Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 123 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t. COGNOME COGNOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 22-05-2025 del Tribunale di Caltanisetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 19 aprile 2025, il giudice monocratico di RAGIONE_SOCIALE ri gettava l’istanza di dissequestro avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE, custode dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME, indagato dei reati ex art. 1161 del R.D. n. 327 del 1942 e 256, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritti per avere, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, arbitrariamente occupato un’area demaniale di circa 1.600 m q. presso la banchina nord del porto rifugio di RAGIONE_SOCIALE, depositando in modo incontrollato in un capannone rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.
Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Caltanisetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare reale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , disponeva la restituzione alla predetta RAGIONE_SOCIALE dell’area recintata esterna al fabbricato insistente presso la banchina nord, confermando invece il sequestro del fabbricato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, oggetto di doglianza è l’inosservanza degli art. 321 cod. proc. pen. e 49 del R.D. n. 327 del 1942, evidenziandosi che , in base a quest’ultima norma, trascurata dai giudici cautelari, non è necessaria alcuna prova sulla titolarità del bene, essendo assodato che l’area demaniale occupata sine titulo dall’indagato e tutti gli immobili non amovibili in ess a insistenti sono ex lege di proprietà dello Stato. Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa è costante nel rimarcare la tempora neità e la precarietà dell’occupazione dei beni demaniali da parte del concessionario, stante il principio di inalienabilità del demanio pubblico. Dunque, non essendo più il bene demaniale nella disponibilità dell’indagato COGNOME, essendone stata affidata la custodia alla ricorrente, non può ritenersi legittima la mancata restituzione all’avente diritto .
Con il secondo motivo, la difesa deduce l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale, nell’escludere la restituzione del fabbricato, si sarebbe prodigato in osservazioni estranee alle ragioni sulle quali era chiamato ad esprimersi, omettendo di considerare che, per poter eseguire le attività di smaltimento dei rifiuti all’interno del fabbricato, di pulizia delle aree circostanti e di ripristino dei luoghi, occorre mettere in sicurezza il fabbricato medesimo, richiedendo qualunque di queste attività un’adeguata programmazione .
3.1. Con memoria trasmessa il 1° ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre richiaRAGIONE_SOCIALE, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ‘ errores in iudicando ‘ o ‘ in procedendo ‘, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di parziale dissequestro.
2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici della impugnazione cautelare hanno rimarcato come fosse incontroverso e documentalmente provato che l’area in questione fosse di proprietà della Pubblica Amministrazione, per cui l’area esterna al fabbricato è stata restituita all’RAGIONE_SOCIALE , posto che i rifiuti depositati in modo incontrollato si trovano nel fabbricato e non nell ‘ area circostante. Il fabbricato insistente nell ‘ area demaniale non è stato invece restituito alla ricorrente, non essendo stata accertata l ‘ effettiva titolarità del fabbricato, posto che allo stato è ancora in corso l ‘ accertamento di responsabilità dell ‘ indagato COGNOME in ordine ai reati a lui provvisoriamente ascritti. Le esigenze cautelari sottese all ‘ imposizione della cautela reale sono state dunque ritenute ancora ravvisabili, stante la persistente presenza dei rifiuti nel fabbricato, essendosi a ciò aggiunto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sebbene nominata custode da quasi un anno, non si è attivata per proporre attività di ripristino dello stato dei luoghi, iniziative che prescindono dal mantenimento del vincolo, o che comunque possono essere eventualmente soddisfatte anche con un dissequestro temporaneo del fabbricato, finalizzato alla rimozione dei rifiuti in esso ancora contenuti.
2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere ulteriormente sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto alla necessità del permanere del vincolo reale sul solo fabbricato dove sono ancora presenti i rifiuti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizioni investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità, si muovono sostanzialmente nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME