Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21456-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO CAVUOTO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
– intimata –
avverso la sentenza n. 2019/2022 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 31.7.2008 NOME e NOME COGNOME, padre e fratello di NOME, evocavano in giudizio quest’ultimo innanzi il Tribunale di Benevento, invocando la divisione dei beni relitti dalla defunta COGNOME NOME, madre di NOME e NOME e moglie di NOME. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’usucapione di alcuni beni e disporsi, in suo favore, il rimborso delle spese eseguite per i cespiti inclusi nell’asse divisionale.
Con separato atto di citazione notificato il 16.3.2009 NOME COGNOME evocava in giudizio NOME e NOME innanzi il medesimo Tribunale, impugnando la compravendita del 16.9.2008, con la quale il padre NOME, poco prima di morire, aveva ceduto, unitamente al figlio NOME, la sua intera proprietà, pari ai 4/6 del compendio ereditario oggetto della prima causa, alla nipote NOME. L’attore invocava la riduzione di detto atto dispositivo, perché lesivo della sua quota di legittima, e comunque ne chiedeva accertarsi la natura simulata, trattandosi in realtà di donazione, della quale chiedeva dichiararsi la nullità per difetto di forma. In subordine, l’attore invocava la risoluzione del contratto di compravendita di cui sopra per mancato versamento del corrispettivo da parte dell’acquirente.
Dopo aver riunito i due giudizi il Tribunale dapprima, con sentenza n. 2270/2016, rigettava la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da NOME COGNOME e riduceva la disposizione di cui alla compravendita del 16.9.2008, in quanto dissimulante una donazione, e poi, con sentenza definitiva n. 2158/2018, dichiarava aperta la successione legittima della COGNOME e di NOME, assegnando ai condividenti le rispettive quote, fissando i relativi conguagli.
Con la sentenza impugnata, n. 2019/2022, la Corte di Appello di Napoli confermava le statuizioni di cui alla sentenza di prime cure, salvo che per le spese, che compensava per intero quanto al primo e al secondo grado, salvo quelle per la C.T.U. integrativa, che poneva a carico del solo COGNOME COGNOME.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME.
NOME, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. il ricorrente, con istanza del 5.2.2024, hanno chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la condivisione delle stime eseguite dal C.T.U., già espressa dal giudice di primo grado, senza tener conto dei rilievi di parte
tempestivamente sollevati all’elaborato peritale e riproposti con i motivi di gravame e rendendo, al riguardo, una motivazione meramente apparente.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto infondata l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, osservando che ‘Nella relazione depositata il 10 novembre 2021 il consulente tecnico d’ufficio ha confermato la valutazione espressa in primo grado e ne ha spiegato le ragioni, ponendo in rilievo, in risposta alle osservazioni di NOME COGNOME, che la pendenza del passo carraio di accesso al locale seminterrato a costui assegnato è minore di quella indicata dal consulente di parte (ossia del 20% e non del 30%, quindi non d’impedimento al normale passaggio degli autoveicoli), che tale passaggio carraio consente una migliore accessibilità rispetto all’altro immobile in valutazione (accessibile solo tramite una scaletta esterna e un portone sottoposto al cortile interno), che le ridotte dimensioni della particella 199 (avente la superficie di mq 100 e l’altezza di m 2,50) la rendono assimilabile più a una cantina che a un deposito (e, per l’insufficiente altezza, ne impediscono il cambio di destinazione, neanche ad uso autorimessa), laddove la particella 223, ampia mq 180 circa e alta m 2,70 risulta fruibile anche come garage, oltre che come deposito’ (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Le contestazioni mosse dal NOME COGNOME alle conclusioni del C.T.U., dunque, sono state considerate dal giudice di merito, ed il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dalla Corte distrettuale, una lettura alternativa del compendio istruttorio, finalizzata evidentemente ad ottenere una nuova, e più favorevole, valutazione delle rispettive quote divisionali e dei correlati conguagli, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in
un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.
666639). Anche sotto tale profilo, dunque, la censura in esame non merita di essere condivisa.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente operato il governo delle spese, ponendo a carico dell’appellante, odierno ricorrente, quelle della C.T.U. integrativa, pur se le domande dallo stesso proposte in prime cure avevano trovato sostanziale accoglimento.
La censura è infondata.
La Corte di Appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese di prime cure tra NOME e NOME, ha dato rilievo al fatto che la domanda di usucapione proposta dal primo era stata comunque rigettata, con conseguente configurazione di una ipotesi di soccombenza reciproca. Sul punto, va ribadito che non è consentito sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che ‘ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).
Per quanto invece concerne la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha posto a carico del solo odierno ricorrente le spese della C.T.U. integrativa disposta in appello, va osservato che la statuizione si fonda su una corretta applicazione del principio della soccombenza, posto che l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente era stata rigettata e che essa aveva dato luogo al supplemento di indagine peritale (cfr. pag. 10 della sentenza).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge -in favore della cassa delle ammende.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2 .700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore di € 1.000 , nonché al pagamento della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda