Spese ATP: chi paga? La Cassazione chiarisce la regola
Quando sorge una controversia tecnica, ad esempio per vizi su un immobile o su materiali forniti, spesso si ricorre a un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) prima di iniziare una causa vera e propria. Una domanda cruciale in questa fase è: chi deve farsi carico delle spese ATP e del compenso del consulente nominato dal tribunale? Con l’ordinanza n. 29850/2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, offrendo chiarezza a cittadini e imprese.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un provvedimento del Tribunale di Matera. A seguito di un Accertamento Tecnico Preventivo ai fini conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.), richiesto da alcuni privati contro una società fornitrice di materiali edili ritenuti difettosi, il Presidente del Tribunale aveva posto le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) a carico della società. La motivazione era che quest’ultima, avendo fornito materiale viziato, aveva “dato luogo” al procedimento.
Ritenendo ingiusta tale decisione, la società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che in una procedura non contenziosa come l’ATP, i costi dovrebbero essere sostenuti dalla parte che la richiede, e non da quella che la subisce, basandosi su un giudizio di merito prematuro.
La Decisione della Corte sulle spese ATP
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, annullando la decisione del tribunale. Gli Ermellini hanno chiarito che il criterio della “soccombenza”, ovvero il principio per cui chi perde paga, non è applicabile alla fase dell’ATP. Questa procedura ha lo scopo di raccogliere prove e/o favorire una conciliazione, ma non di decidere chi ha ragione o torto.
Pertanto, il giudice dell’ATP non ha il potere di valutare la fondatezza della pretesa per determinare a chi addebitare i costi. L’onere di anticipare le spese ATP spetta unicamente alla parte che ne ha fatto richiesta.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura civile. Il regolamento delle spese processuali è strettamente legato alla valutazione della soccombenza, che presuppone un accertamento completo della fondatezza della pretesa. Questo tipo di accertamento è estraneo al procedimento di ATP, il quale ha natura non contenziosa.
Di conseguenza, la regola generale è che le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente. Queste spese non vanno perdute: potranno essere considerate come spese giudiziali nel successivo ed eventuale giudizio di merito. In quella sede, il giudice, dopo aver deciso la causa, le porrà a carico della parte che risulterà soccombente, ovvero quella che ha perso la causa.
Il Tribunale di Matera ha errato perché ha anticipato una valutazione sul merito, attribuendo la responsabilità dei costi alla società sulla base di una presunta colpa che solo un giudizio di cognizione piena avrebbe potuto accertare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione offre un’importante guida pratica. Chiunque intenda avviare un Accertamento Tecnico Preventivo deve essere consapevole che dovrà anticipare i costi della consulenza tecnica, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni. La possibilità di recuperare tali costi è subordinata all’esito del successivo giudizio di merito. Questa regola garantisce che la fase preliminare di raccolta prove non sia viziata da decisioni premature sulla responsabilità, tutelando la parte chiamata in causa da addebiti ingiustificati prima di un completo esame della controversia.
In un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), chi deve pagare inizialmente il consulente tecnico (CTU)?
La parte che ha richiesto l’avvio del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo è tenuta ad anticipare le spese per il compenso del CTU.
Il giudice dell’ATP può decidere chi ha torto e chi ha ragione per addebitare le spese?
No, il giudice che supervisiona un ATP non può valutare la soccombenza (cioè chi ha torto o ragione nel merito della questione). Tale valutazione è riservata esclusivamente al giudice dell’eventuale successivo giudizio di merito.
Le spese ATP pagate dalla parte richiedente possono essere recuperate?
Sì. Tali spese possono essere richieste come parte delle spese legali complessive nel successivo giudizio di merito. Se la parte che ha richiesto l’ATP vince la causa, il giudice potrà porre tali costi a carico della parte soccombente.