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Codice Civile
Codice Penale

La contestazione della conformità

La contestazione della conformità è validamente compiuta quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale.

Pubblicato il 21 July 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Segue verbale di udienza del 01/07/2022

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE n. 558/2022 pubblicata il 01/07/2022

nella causa iscritta al n.511/2018 del Registro Generale e promossa da

XXX, con l’avv. XXX

Ricorrente nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con l’avv.

Convenuto nonché

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, con l’avv.

Convenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. (avente ad oggetto crediti contributivi rivendicati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), deducendo: che non sarebbe chiara la modalità di calcolo degli interessi e dei compensi indicati nella cartella, dalla quale non si evincerebbero tra l’altro le ragioni dei relativi crediti contributivi (con conseguente violazione della l.241/1990); l’omessa notifica delle “cartelle di pagamento oggetto dell’estratto di ruolo oggi impugnato con il presente ricorso”; l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dal 2006 al 2012; che la notifica della cartella esattoriale impugnata nel presente giudizio sarebbe inesistente perché eseguita a mezzo posta elettronica certificata; che la cartella sarebbe nulla in quanto priva di firma digitale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.

Muovendo dall’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha allegato e dimostrato di aver interrotto (limitatamente ai contributi dal 2006 al 2009) in data 27/2/2012 il decorso del termine prescrizionale decennale previsto dall’art.66, l.247/2012 (vedi missiva n. e avviso di ricevimento in atti), ulteriormente interrotto dalla notificazione (intervenuta nel 2018) della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio. Per quanto concerne la contribuzione successiva al 2009, il termine di prescrizione decennale è stato interrotto dalla notificazione (intervenuta nel 2018) della cartella esattoriale impugnata nel presente giudizio. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di prescrizione.

È poi infondata la doglianza in ordine alla modalità di calcolo degli interessi e dei compensi indicati nella cartella, perché tali elementi sono determinati sulla base dei rigidi parametri previsti dall’art.17, d.lgs.112/1999. Tra l’altro, dalla cartella di pagamento si evincono le ragioni dei relativi crediti contributivi, analiticamente indicate nella cartella medesima, anche attraverso specifici riferimenti normativi. La parte ricorrente, tra l’altro, non ha negato la sussistenza dei crediti contributivi (deducendo quanto segue: “sul punto il ricorrente non intende sottrarsi alle proprie responsabilità ma intende pagare effettivamente quello che è il suo debito”), limitandosi a contestarne genericamente il quantum, senza tuttavia sollevare specifiche contestazioni nei confronti della quantificazione effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Quanto alla censura inerente l’omessa notifica delle “cartelle di pagamento oggetto dell’estratto di ruolo oggi impugnato con il presente ricorso”, trattasi di lagnanza inconferente rispetto al caso di specie, in quanto nel presente giudizio non è stato impugnato alcun estratto di ruolo, ma la cartella esattoriale n.. Venendo alla lamentata inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio (perché eseguita a mezzo posta elettronica certificata), deve rilevarsi che tale modalità di notifica è espressamente prevista dalla legge (e, in particolare, dall’art.26, co.2, d.p.r.602/1973). Non vi sono poi elementi per desumere che tale notificazione non sia provenuta dall’agente della riscossione (come invece sostenuto dalla parte ricorrente, tra l’altro genericamente, nelle note scritte depositate telematicamente in data 28/6/2022, in cui la parte ricorrente ha negato che l’indirizzo di provenienza del messaggio di PEC fosse ricompreso nei pubblici elenchi: trattasi, in ogni caso, di una doglianza tardiva perché non contenuta nel ricorso).

Quanto alla mancata apposizione della firma digitale, deve rilevarsi che nessuna norma dell’ordinamento considera nulla la cartella esattoriale priva di sottoscrizione. La sottoscrizione della cartella costituisce infatti un requisito non richiesto dal modello ministeriale cui rinvia l’art.25, d.p.r.602/1973, modello che contiene esclusivamente la denominazione dell’Agente della riscossione incaricato del recupero delle somme iscritte a ruolo (elemento sussistente nella cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, la quale è stata emessa da “Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione-prov. di Crotone”).

Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana. Ciò perché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (Cass., sez. trib., n.577/2017). Con riguardo, infine, alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente nelle note difensive depositate telematicamente in data 31/3/2022, deve rilevarsi quanto segue: la memoria difensiva della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente) è stata notificata entro i termini di legge dalla cancelleria (come risulta dalla consultazione del fascicolo telematico); la contestazione della genuinità della “documentazione depositata telematicamente ed in copia” è generica (e, dunque, da ritenersi tamquam non esset), non avendo la parte ricorrente esplicitato in cosa le copie in atti differirebbero dagli originali della missiva n.61048396041-6 e del relativo avviso di ricevimento [sottoscritto in data 27/2/2012 dalla parte ricorrente presso l’indirizzo indicato in ricorso come domicilio della stessa () e riportante sul fronte il medesimo numero di raccomandata () presente sulla missiva interruttiva del termine prescrizionale].

Come statuito dalla Suprema Corte, “la contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell’art.2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa dell’originale […] La contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass., n.8481/2020).

Per quanto esposto, l’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta l’opposizione. Spese compensate.

Crotone, 01/07/2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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