Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
sul ricorso n. 4083 del RG/2022, proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1867 /2021 della Corte d’appell o di Venezia, pubblicata il 29.6.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME proponeva, innanzi al Tribunale di Vicenza, opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, nei suoi confronti, da NOME COGNOME per la somma di euro 55.000,00 quale quota societaria relativa alla ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza del 2018, il Tribunale rigettava l’opposizione, fondata sull’eccezione che il credito fatto valere era inesigibile, per la mancata verificazione della condizione dello scioglimento della società ‘avanti il AVV_NOTAIO‘ , e non ascrivibile all’opponente in quanto credito della società, derivante da un finanziamento del ricorrente a favore di quest’ultima.
NOME COGNOME proponeva appello che, con sentenza del 29.6.2021, la Corte territoriale dichiarava inammissibile per violazione dell’ art. 342 c.p.c., osservando che i motivi d’impugnazione non erano specifici, che l’ esposizione dell’appellante non distingueva tra fatto e diritto e non indicava le parti della sentenza oggetto di critica, e perciò non consentiva al giudice di individuare i motivi di gravame.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo, illustrato da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 42 c.p.c., e lamenta che la Corte territoriale aveva ritenut o che l’atto d’appello non avesse individuato i punti oggetto di gravame, che invece si desumevano dalla formulazione degli stessi motivi, trascritti nel ricorso.
Il ricorso è fondato.
Invero , l’appello era ammissibile, in quanto individuava le parti censurate e indicava le ragioni del dissenso con sufficienza chiarezza, come questa Corte, debitamente investita da ricorso pienamente autosufficiente, ha potuto controllare e apprezzare, quale giudice del fatto processuale.
Come detto, la Corte d ‘a ppello ha ritenuto, peraltro con motivazione alquanto sintetica, che i motivi d’impugnazione non fossero stati indicati in maniera specifica, e non consentissero, in concreto, d’individuare le ragioni del gravame.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., SU, n. 36481/22; n. 13535/18).
Va osservato altresì che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma
delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass., n. 3194/19; n. 12280/16). Nella specie, l’appellante aveva criticato la sentenza del Tribunale attraverso un’esposizione dei fatti di causa che, sia pur alquanto disorganica e frammista ai vizi ravvisati, però consentiva con sufficiente chiarezza d’individuare i punti contestati e le doglianze espresse.
Invero, l’atto d’appello principia l’impugnazione evidenziando l’errore in cui ritiene sia incorso il Tribunale, nell’aver ritenuto che il debito dell o stesso appellante fosse di natura personale, ma i fatti di causa sono stati comunque esposti in maniera tale da consentir e all’interprete di correlarli all’errore di diritto segnalato.
In particolare, l’atto d’appello ricostruisce, anche se in maniera non del tutto lineare, le vicende di causa che possono così sintetizzarsi: le parti in causa erano soci della ‘RAGIONE_SOCIALE ; il ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di NOME COGNOME, per la somma di euro 55.000,00 quale debito assunto all’assemblea della s.nRAGIONE_SOCIALE in data 31.7.06, che aveva deliberato che NOME COGNOME avrebbe estinto il debito relativo alla sua quota societaria attraverso il pagamento della suddetta somma in unica soluzione, all’atto dello scioglimento della società avanti ad un AVV_NOTAIO; i l Tribunale aveva ritenuto infondata l’opposizione, in quanto il debito in questione era esigibile poiché lo scioglimento della società innanzi al AVV_NOTAIO era stato impedito proprio dal socio che avrebbe dovuto effettuare il pagamento del debito riconosciuto in occasione della predetta assemblea (e dagli eredi dell’altro socio defunto), con la conseguenza che, a norma dell’art. 1359 c.c., la condizione apposta al pagamento doveva considerarsi avverata.
Ora, come rilevato, l’appellante aveva dapprima indicato l’errore di interpretazione del verbale assembleare in cui sarebbe incorso il Tribunale, e poi nell’esposizione successiva aveva delineato i fatti di causa, cioè le vicende inerenti ai rapporti societari.
A lla pagina 17 dell’atto d’appello, è chiaramente evidenziato che s’intendeva ‘ censurare la sentenza nella parte e con le correlate motivazioni in cui il giudice ritiene che l’obbligazione dedotta in giudizio sia personale tra le parti di questo processo e non invece. come riteniamo noi, si tratti di un rapporto di debito tra la parte NOME COGNOME e la parte RAGIONE_SOCIALE, ora cancellata ‘, e che ‘ la sentenza viene da noi censurata anche sotto un secondo profilo e cioè quello relativo alla non esigibilità del credito azionato monitoriamente da parte appellata.»
Tali doglianze nelle pagine successive dell ‘atto d’appello sono state esplicitate analiticamente.
Pertanto, non può affermars i che i motivi d’impugnazione no n fossero specifici e chiari, in quanto essi consentivano una sufficiente individuazione delle critiche formulate riguardo alla sentenza del Tribunale, sebbene la redazione complessiva dell’atto non fosse del tutto lineare sotto il profilo dell’esposizione dei fatti di causa.
Ne consegue che, in accoglimento dell’unico motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 23