primo grado, comporta come effetto il
ripristino a sua volta del risarcimento del danno che il ricorrente COGNOME oggi chiede che gli sia riconosciuto nuovamente’ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che, in caso di superamento del tasso soglia usura il contratto non è gratuito ma sono dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti nei limiti del tasso soglia.
I ricorrenti -che pure riconoscono che ‘ la motivazione in discorso è stata in realtà emessa senza alcuna effettiva utilità, dal momento che la stessa Corte d’Appello alla fine si premura di ricordare che però nella fattispecie non si è superato il tasso soglia usurario’ -deducono che la Corte d’appello, violando il disposto di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c., avrebbe applicato erroneamente i principi enunciati da questa Corte con la sentenza Cass. Sez. U – Sentenza n. 19597 del 18/09/2020.
I motivi di ricorso sono privi di pregio.
2.1. Inammissibile, in primo luogo, risulta il primo mezzo dal momento che lo stesso non deduce un inadeguato governo delle norme di diritto ma inerisce al giudizio di fatto svolto dalla Corte territoriale e non sindacabile innanzi a questa Corte cui, invece, viene sollecitata una vera e propria revisione del giudizio di merito, dovendosi qui ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
2.2. Inammissibile risulta parimenti anche il secondo motivo, dal momento che lo stesso svolge una non perspicua critica rivolta ancora una volta al merito della decisione, non senza rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, , l’efficacia vincolante della prova legale attribuita all’ atto pubblico è limitata ai soli elementi estrinseci dell’atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest’ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 15805 del 13/06/2025), da ciò derivando che, nel caso di specie, l’indicazione di valore contenuta nel rogito di compravendita dell’immobile era radicalmente priva di qualsivoglia valore di prova legale.
2.3. Inammissibile e comunque infondato è il terzo mezzo.
Da un lato, infatti, il motivo non viene a rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto omette di riprodurre sia le clausole del mutuo sia i contenuti della CTU, rendendo il motivo radicalmente impalpabile e precludendo in via assoluta sia la comprensione delle deduzioni dei ricorrenti sia il vaglio di fondatezza di queste ultime.
Dall’altro lato, la tesi svolta nel mezzo risulta diametralmente opposta all’orientamento ormai costante assunto da questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 23866 del
01/08/2022; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 7352 del 07/03/2022), cui invece la decisione impugnata risulta conforme.
Dal che deriva l’assorbimento della considerazione finale svolta nel motivo in tema di pretesa risarcitoria del ricorrente COGNOME, non senza rammentare -anche in questo caso -che un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto in ogni caso ‘ripristinare’ una decisione di primo grado, noto essendo l’effetto sostitutivo che la sentenza d’appello crea nei confronti della decisione di prime cure, di talché la cassazione della prima non comporta la reviviscenza della seconda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16934 del 08/07/2013; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 29021 del 13/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013).
2.4. Inammissibile, infine, è il quarto motivo.
Lo stesso, infatti, non pertiene all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorso (pag. 16: ‘la motivazione in discorso è stata in realtà emessa senza alcuna effettiva utilità dal momento che la stessa Corte d’Appello alla fine si premura di ricordare che però nella fattispecie non si è superato il tasso soglia usurario ‘ ), dovendosi quindi constatare che anche l’ipotetica fondatezza del ricorso risulterebbe del tutto priva della capacità di condurre alla cassazione della decisione impugnata.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo , tenendo conto dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal valore del precetto originariamente notificato ai ricorrenti.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 gennaio 2026.
IL Presidente NOME COGNOME