Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
R.G.N. 29322/19
C.C. 19/12/2023
ORDINANZA
Vendita -Immobile -Simulazione assoluta -Limiti prova tra le parti -Contestazione ammissione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29322/2019) proposto da: COGNOME Barbara (C.F.: MCR CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME nel cui studio in Lamezia Terme, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1274/2019, pubblicata il 19 giugno 2019, notificata il 19 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 10 luglio 2008, NOME COGNOME conveniva, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, COGNOME Barbara, al fine di sentire dichiarare la nullità dell’atto di compravendita immobiliare concluso tra le parti con atto pubblico del 5 ottobre 2004, rep. n. 116.410, racc. n. 20.934, per simulazione assoluta, e la conseguente inefficacia, nei confronti dell’attore, della successiva vendita per atto pubblico del 12 aprile 2006, rep. n. 129.333, intercorsa tra COGNOME Barbara e COGNOME NOME, con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 30.000,00, quale prezzo incassato della seconda compravendita avvenuta.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOMECOGNOME la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande proposte.
Nel corso del giudizio era assunta la prova testimoniale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1926/2014, depositata il 5 agosto 2014, notificata il 18 settembre 2014, dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita intercorso tra NOME e COGNOME Barbara il 5 ottobre 2004 e condannava quest’ultima alla restituzione, in favore del primo, della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rigettando le residue domande.
2. -Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2014, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado COGNOME BarbaraCOGNOME la quale lamentava: 1) la violazione degli artt. 1417 e 2724 c.c. relativamente all’ordinanza istruttoria in prime cure di ammissione della prova testimoniale richiesta dall’attore; 2) il difetto di motivazione sull’ammissibilità della prova nonché l’erronea valutazione delle prove assunte.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione NOME COGNOME il quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell’appello proposto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’appellante, nel giudizio di primo grado, non aveva richiesto la revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove, neanche in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la questione si appalesava improponibile in sede di gravame; b ) che la simulazione assoluta dell’atto di vendita concluso tra i coniugi trovava il suo fondamento nella copiosa documentazione prodotta dall’attore, come corroborata dalla prova testimoniale espletata, elementi probatori dai quali era emerso che l’immobile in questione era di proprietà di NOME e non era mai uscito dalla sua sfera giuridica e dalla sua disponibilità; c ) che, infatti, da tali prove era emerso che il NOME aveva acquistato l’immobile dai coniugi NOME, con atto di acquisto del 29 marzo 2004, che la provvista
finanziaria necessaria per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile era stata fornita allo stesso NOME mediante accensione di un mutuo fondiario ipotecario, che il NOME aveva proceduto alla ristrutturazione dell’immobile provvedendo al pagamento dell’impresa appaltatrice, che lo stesso NOME aveva trasferito l’immobile alla moglie ai fini di poter usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione coniugale; d ) che la valenza simulatoria dell’accordo era riscontrata altresì dalla misura irrisoria del prezzo convenuto di euro 10.710,00 nonché dal mancato versamento di alcuna somma per l’acquisto di tale bene, oltre che dalla permanenza del mutuo in capo al venditore, dalla persistenza del possesso del bene in testa al venditore, dall’intestazione a nome del venditore del contratto di fornitura di energia elettrica e dall’acquisto, sempre a suo nome e spese, di arredi e materiali per la casa, oltre che dalla ricerca, sempre a cura del NOME, di un acquirente del bene attraverso l’agenzia di mediazione cui si era rivolto e dal procacciamento, sempre su sua iniziativa, di un conduttore prima che si perfezionasse la vendita.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi
sull’inammissibilità della prova testimoniale della simulazione assoluta del contratto di vendita concluso tra le parti, eccezione spiegata in primo grado, senza che essa avesse richiesto l’uso di formule sacramentali, avendo la convenuta sostenuto che il trasferimento della proprietà a titolo oneroso avesse costituito la causa degli atti pubblici contestati e che il trasferimento della somma di euro 30.000,00, quale prezzo della compravendita oggetto del secondo trasferimento, dal conto della Macrì a quello del coniuge, fosse stato il portato di un’attività illecita posta in essere dal NOME sul conto della moglie, tanto da indurre la Banca popolare di Crotone a provvedere allo storno di tale somma mediante annullamento delle operazioni di bonifico poste in essere illegittimamente dal NOME.
Al riguardo, l’istante obietta che, con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. aveva dedotto che le prove testimoniali articolate da controparte non avevano alcuna attinenza con i fatti di causa.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c. e della violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c., per avere la Corte territoriale confermato l’integrazione di una simulazione assoluta dell’atto di vendita intercorso tra le parti il 5 ottobre 2004, benché mancasse la contro-scrittura, la quale, pur non essendo rilevante ai fini della simulazione, avrebbe assunto rilievo tra le parti ai fini della prova.
Con l’ulteriore corollario che, nei confronti dei terzi, il contratto simulato avrebbe prodotto comunque effetti, se la
trascrizione della domanda di simulazione non fosse avvenuta prima della trascrizione dell’acquisto.
Osserva, ancora, la ricorrente che, quand’anche si fosse potuto ritenere che l’eccezione in ordine alla inammissibilità dell’assunzione dei mezzi di prova costituendi non fosse stata sollevata nel giudizio di prime cure, all’evidenza, comunque, tale obiezione era stata proposta con i motivi del gravame.
-I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
E tanto perché le censure esposte non resistono al rilievo del giudice del gravame secondo cui, a fronte della dedotta inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare tra le parti la simulazione assoluta del contratto di vendita, tale eccezione, in quanto formulata solo con i motivi di appello, era, a sua volta, inammissibile, in quanto, rispetto alla prescrizione di cui all’art. 1417 c.c., sarebbe stato onere della parte eccepire tale inammissibilità prima della delibazione sulla sua ammissione e all’esito della successiva ammissione e assunzione.
Ed invero, le limitazioni poste all’ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica, con la conseguenza che la loro violazione non solo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24538 dell’11/08/2023; Sez. 3, Sentenza n. 3177
del 05/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 551 del 19/01/2000; Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 22/05/1997).
Sicché l’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime delle preclusioni ordinarie per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6312 del 02/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014; Sez. 2, Sentenza n. 11771 del 21/05/2007).
Applicando siffatti principi al caso in esame, si rileva che, per stesso riconoscimento della ricorrente, contro l’ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, nessuna eccezione di nullità per il divieto di cui all’art. 1417 c.c. è stata avanzata, neanche a seguito dell’assunzione della prova e all’atto della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Ed invero, la mera contestazione dell’esistenza di una fattispecie di simulazione -così come la mera contestazione della formulazione delle prove avversarie, in quanto reputate genericamente irrilevanti -on equivalgono alla proposizione di una specifica eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di cui all’art. 1417 c.c.
Con l’effetto che l’eccezione formulata per la prima volta solo con i motivi di appello è stata correttamente considerata tardiva.
4. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda