Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29762-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (quale Assuntore del Concordato di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale apposta in atti.
-ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. NOME COGNOME, prof. NOME COGNOME, NOME COGNOME e prof. NOME COGNOME, come da procura in atti.
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 31.5.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Il presente giudizio trae origine dall’opposizione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE, formulata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso depositato in data 27 gennaio 2005, mediante la quale si chiedeva l’ammissione al passivo del complessivo importo di Euro 44.990.822,14 (ovvero, in subordine, di Euro 36.743.758, 06), pari al credito derivante da undici contratti derivati stipulati da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, succursale di Londra, nel periodo antecedente l’apertura dell’amministrazione straordinaria, e dichiarati risolti in data 22 dicembre 2003.
Il Tribunale di Parma decideva l’opposizione pronunciando due sentenze:
(i) con la sentenza n. 842/2012 il Tribunale accoglieva l’opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai cinque contratti analizzati dal Tribunale, disponendo l’ammissione al passivo di RAGIONE_SOCIALE in a.s. del credito di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 4.642.747,82, in via chirografaria (sentenza definitiva);
(ii) con riferimento agli altri sei contratti derivati, la sentenza n. 697/2010 del Tribunale di Parma accoglieva l’eccezione revocatoria formulata in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE ex art. 67, comma 2, l. fall. e, per l’effetto,
rigettava l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE.
Più in particolare, il Tribunale, accogliendo la revocatoria in via breve ex art. 67, c. 2, l. fall., revocava i seguenti contratti stipulati fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE: (1) opzione su valuta estera del 21 febbraio 2003; (2) opzione di valuta estera del 3 novembre 2002; (3) cross currency swap del 11 agosto 2003; (4) tax equalization swap del 22 settembre 2003; e non ammetteva al passivo ‘ il costo di sostituzione di tali contratti’.
RAGIONE_SOCIALE impugnava questa seconda la sentenza (n. 697/2010) presso la Corte d’Appello di Bologna.
Con sentenza n. 1279/2017, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 697/2010 del Tribunale e disponeva l’ammissione del credito di RAGIONE_SOCIALE per Euro 33.029.294,97 al passivo della RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Più in particolare, la Corte d’appello: (a) accertava l’infondatezza della domanda di revoca dei contratti derivati formulata da RAGIONE_SOCIALE ex art. 67, comma 2, l.fall., per non essere stata provata la cd. scientia decoctionis in capo a RAGIONE_SOCIALE e in quanto era stata, al contrario, dimostrata la inscientia decoctionis , posto che “il concreto svolgimento dei rapporti tra le parti esclude che RAGIONE_SOCIALE avesse la piena consapevolezza dell’insolvenza del gruppo RAGIONE_SOCIALE” (cfr. sentenza d’appello, p. 25 e ss.); e (b) accertava l’inammissibilità della domanda di revoca dei medesimi contratti ex art. 67, comma 1, l. fall., in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato appello incidentale avverso i capi delle sentenze del Tribunale di Parma (nn. 697/2010 e 842/2012), che avevano implicitamente rigettato tale domanda e, in ogni caso, affermato l’infondatezza della domanda (cfr. sentenza d’Appello, pp. 52-53).
3.2 In ordine alla prima statuizione e per quanto qui ancora di interesse, la Corte d’appello di Bologna evidenziava che: (i) gli articoli di stampa apparsi all’indomani del report Merrill Lynch non avevano mai posto in dubbio l’esistenza della cassa della società; (ii) l’insussistenza della liquidità dichiarata da RAGIONE_SOCIALE era un’ipotesi inconcepibile (e mai concepita dai suoi interlocutori), rappresentando anzi uno dei più eclatanti sistematici falsi posti in essere dagli ex vertici del gruppo; (iii) la circostanza che RAGIONE_SOCIALE mantenesse elevati livelli di indebitamento, pur a fronte dell’ingente liquidità dichiarata, non avrebbe potuto costituire un campanello d’allarme perché questa strategia corrispondeva a quella di altri importanti operatori del settore; (iv) l’andamento del titolo non poteva essere considerato un elemento in sé significativo in considerazione della fiducia di cui i titoli RAGIONE_SOCIALE avevano continuato a godere nel mercato fino al tracollo definitivo; (v) le comunicazioni contenute nelle varie email sull’andamento del titolo e sul rating non rappresentavano indice sicuro di insolvenza nello scenario descritto; (vi) gli istituti di credito non avevano l’onere di interpretazione critica dei bilanci del debitore, ma solo quello di un’attenta lettura; (vii) era condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale di Milano secondo cui la situazione di dissesto del gruppo RAGIONE_SOCIALE era divenuta percepibile solamente con le vicende del 10 dicembre 2003 : l’ 8 dicembre le obbligazioni non
venivano rimborsate, RAGIONE_SOCIALE comunicava l’intenzione di predisporre un piano di ristrutturazione e le azioni erano sospese; (viii) neppure la Consob si era accorta della situazione; (ix) le ingenti perdite subite dalle banche deponevano per la mancata conoscenza della situazione di insolvenza; (x) rispetto allo specifico rapporto CitiBank/RAGIONE_SOCIALE le email in atti più significative non dimostravano con chiarezza la conoscenza da parte di CitiBank dello Stato di insolvenza; (xi) RAGIONE_SOCIALE aveva maturato un’ esposizione creditoria di 435 ml di euro, sostanzialmente senza garanzie; (xii) la conoscenza dello stato di decozione non emergeva neppure dall’esame delle molteplici operazioni poste in essere fra le parti; (xiii) non vi era, dunque, prova della scientia decoctionis intesa quale conoscenza effettiva, occorrendo così ammettere al passivo della procedura l’importo equivalente al costo di sostituzione dei derivati.
La sentenza, pubblicata il 31.5.2017, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE (quale Assuntore del Concordato di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria) con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE N.A. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 c.c. e/o l’omesso esame di un fatto noto e decisivo, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la prova della scientia decoctionis in capo a RAGIONE_SOCIALE, con un’asserita violazione delle norme che regolano il ragionamento presuntivo.
1.1 La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la Corte d’Appello ha escluso che vi fosse prova della scientia decoctionis di RAGIONE_SOCIALE, ed eccepisce, più in particolare: (a) la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2729, comma 1, c.c. e 67, comma 2, l. fall.; e (b) l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 1.2 Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe mal applicato l’art. 2729 cod. civ., poiché ha omesso di considerare un “complesso di fatti” noti,
rilevanti ai fini del ragionamento presuntivo e idonei a dimostrare il fatto ignoto, i.e. la scientia decoctionis in capo alla banca all’epoca della conclusione dei contratti derivati, e segnatamente: (a) l’esistenza di un “risalente, perdurante e continuativo rapporto consulenziale” tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; e (b) il fatto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano cooperato in operazioni di finanza strutturata “finalizzate a consentire un rilevante afflusso di nuove risorse in modo indiretto, occultando la reale natura dei debiti derivanti dai nuovi apporti e così senza appesantire i bilanci ” (cioè, le operazioni di cartolarizzazione, di associazione in partecipazione e la cd. operazione Citicorp).
1.3 Sostiene la ricorrente che il “complesso” dei predetti fatti noti sarebbe dimostrato dai documenti prodotti e, in particolare, dalla sentenza di patteggiamento in atti.
Con il secondo mezzo si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui sarebbe stata erroneamente dichiarata inammissibile, in violazione degli artt. 67, comma I, 98 e ss. l.fall. 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 e n. 4 c.p.c., l’eccezione alternativa ex art. 67, comma 1, l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione allo stato passivo, perché (a) non inserita in apposito appello incidentale; e perché (b) l’esame nel merito dell’eccezione confliggerebbe con il divieto di reformatio in pejus nel giudizio di opposizione rispetto allo stato passivo predisposto dal giudice delegato.
Ritiene il Collegio che le questioni prospettate dalle parti in relazione al primo motivo di doglianza meritino un approfondimento tramite la discussione in pubblica udienza, anche in relazione ai principi affermati da questa Corte con il precedente Sez. Un. n. 1785/2018, con riferimento ai limiti di ricorribilità in cassazione della dedotta violazione dell’art. 2729 cod. civ. nella materia della prova indiziaria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 23.4.2024