Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27214  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19735/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  e NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE)  giusta  procura  speciale  in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Firenze n.  258/2019 depositata il 5/2/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pisa, con sentenza in data 10 aprile 2012, accoglieva la domanda di revoca presentata dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE  nei  confronti  della  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  s.p.a.  e dichiarava inefficaci le rimesse solutorie effettuate dall a fallita per €
103.238,57 e la cessione di un credito di € 25.100, condannando la banca alla restituzione di complessivi € 128.338,57 oltre accessori e spese.
La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell’appello presentato da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e con intervento nel giudizio di impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, in veste di assuntore del concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Pisa, osservava che il primo giudice aveva individuato la causa del dissesto nel consistente calo dei ricavi risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006, senza analizzare il comportamento tenuto dalla banca, alla luce delle competenze tecniche di cui disponeva, nel diagnosticare la crisi d’impresa.
Riteneva,  in  particolare,  che  il  fatto  che  la  banca,  dopo  aver esaminato il bilancio, avesse mantenuto o concesso credito significasse che l’insolvenza non era percepibile o che la valutazione compiuta  era  stata  errata  e  non  professionale,  escludendo,  di conseguenza, la conoscenza effettiva del dissesto in capo all’appellante.
Sosteneva  che  ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare il concetto di insolvenza non poteva essere confuso con la mera difficoltà economica, rilevando poi che gli elementi di prova offerti dalla curatela a comprova del requisito sogge ttivo dell’azione risultavano  del  tutto  insufficienti, dato  che  il  bilancio relativo all’esercizio  1996 denotava una situazione di difficoltà, ma non di irreversibile dissesto.
Osservava, inoltre, che l’operazione di finanziamento compiuta dai soci per ripianare le perdite palesava la loro fiducia nella possibilità di risollevare le sorti della compagine.
Giudicava,  pertanto,  che  la  banca  non  avesse  avuto  percezione dell’insolvenza nel periodo rilevante ai fini di causa o che, comunque, mancassero seri elementi indiziari in tal senso e, di conseguenza, in
totale riforma della decisione impugnata, rigettava l’azione revocatoria introdotta.
 RAGIONE_SOCIALE,  terzo  assuntore  del  concordato  fallimentare omologato nelle  more  del  giudizio  di  appello,  ha  proposto  ricorso avverso  questa  decisione,  pubblicata  in  data  5  febbraio  2019, prospettando  tre  motivi  di  doglianza,  ai  quali  ha  resistito  con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, comma 1, cod. civ. e 67, comma 2, l. fall. nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, in ragione: i) dell’errata valutazione delle risultanze del bilancio 1996, da cui emergeva una situazione non di difficoltà ma di irreversibile dissesto, dato che l’intero attivo cir colante era largamente inferiore alle passività esigibili entro l’anno; ii) del contrasto della sentenza impugnata con le conclusioni del C.T.U. e del giudice di primo grado, derivato dal paragone con società non meglio specificate che continuavano a operare sul mercato; iii) dell’omessa considerazione della qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta.
La  Corte  distrettuale -aggiunge  la  ricorrente -nel  prendere  in esame  i  singoli indizi, ha  attribuito agli stessi un  significato irrazionale e palesemente contrario al senso comune e, comunque, ha  omesso  di  procedere  a  un  apprezzamento  complessivo  degli elementi acquisiti agli atti.
La  decisione  impugnata,  inoltre,  si  è  preoccupata  di  verificare  la sussistenza  di  uno  stato  di  insolvenza  in  palese  contrasto  con  il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui una simile condizione  del  debitore  nel  periodo  sospetto  è  oggetto  di  una
presunzione iuris  et  de  iure derivante  dalla  stessa  apertura  della procedura concorsuale.
4.2 Il secondo mezzo prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, comma 1, cod. civ. e 67, comma 2, l. fall., perché la Corte distrettuale, nell’escludere la scientia decoctionis in ragione dell’avvenuta ricapitalizzazione della società da parte dei suoi soci, non ha tenuto conto delle particolari capacità della banca, quale operatore economico qualificato, a valutare l’effettivo impatto dell’operazione di rifinanziamento della compagine poi fallita, privilegiando, inoltre, l’atteggiamento psicologico dei soci della compagine debitrice piuttosto che avere riguardo a quello del creditore.
4.3 Il terzo motivo assume, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,  la  violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  2727  e  2729, comma  1,  cod.  civ.  e  67,  comma  2,  l.  fall.,  perché  la  decisione impugnata non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità  secondo  cui  la  concessione  di  un  ulteriore  credito  al debitore non costituisce una circostanza di per sé inconciliabile con la conoscenza dello stato di insolvenza del medesimo.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sostenendo che il giudice di merito ha fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta
che  non  si  presta  ad  essere  ricondotta  sotto  tale  contenuto,  cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con  riferimento  a  questo  profilo,  la  gravità  allude  a  un  concetto logico, generale o speciale (cioè, rispondente a principi di logica in genere  oppure  a  principi  di  una  qualche  logica  particolare,  per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime  nient’altro  che  la  presunzione  si  deve  fondare  su  un ragionamento probabilistico (per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B).
La precisione esprime l’idea  che  l’inferenza  probabilistica  conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
Ora, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Questa Corte, pertanto, può essere investita, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione, cioè un’inferenza che non lo sia,  o  sotto  un  profilo  logico  generale  ovvero  sotto  il  particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi; la stessa conclusione vale anche per il controllo di requisiti della precisione e della concordanza.
Occorre però, come precisato più di recente da Cass. 10240/2025, che vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale intesa quest’ultima, secondo la migliore teoria epistemologica, come produzione di una proposizione come conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta – per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati, dell’integrazione del viz io di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
5.2 La Corte d’appello ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla banca nella gestione del rapporto con la cliente, concedendo nuovo credito anziché revocando gli affidamenti, costituisse un elemento indiziario ‘dirimente’ per escludere la scientia decoctionis .
Una simile valutazione contrasta con quanto già affermato, da tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte, Cass. 17049/2007), secondo cui la concessione di un ulteriore credito al debitore non è circostanza di per sé inconciliabile con la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore medesimo, potendo trovare fondamento sia nella speranza che quest’ultimo, per effetto del finanziamento, superi la crisi economica (cfr. Cass. 18/1987, Cass. 5645/1979, Cass. 3291/1977), sia nell’offerta di garanzie che escludano l’assunzione di rischi e possano essere utilizzate anche come mezzi di pagamento per la riduzione della precedente esposizione del debitore (Cass 12556/2004, Cass 4759/2002).
La scelta del creditore di dare continuità al rapporto commerciale è dunque, e all’evidenza, elemento privo del carattere della precisione, perché può collegarsi anche a valutazioni differenti, quali l’aspettativa di rientro dall’esposizione debitoria ovvero il superamento della stessa crisi economica.
5.3 La Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare anche l’operazione di  rifinanziamento  compiuta dai soci per ripianare le perdite nella primavera del 1997.
Un simile elemento di fatto è però, in maniera altrettanto evidente, privo del carattere di gravità.
Invero, posto che l’art. 67, comma 2, l. fall. condiziona l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell’ accipiens e non di altri soggetti, la scientia decoctionis non può essere esclusa solo perché, nel corso del rapporto, si sia tenuto conto delle aspettative degli organi sociali e/o dei soci della compagine successivamente dichiarata fallita, giacché la banca ha disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentirle di verificare, in modo autonomo e tecnicamente qualificato, il carattere realistico di tali aspettative, di per sé inidonee ad essere oggetto di valutazione nella ricerca degli indizi dello stato d’insolvenza (Cass. 26061/2017).
Il quadro degli elementi indiziari da valutare ai fini di accertare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore non può prescindere dalle qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore, cosicché, ove questi sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori (Cass. 19894/2005).
5.4  La  Corte  distrettuale  ha  poi  erroneamente  rilevato  che  gli elementi  di  prova  offerti  dalla  curatela  a  comprova  del  requisito soggettivo  dell’azione  risultavano  del  tutto  insufficienti,  perché denotavano  una  situazione  di  mera  difficoltà  economica  ma  non d’irreversibile dissesto.
Infatti, nel caso in cui sia proposta un’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., lo stato di insolvenza del debitore nel
cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell’esecuzione dell’atto revocando, mentre il convenuto, dall’altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d’ufficio dal giudice del merito (cfr. Cass. 11357/2023, Cass. 6575/2018, Cass. 803/2016, Cass. 4559/2011).
L’accoglimento del ricorso principale è quindi inevitabile, e l’accoglimento assorbe il motivo di ricorso incidentale proposto dalla controricorrente.  La  quale  difatti  semplicemente  si  duole, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’omessa pronuncia ad opera della  Corte  distrettuale  sulla  domanda  di  restituzione  svolta  dalla banca  rispetto  a  quanto  pagato  alla  controparte  a  seguito  della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso  principale,  dichiara  assorbito  il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 23 settembre 2025.
Il Presidente