Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14381/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CINDIRIZZOO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 77/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. n. 20033 del 14.6.2017 (rettificata con delibera nr. 20057 del 6.7.2017) Consob ha applicato a NOME COGNOME, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 18 aprile 2009 al 26 aprile 2014, la sanzione pecuniaria di euro 140.000,00 (così determinata per effetto del cumulo giuridico tra le diverse sanzioni) per la violazione delle norme di seguito indicate:
a ) violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-31 dicembre 2015);
b ) violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei ‘trasferimenti tra privati’ delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione che avevano condotto ad un’alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela (periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015);
c ) violazione dell’art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di gestione degli ordini dei clienti e tenuto comportamenti
contrari a correttezza, diligenza e trasparenza (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-10 febbraio 2015);
d ) violazione dell’art. 21, comma l, lett. d, del TUF e dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE/Consob del 29 ottobre, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-18 aprile 2015);
NOME COGNOME ha impugnato la delibera ed il giudice di merito ha rigettato l’impugnazione disattendendo, preliminarmente, diverse questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione.
In particolare la Corte d’appello ha respinto la richiesta di concessione di termini per note di replica avendo la parte avuto modo di produrre documenti e replicare alle difese Consob nel corso della discussione orale; è stata esclusa la violazione del principio di ne bis idem, per essere il ricorrente indagato per i medesimi fatti nell’ambito del procedimento penale n. 60908/14, non avendo, diversamente da quanto ritenuto dal COGNOME, gli illeciti in oggetto natura sostanzialmente penale, non essendo equiparabili alle sanzioni di cui all’art. 187 -ter TUF; è stata esclusa altresì la violazione del principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689 del 1981, con riferimento al provvedimento sanzionatorio adottato dalla banca d’RAGIONE_SOCIALE, considerata la ripartizione di competenze riservate dalle disposizioni di legge a Consob ed a Banca d’RAGIONE_SOCIALE. È stata richiamata al riguardo Cass. n. 1299 del 2008.
In relazione alla dedotta violazione del favor rei si è poi escluso che le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58/1998 potessero applicarsi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE alla luce del contenuto dell’art. 6 del citato d.lgs. n. 72 /2015.
Quanto al merito, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente responsabile delle violazioni ascritte, sotto il profilo procedurale per non aver predisposto adeguate procedure per valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza delle operazioni, con riguardo alle modalità di profilatura della clientela e alla mancanza di presidi procedurali volti a tracciare le modalità di relazione con la clientela in termini oggettivi idonei ad impedire condotte elusive, in relazione alle procedure disciplinate dal manuale operativo MIFIDDirettiva sull’investimento, adottato nell’agosto 2010.
Si è infatti appurato che in occasione dell’aumento di capitale del 2014 la banca ha fatto uso dell’applicativo informatico IAC, procedura di tipo gestionale-operativo in forza della quale la valutazione di adeguatezza è risultata non accompagnata da funzionalità bloccanti e pertanto inidonea ad evitare anomalie comportamentali.
La stessa banca ha ammesso di non aver adottato la diversa e più rigorosa procedura ARS.
Per quanto concerne poi la profilatura della clientela, è emerso che la banca non avesse sottoposto ad una verifica di coerenza, né interna né esterna, le risposte fornite dal cliente.
E’ stato quindi affermato che, sia in relazione ai dati relativi all’aumento di capitale del 2014 che a quelli relativi alla collocazione delle obbligazioni riservate ai soci, la procedura adottata dall’intermediario è risultata del tutto inidonea a realizzare un corretto inquadramento della clientela; di fatto vi è stata un’autonoma gestione da parte degli operatori delle modalità di interrelazione con la clientela, svolta con modalità del tutto discrezionali e pertanto non idonea ad evitare rischi di non conformità delle decisioni adottate all’interesse effettivo del cliente.
La procedura utilizzata non ha, quindi, consentito di verificare il verso dell’operazione e dunque la correttezza del regime (adeguatezza o appropriatezza) cui l’operazione era sottoposta.
L’addebito per violazione procedurale, anche sotto il profilo temporale è stato sorretto da ogni presupposto in presenza di carenze risalenti al periodo della carica rivestita, anteriore all’aumento di capitale del 2014.
Il giudice di merito ha quindi ritenuto sussistere la colpa del ricorrente affermando che ‘a parte la figura del tutto apicale dell’odierno ricorrente, per molti anni Presidente del consiglio di amministrazione della banca, mette conto di rimarcare che le carenze già segnalate da Consob (e già sfociate in un provvedimento sanzionatorio) non consentono di dubitare della colpevole ed ingiustificata inerzia degli amministratori, sebbene non esecutivi, a fronte di procedure lacunose ed irregolari, specie avuto riguardo all’urgente necessità di revisione delle stesse in vista delle iniziative straordinarie indispensabili per il rafforzamento patrimoniale della banca, i cui bilanci avevano registrato perdite a far tempo dall’esercizio 2012’.
È stato invece escluso il profilo comportamentale della violazione per essere temporalmente collocato durante l’aumento di capitale del 2014.
In relazione alla seconda contestazione (comportamenti irregolari nei trasferimenti tra privati delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione, periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015) , ne è stata esclusa la paventata indeterminatezza in quanto il nucleo fattuale delle contestazioni era stato ben individuato in relazione alle singole condotte e ciò era ulteriormente avvalorato dalla adeguata difesa che
il ricorrente aveva potuto svolgere dimostrando di aver esattamente colto l’addebito a lui mosso.
Si è rimarcato che l’art. 21 altro non costituisce se non una specificazione, nel settore dell’intermediazione finanziaria, delle ordinarie regole civilistiche di condotta in tema di svolgimento di trattative e nella formazione del contratto dall’art. 1337 c.c. e va correlata all’osservanza dei principi e concetti fondamentali non opinabili ed ineludibili specie da parte di soggetti particolarmente qualificati.
È risultato provato l’ingerimento della banca nei ‘trasferimenti fra privati’, che in quanto tali -non dovrebbero prevedere un ruolo di intermediazione della banca e in ordine ai quali, al contrario, era risultato un ruolo proattivo dell’intermediario, motivato dall’esigenza di aiutare la liquidità del titolo.
Peraltro, lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva approvato lo scambio tra privati, ad es. nella seduta del 14 gennaio 2014. A ciò si è stato aggiunto come era emerso che i consiglieri stessi, i quali giungevano in assemblea sostanzialmente disinformati sull’ordine del giorno non avevano potuto ‘verosimilmente a compiere concrete verifiche in ordine ai trasferimenti in quel modo attuati’. Si è infine evidenziato l’esito, confermativo, del rapporto NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 2015.
Ancora è stata ritenuta provata la colpa del consiglio di amministrazione, inerte dinanzi alle prassi formatesi caratterizzate da ampia discrezionalità ed oggetto di sempre più numerosi reclami della clientela. Circostanze che non potevano ritenersi ignote al Consiglio stesso.
Si è inoltre osservato come il Consiglio era inoltre in condizione di soppesare l’estrema rilevanza del fenomeno dei finanziamenti cd. operazioni baciate, disposti tra l’altro in violazione dell’art. 2358 c.c. quanto meno fin dal novembre 2013.
Al riguardo il giudice di merito ha osservato che ‘la questione dei finanziamenti cc.dd. baciati rappresentava un punto problematico e certamente noto alla banca e ai suoi esponenti almeno dalla fine del 2013 è dato che risulta pianamente dalla considerazione che sin dal novembre 2013 la Banca d’RAGIONE_SOCIALE aveva segnalato che vi era un finanziamento di azioni per un controvalore di euro 157 mln’ e che l’ampliamento dell’azionariato era stato sostenuto anche attraverso la concessione di finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni proprie.
Le analisi svolte in sede ispettiva avevano quindi fatto emergere, anche nel periodo di carica del ricorrente, una correlazione fra la concessione di finanziamenti e l’adesione all’aumento di capitale, condotte che si sono realizzate in un contesto caratterizzato da spinte commerciali strutturate e pervasive, finalizzate ad assicurare il buon esito dell’operazione di rafforzamento.
È stata ritenuta sussistente la contestazione anche in relazione alle iniziative commerciali poste in essere dalla banca con riferimento alle lettere di garanzia (di rendimento garantito) con le quali la banca -per favorire l’esecuzione di rilevanti operazioni di acquisto di azioni proprie -assumeva l’impegno di riconoscere ai sottoscrittori un rendimento garantito del 3% su base semestrale; alle promesse di indennizzo (cc.dd. clausole di salvaguardia inserite nel modulo anche ‘non standard’ – di richiesta di ammissione a socio) nei confronti di taluni clienti per il caso di diminuzione del valore delle azioni VB per effetto della rideterminazione del prezzo da parte dell’assemblea dei soci; ai rimborsi contabili, riliquidazioni e impegni alla vendita.
Il giudice di merito ha ritenuto, quanto alle lettere di gradimento, che fossero state emesse nel periodo in cui era in carica il ricorrente. Lo ha escluso per le promesse di indennizzo di cui all’Accordo di distribuzione (decorrente dal 1/1/2013) concluso con la compagnia
RAGIONE_SOCIALE, giusta scrittura privata del 18 dicembre 2012.
Si è acclarata l’imputabilità ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione il contestuale fenomeno delle numerose promesse di indennizzo e dei rimborsi contabili, accertato per gli specifici casi descritti alle pagine 42 -44 dell’Atto di accertamento, in buona parte pienamente riferibili al periodo della carica.
In relazione alla terza violazione ascritta, il giudice di merito ha chiarito che essa atteneva alla gestione degli ordini che sarebbe avvenuta in modo irregolare senza rispetto del criterio cronologico.
Tale violazione era sostanzialmente incentrata nelle diffuse irregolarità procedurali relativamente alla gestione della compravendita delle azioni della banca.
Si è al riguardo osservato che essa ‘partecipa di un profilo strettamente procedurale , relativo alla mancanza di idonei presidi procedurali riguardanti le modalità di gestione degli ordini di acquistovendita delle azioni di VB, nonché di un profilo di indole comportamentale , attinente alle concrete irregolarità compiute nella evasione degli ordini relativi alle azioni della banca stessa’.
Nel contestare la violazione la RAGIONE_SOCIALE ha ricostruito il sistema di gestione delle proposte di vendita delle azioni della banca, rilevando che nel periodo di riferimento (fino al gennaio 2015, mese nel quale prese avvio la nuova policy) non vi era una specifica policy inerente agli ordini su azioni proprie ma trovava applicazione la normativa interna della banca (nel dettaglio pag. 33 fino a 37).
L’esecuzione degli ordini di segno opposto è avvenuta quindi sulla base di due criteri:
il criterio cronologico, inteso come ordine di ricezione delle disposizioni di acquisto/vendita da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
-il criterio del ‘taglio crescente’ (introdotto dal secondo semestre 2013), al fine di soddisfare in prima istanza le richieste di coloro che detenevano pacchetti azionari più contenuti.
La combinazione dei due criteri comportava, di fatto, che le istanze inevase dovessero dapprima essere classificate secondo un criterio quantitativo crescente sino a una certa classe dimensionale e poi ordinate cronologicamente, con il dichiarato intento di favorire la massimizzazione del numero di transazioni da eseguire.
Ulteriori carenze procedurali hanno riguardato il c . d. blocking period .
La Banca, infatti, non ha determinato in via generale le modalità di adozione, le unità organizzative coinvolte nel processo di gestione del blocco, i criteri di attivazione, gli adempimenti connessi al termine del blocking period e alla ripresa delle negoziazioni.
In tale contesto, connotato da elevata discrezionalità e manualità nella gestione degli ordini, è stata rilevata, in via generale, la mancata adozione da parte della banca di presidi di controllo interno, volti a effettuare un sufficiente monitoraggio sull’operatività posta in essere nonché sulle specifiche attività svolte dagli Uffici operativi coinvolti nel processo.
Si è concluso che l’oggettiva rilevanza delle carenze relative alla trattazione/gestione degli ordini di vendita, protrattesi per lungo periodo fino a dopo la cessazione dalla carica, integra pienamente la violazione, anche sotto il profilo comportamentale avuto riguardo alla situazione di manifesta irregolarità nell’evasione degli ordini, in uno con la acclarata colpevole inerzia tenuta dall’intero Consiglio di amministrazione, in violazione di ogni dovere di diligenza e trasparenza.
In relazione alla quarta contestazione (carenze riscontrate dall’autorità di vigilanza nelle procedure definite dalla Banca per
l’attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall’esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell’azione Veneto Banca per gli anni 2013, 2014 e 2015 la formulazione della proposta di prezzo delle azioni all’Assemblea dei Soci) si è ritenuto che, secondo la Consob, essa è avvenuta in assenza di procedure e presidi capaci di assicurare in modo adeguato il governo e il controllo del processo di pricing , essenziale ai fini della corretta prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario, secondo quanto specificato anche nella DIN n. 9019104 del 2.3.2009 in materia di prodotti finanziari illiquidi, quali vanno considerate le azioni di Veneto Banca.
La mancata definizione a livello procedurale di specifici requisiti di indipendenza e di competenza professionale dell’Esperto indipendente si è tradotta nell’assenza di riscontri formalizzati da parte della Banca circa il possesso dei suddetti requisiti in capo agli esperti designati con riferimento alle verifiche svolte sui processi di determinazione del prezzo delle azioni sociali al 30.4.2013.
Sono state così violati sotto il profilo oggettivo l’art. 21 TUF e 15 del regolamento congiunto.
Sotto il profilo soggettivo si è affermato che il ricorrente era ben consapevole che la scelta del prezzo proposto (in particolare nella seduta dell’otto aprile) era dovuta ad una scelta politica diretta a non disorientare gli azionisti. Sicché ‘ la rilevanza solo procedurale della violazione rende superflua ogni notazione in ordine alla correttezza dell’operato dei singoli soggetti coinvolti, bastando rilevare che la censurata Policy risulta approvata dal Consiglio di amministrazione presieduto dal ricorrente (fino al 26 aprile 2014), essendo le suddette carenze rimaste perduranti per tutta la durata della carica’.
Infine, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, è stata confermata la responsabilità del ricorrente, facendo in particolare leva
sull’art. 2381 c.c., e l’interpretazione consolidata di questa Corte di cui a S.U. n. 20933 del 2009; Cass. n. 17689 del 2016, ed in fine in punto di colpevolezza è stata richiamata Cass n. 4114 del 2016.
NOME COGNOME impugna la sentenza con 4 motivi, resiste con controricorso Consob.
Consob in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 190 TUF, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72/2015, nonché dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, alla luce dei più recenti principi dettati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per non aver la Corte d’appello ritenuto la riforma dell’art. 190 applicabile retroattivamente in base al principio del favor rei .
2 . Con il secondo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell’art. 190 TUF per non aver la Corte d’appello ritenuto la sanzione amministrativa equiparabile a quella penale con conseguente necessità di applicare l’istituto del ne bis in idem .
3 . Con il terzo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 21 TUF, in combinato disposto con l’art. 190 TUF per non aver la Corte d’appello ritenuto la sanzione amministrativa pecuniaria de qua priva dei caratteri di tassatività e determinatezza, caratteri imposti dall’art. 25 Cost. essendo la sanzione amministrativa de qua equiparabile a quella penale.
4 . Con il quarto motivo di denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 comma 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver il giudice di merito disposto l’audizione del ricorrente.
5 . Le prime tre doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante l’oggettiva connessione, e sono infondate.
Deve preliminarmente escludersi la natura sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto dell’impugnazione.
Sicché è conforme a diritto la statuizione del giudice di merito secondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, diverse da quelle per manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 187 -ter TUF, non hanno natura penale, con la conseguenza che, in relazione alle prime (tra le quali rientra la sanzione oggetto di questo giudizio), non trovano applicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE, poiché così è disposto dall’art. 6 del citato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi di legittimità.
Tale statuizione è in linea con l’interpretazione della S.C. (Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018), secondo cui, in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l’art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del ‘ favor rei ‘, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del ‘ tempus regit actum ‘. Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ( RAGIONE_SOCIALE ed altri c/o RAGIONE_SOCIALE ), secondo la quale l’avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative inflitte dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del ‘ ne bis in idem ‘, atteso che tali principi
vanno considerati nell’ottica del giusto processo, che costituisce l’ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno.
5.1 . Ne consegue quindi la reiezione delle ulteriori censure, non essendo applicabile, non avendo natura penali le sanzioni de quibus , il principio del ne bis in idem né il principio di cui all’art. 25 Cost.
È certamente vero che il principio di legalità opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, dovendo la legge configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire (Cass. n. 78 del 1967). Nella specie è la legge appunto che definisce la condotta sanzionata, con la necessaria sufficiente chiarezza.
5.2 . Va, in relazione alla terza censura, infatti osservato che la disposizione non integra affatto un concetto vago ma semplicemente elastico che comporta la necessità di un’analisi caso per caso delle circostanze concrete in cui viene effettuata l’operazione di investimento e della sua rispondenza all’interesse del risparmiatore.
Il quarto motivo, infine, è inammissibile non evidenziandosi la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla mancata audizione (Cass. m. 27365/2018).
Peraltro, nel procedimento sanzionatorio di cui all’art. 195 TUF, il diritto di difesa dell’incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l’art. 196 dello stesso decreto legislativo, riguardante i promotori finanziari (Cass. n. 1740/2022).
7 . In conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Dà atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 14 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME