ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI TORINO – N. R.G. 00000129-1 2025 DEPOSITO MINUTA 13 06 2025 PUBBLICAZIONE 17 06 2025
Sez. Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 129/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10121 TORINO presso il difensore avv. NOMECOGNOME
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10121 TORINO presso il difensore avv. COGNOME NOME P.
C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 16121 GENOVA presso il difensore avv. NOME COGNOME C.F.
resistenti letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.06.2025 ex art. 127ter c.p.c., viste le note difensive depositate dalla ricorrente, dal sig. e dalla intervenuta nella causa n. 129/2025, in merito all’istanza promossa da parte appellante ex art. 830 c.p.c. osserva quanto segue.
Non è dato ravvisare in specie la manifesta fondatezza dell’impugnazione promossa dall’odierna ricorrente ex artt. 828 e 829 c.p.c., né ricorrono comunque ‘gravi motivi’ ex art. 830, u.c., c.p.c., quali rappresentati dalla stessa ricorrente nel paventare che, ‘se si applicasse quanto disposto dall’Arbitro Unico la società sarebbe sostanzialmente nell’impossibilità di operare con gravissimo pregiudizio dei suoi creditori, fornitori, clienti’.
Considerata, infatti, la natura costitutiva della pronuncia di annullamento di delibera assembleare ex art. 2479ter c.c., come tale efficace solo dopo il passaggio in giudicato ( cfr.
Trib. Venezia 1.08.2024 ), l’eventuale situazione di stallo decisorio della Società impugnante potrebbe, semmai, conseguire, non già all’esecutività del lodo arbitrale impugnato, ma all’insuperabile situazione di incertezza sulle stesse capacità deliberative della Società, per sé unicamente e direttamente correlata al portato attuale dello Statuto dell’Ente.
Considerata, dunque, la palese infondatezza dell’istanza in esame, si ravvisano in specie i presupposti per l’applicazione di pena pecuniaria ex art. 283, u.c., c.p.c. da ravvisarsi congrua, nei confronti di società di capitali, nella misura di € 5.000,00.
P.Q.M.
RIGETTA
L’istanza promossa dalla ricorrente per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato;
visto l’art. 283, u.c., c.p.c., condanna la Società ricorrente al pagamento di pena pecuniaria di € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Si comunichi.
Così deciso in Torino il 12/06/2025
Il Consigliere est
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME