Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31204/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (LNDNTN77C31F839O) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (LNDPQL49B28F839N)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3321/2019 depositata il 17/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l’accertamento della nullità per simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra società collegate. Unicredit s.p.a. conveniva RAGIONE_SOCIALE, sua debitrice e venditrice, e RAGIONE_SOCIALE, compratrice, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la declaratoria di nullità ex art. 1414 c.c. della compravendita immobiliare, volta a sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale. Il Tribunale accoglieva la domanda, fondandosi su elementi quali i rapporti societari interni tra le parti contrattuali , la mancata comunicazione dell’accollo del debito da parte dell’acquirente, l’assenza di prova del pagamento del prezzo e la dilazione di pagamento irrealistica. Omega Immobiliare impugna la sentenza, sostenendo, tra l’altro, che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi probatori forniti e che la ricostruzione dei fatti sarebbe contraddittoria. In particolare, l’appellante contesta la rilevanza del la mancata comunicazione dell’accollo e la verosimiglianza della dilazione di pagamento. La Corte di appello di Napoli rigetta il gravame, dichiarandolo in gran parte inammissibile ai sensi dell’art . 342 c.p.c. per mancanza di specificità, ma poi si pronuncia anche sul merito.
Ricorre in Cassazione Omega con cinque motivi. Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Emme 1 in Liquidazione e Unicredit Spa sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Si assume che la Corte di appello abbia erroneamente
applicato i requisiti introdotti dalla riforma del 2012, travisando il contenuto dell’atto di appello, che avrebbe invece contenuto un’adeguata articolazione delle doglianze e una confutazione puntuale delle ragioni addotte dal giudice di primo grado. Si richiama la natura di revisio prioris instantiae dell’appello, ribadendo che le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire decisioni di merito. Il ricorso riporta come la parte appellante avesse contestato la sentenza di primo grado su più punti, sostenendo la violazione di legge da parte del Tribunale per mancata analisi di tutti gli elementi probatori, la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti attribuendo valore determinante alle dichiarazioni di Unicredit S.p.A. senza vaglia re adeguatamente le prove offerte da Omega Immobiliare, l’erronea valutazione del collegamento soggettivo tra le parti basata su presunzioni non giustificate dai documenti allegati, la mancata considerazione dell’accollo quale garanzia ulteriore per la cre ditrice e l’assenza di motivazione adeguata rispetto alla dilazione del pagamento e alla congruità del prezzo concordato nella compravendita.
Il primo motivo è rigettato.
« Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che l’appello sia in gran parte inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., oltre che infondato nel merito ». Tanto afferma la Corte distrettuale e prosegue qualificando la doglianza raccolta nel primo motivo come: « una generica lamentela circa la ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale, poiché effettuata valorizzando gli elementi probatori forniti dalla banca, senza tuttavia contrapporre una diversa puntuale versione, indicando gli elementi fattuali da cui elaborare una differente rappresentazione della vicenda. L’unico labile riferimento -sostiene la Corte di appello è alla ‘ consecutio temporum ‘ ed alle circostanze che solo in seguito hanno visto le società convenute partecipare o essere partecipate dalle medesime società, il quale risulta talmente vago e sfornito di ogni dettaglio da escludere che esso possa integrare un critica ragionata dell’apparato argomentativo attraverso cui la sentenza appellata ha
inteso dimostrare che RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza della compromessa situazione economica/finanziaria in cui versava la RAGIONE_SOCIALE al fine di desumere, anche sotto tale aspetto, la natura simulata della vendita ». In effetti, pur con qualche incertezza terminologica nel riferirsi al difetto di specificità, le argomentazioni svolte in tutto l’arco della sentenza impugnata si attagliano ad una pronuncia di conferma della fondatezza nel merito della domanda di accertamento della simulazione.
Il primo motivo è rigettato.
– Il secondo motivo, p. 19, denuncia violazione degli artt. 1415 e 1416 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel riconoscere la legittimazione di Unicredit S.p.A. all’azione di simulazione assoluta. Si afferma che l’azion e di simulazione richiede un interesse giuridico specifico e non può basarsi su un interesse generico o su una presunta lesione non dimostrata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La legittimazione dell’attrice deriva dalla sua qualità di creditrice (contestata tardivamente dalla ricorrente), mentre fuori luogo è in questo contesto il richiamo alla norma sull’interesse ad agire.
– Il terzo motivo, p. 20, denuncia violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi. Si contesta l’accertata nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita, affermando che la Corte di appello non avrebbe considerato elementi probatori rilevanti, tra cui il versamento di una caparra confirmatoria e la congruità del prezzo pattuito. Si evidenzia che il pagamento di parte del prezzo esclude la simulazione assoluta e si richiama giurisprudenza secondo cui la nul lità del contratto richiede l’assenza di causa o di un prezzo reale.
Il quarto motivo, p. 22, denuncia violazione dell’art. 1273 c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto di accollo stipulato nel contesto della compravendita. Si evidenzia che l’accollo semplice, in assenza di ad esione del
creditore, genera un obbligo valido tra debitore accollato e accollante, garantendo un vantaggio patrimoniale al creditore. Si contesta la qualificazione dell’accollo come elemento di simulazione e si richiama giurisprudenza che riconosce la validità di tale convenzione anche senza adesione del creditore.
Il quinto motivo, p. 24, denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 1414 e 1417 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2359 e 2967 c.c., oltre a lamentare omesso esame di fatti decisivi. Si contesta che la Corte di appello abbia attribuito valore probatorio a presunzioni non gravi, precise e concordanti, trascurando prove documentali che avrebbero escluso la simulazione assoluta. In particolare, si denuncia che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare diversi elementi: la documentazione prodotta, tra cui atti giudiziali e notarili come l’omologa del Tribunale di Nola e il verbale di conciliazione, che avrebbero dimostrato la genuinità della compravendita; la riduzione del prezzo e la dilazione del pagamento, derivanti da un accordo successivo a un contenzioso e non indice di simulazione; la separazione patrimoniale tra le società, che escludeva la confusione patrimoniale; la congruità del prezzo di vendita e le garanzie ipotecarie a tutela del creditore privilegiato; l’assenza di prove di un intento simulatorio tra le parti. Secondo il ricorso, tali omissioni avrebbero reso erronea la decisione della Corte.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente.
Essi sono da disattendere.
Conviene riprodurre gli stralci della sentenza, nelle parti censurate: l’appellante « ha omesso di prendere posizione e di sottoporre a revisione critica la complessiva valutazione formulata dal Tribunale, la quale si è sviluppata lungo una duplice considerazione, la prima, volta ad interpretare il predetto accollo (cd. interno) come ‘ estremo tentativo di occultare la realtà sottostante, data dall’inesistenza della volontà di porre in essere davvero il negozio giuridico,
oggi impugnato ‘ e la seconda diretta ad evidenziare che ‘ la convenuta non ha depositato alcuna documentazione idonea e sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento del prezzo di vendita, né a titolo di acconto né a titolo di saldo, nemmeno mediante titoli bancari o cambiari ‘ . La riduzione del prezzo di vendita non ha costituito ragione posta a base della decisione, per cui non ha senso rimproverare al primo giudice di non aver considerato le ragioni di tale ribasso del prezzo (pari al 25%), mentre è una mera petizione di principio assumere che ‘ la dilazione avrebbe comunque garantito ‘ il credito chirografario, difettando tale rilievo di ogni specificazione dell’ammontare di tale debito, ivi compresi i maturandi interessi sino all’anno 2042 (epoca finale della dilazione), senza tacere che l’argomento essenziale sul profilo attinente al prezzo, resta il rilievo che non ha costituito motivo d’appello, circa l’assenza di prova di un pagamento anche parziale dello stesso . La critica alla sentenza appellata non può limitarsi ad invocare una prova mancata, ma richiede che si alleghino (e poi si dimostri) le specifiche ragioni per le quali la pronuncia impugnata, che ha riconosciuto la sussistenza della simulazione, debba considerarsi errata, dovendo altresì sottolinearsi che diversamente da quanto opinato dalla difesa dell’appellante la simulazione ben può essere fornita tramite presunzioni » .
Da ciò si desume che la Corte ha fatto un uso corretto degli elementi probatori a propria disposizione per accertare la simulazione dell’atto di vendita e il pregiudizio ed ha considerato analiticamente e poi globalmente gli indizi emersi, non limitandosi a una valutazione atomistica, ma ricostruendo un quadro congruente con la declaratoria di simulazione. Dinanzi a ciò, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso appaiono animati dall’intenzione di sovrapporre l’apprezzamento di parte all ‘ac certamento compiuto dai giudici di merito ed espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono rigettati.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.0 00, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/11/2024.