Società in house: la Cassazione conferma la giurisdizione della Corte dei Conti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità degli amministratori: la giurisdizione della Corte dei Conti si estende anche ai gestori delle cosiddette società in house. Questa pronuncia chiarisce, ancora una volta, che la forma giuridica privata di una società non è sufficiente a escludere la responsabilità erariale quando questa agisce, di fatto, come un braccio operativo della Pubblica Amministrazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte dei Conti nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, partecipata da un ente pubblico regionale. L’amministratore era stato ritenuto responsabile di un danno patrimoniale causato alla società stessa, derivante da operazioni di locazione di immobili destinati alla sede aziendale avvenute tra il 2011 e il 2013.
L’amministratore, dopo la condanna in appello, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un’unica questione: il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. A suo avviso, trattandosi di una società di diritto privato, le eventuali responsabilità avrebbero dovuto essere accertate dal giudice ordinario e non da quello contabile.
La Decisione della Corte: la giurisdizione sulle società in house
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando in pieno la giurisdizione della Corte dei Conti. I giudici hanno sottolineato che, nonostante la veste formale di S.r.l., la società in questione presentava tutte le caratteristiche della società in house.
La Corte ha basato la sua decisione sull’orientamento consolidato, sia a livello europeo (a partire dalla celebre sentenza Teckal) sia nazionale. Sorprendentemente, nel corso del giudizio, lo stesso ricorrente ha depositato una memoria in cui, di fatto, aderiva alla tesi della controparte, prendendo atto di una precedente e analoga pronuncia delle stesse Sezioni Unite che affermava la giurisdizione contabile in casi simili.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi dei requisiti che definiscono una società in house e che, di conseguenza, la attraggono nell’orbita della giurisdizione contabile. Questi requisiti, fissati da tempo dalla giurisprudenza, sono tre e devono coesistere:
- Capitale interamente pubblico: La società deve essere costituita da uno o più enti pubblici e il capitale non deve essere cedibile a privati.
- Attività prevalente: L’attività della società deve essere svolta prevalentemente in favore degli enti pubblici soci e solo in via accessoria ed eventuale per il mercato.
- Controllo analogo: La gestione della società deve essere soggetta a un controllo da parte degli enti pubblici soci che sia analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi interni.
La Corte ha verificato che, nel caso di specie, tutti e tre i presupposti erano presenti, come emergeva chiaramente dagli statuti della società. Pertanto, la società, pur essendo un soggetto di diritto privato, doveva essere considerata a tutti gli effetti una longa manus dell’amministrazione pubblica. Il danno arrecato al suo patrimonio, quindi, si configura come un danno erariale, la cui cognizione spetta per legge alla Corte dei Conti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza: la responsabilità per la gestione di risorse pubbliche segue la sostanza e non la forma. Gli amministratori di società formalmente private, ma che operano come enti strumentali della Pubblica Amministrazione, non possono sottrarsi al giudizio della Corte dei Conti. La decisione serve da monito per chi gestisce entità partecipate, ricordando che il velo societario non costituisce uno scudo contro la responsabilità amministrativo-contabile quando sono in gioco interessi e capitali pubblici.
Quando un amministratore di una società privata risponde davanti alla Corte dei Conti?
Risponde davanti alla Corte dei Conti quando la società, sebbene di diritto privato, è qualificabile come “in house providing” di un ente pubblico, ovvero quando il capitale è interamente pubblico, l’attività è prevalentemente svolta per l’ente controllante e quest’ultimo esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.
Quali sono i requisiti per definire una società come “in house providing”?
I requisiti sono tre e devono sussistere contemporaneamente: 1) il capitale deve essere interamente pubblico e non cedibile a privati; 2) l’attività deve essere svolta in modo prevalente a favore degli enti pubblici partecipanti; 3) la gestione deve essere soggetta a un “controllo analogo” a quello che l’ente pubblico esercita sui propri servizi interni.
Il fatto che una società operi secondo il diritto privato la esclude dalla giurisdizione contabile?
No. Secondo la Cassazione, la forma giuridica di diritto privato non è sufficiente a escludere la giurisdizione contabile se la società possiede i requisiti sostanziali per essere considerata un’entità in house, agendo di fatto come un’articolazione della pubblica amministrazione.