Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 125 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12808/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, PEC: EMAIL -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), PEC: EMAIL -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1832/2021 depositata il 10/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Roma, adito da RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha rigettato sia la domanda di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. del pagamento di € 18.581,05 effettuato dalla società in bonis in favore di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) -in quanto ritenuto effettuato in realtà in favore di RAGIONE_SOCIALE, cui erano state cedute le relative fatture, come da sua dichiarazione del 28.12.2012 -, sia la domanda di indebito ex art. 2033 c.c. formulata in primo grado dopo che la convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che non vi fosse stato un duplice pagamento.
1.1. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ed ha confermato la decisione, sia pure per diverse ragioni. In particolare: ha escluso la configurabilità di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., trattandosi di un pagamento avvenuto non già sine titulo , bensì a saldo corrispettivo di alcune forniture di merce; ha accertato che il pagamento era avvenuto in realtà in favore di RAGIONE_SOCIALE, come da corrispondente risultanza contabile; ha in ogni caso confermato il rigetto della domanda di revoca di tale pagamento, ex art. 67, comma 2, l.fall., per mancanza di prova della scientia decoctionis in capo all’ accipiens RAGIONE_SOCIALE.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denunzia la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 1 comma 17 L. 228/12 nonché dell’art. 112 c.p.c. », poiché la corte territoriale avrebbe sostanzialmente accolto i tre motivi di appello, senza però riformare la sentenza di primo grado e quindi mantenendola in vita quanto alle spese legali, poste a carico del l’appellante a nche in secondo grado.
2.2. -Il secondo mezzo deduce la « violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 2033 c.c., nonché degli artt. 115, 324 c.p.c. e 2733 c.c. », per avere la corte d’appello escluso l’ipotesi di indebito e x art. 2033 c.c. in
assenza di pagamento sine titulo , pur essendo incontestato che il pagamento di € 18.581,05 ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, come da sua dichiarazione del 28.12.2012, riguardasse le stesse fatture oggetto di bonifico in favore di RAGIONE_SOCIALE, con duplicazione del relativo pagamento.
2.3. -Il terzo motivo lamenta la « violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 67 comma 2 LF nonché degli artt. 27272729 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. », sul rilievo che in realtà la prova della scientia decoctionis risulterebbe dal fatto non contestato della ricezione da parte di RAGIONE_SOCIALE, nell’aprile 2009 , della comunicazione di RAGIONE_SOCIALE circa lo stato di crisi in cui già all’epoca versava .
-Tutti i motivi risultano inammissibili.
3.1. -Il primo muove da una travisata lettura della decisione di secondo grado, che è e resta di rigetto dell’appello, a prescindere dalle diverse ragioni di conferma della decisione del tribunale.
3.2. -Anche la censura veicolata dal secondo mezzo manca di riferibilità alla decisione impugnata, poiché -a prescindere dalla effettiva applicabilità dell’art. 2033 c.c. non solo al caso di pagamento sine titulo, ma anche a quello di cd. indebito soggettivo ex latere accipientis , che si sarebbe verificato ove il pagamento fosse stato fatto, nella conoscenza della cessione, sia al cedente che al cessionario -a risultare decisivo, e non sindacabile in questa sede, è l’a ccertamento della corte d’appello sul l’efficacia probatoria dell’estratto conto relativo al pagamento effettuato a RAGIONE_SOCIALE, e sulla inesistenza di un duplice pagamento per la ritenuta inidoneità della dichiarazione proveniente dal terzo cessionario (RAGIONE_SOCIALE).
Quanto a quest’ultimo, se è vero che sembrerebbe trattarsi di fatto non contestato da RAGIONE_SOCIALE (ma in linea con l’unicità del pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE affermata dal tribunale), è pur vero che, venuta meno, nel decisum della corte territoriale, l’asserita duplicazione di pagamento, cade sotto questo profilo anche l’ipotesi dell’indebito ex art. 2033 c.c.
3.3. -L’inammissibilità del terzo motivo deriva innanzitutto dal difetto di autosufficienza, poiché, ai fini della evocata violazione del principio di non contestazione, il ricorso per cassazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate
come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. ( ex multis , Cass. 15058/2024).
Peraltro, sebbene nella sentenza d’appello non siano menzionate né la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE dell’aprile 2009 , né le risultanze del Registro imprese, tuttavia, nel decidere, i giudici di secondo grado fanno esplicito riferimento «agli elementi sulla cui rilevanza si insiste in questa sede di gravame», e dallo stesso ricorso (v. pag. 15, 16, 19) sembrerebbe che solo i due predetti aspetti fossero stati dedotti in primo grado, mentre per il riferimento alle RAGIONE_SOCIALE di recupero di altri creditori (v. pag. 21 ricorso) difetta il presupposto della decisività.
In secondo luogo, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( ex pluribus , Cass. Sez. U, 8053/2014).
In ogni caso, le censure ridondano nel merito, essendo noto che l’ elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., ossia la cd. scientia decoctionis in capo all’ accipiens -da intendersi come effettiva conoscenza, e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) -è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato, tanto più che la scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., così come l’apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, non censurabile attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella decisione impugnata (Cass. 27080/2023, 12874/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017).
-Per completezza va respinta l’eccezione di improcedibilità del controricorso, sollevata in memoria dal ricorrente, in quanto dagli atti risulta che il deposito del controricorso sia tempestivamente avvenuto in forma cartacea, per quanto poi ripetuto in modalità telematica.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente