Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 356/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, in persona dei soci amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
– ricorrenti –
contro
Oggetto:
Obbligazioni – finanziaria
Locazione
immobiliare.
CC 17.10.2025
Ric. n. 356/2024
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 938/2023 pubblicata il 14 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702bis la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), premesso di svolgere attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 TUB, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per sentire dichiarare la risoluzione, previa inopponibilità nei propri confronti, dell’affitto di ramo di azienda intercorso tra le convenute e, con conseguente obbligo restitutorio, del contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO, concluso con la prima ed avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio/locale commerciale ubicato nella frazione di Colleranesco del Comune di Giulianova; a supporto della domanda, la banca ricorrente allegava l’inadempimento della utilizzatrice, a partire dal mese di marzo 2011, tanto da essere stata costretta, giusta comunicazione del 30 agosto 2012, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.
La ditta RAGIONE_SOCIALE si costituiva spiegando una duplice triplice domanda riconvenzionale; anzi tutto, deduceva la nullità dell’operazione negoziale da inquadrarsi all’interno dello schema del sale and lease back atteso che la locazione finanziaria era stata preceduta, peraltro nello stesso
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Ric. n. 356/2024
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
NOMEAVV_NOTAIO giorno, dalla cessione del medesimo immobile, di cui la stessa era proprietaria, alla RAGIONE_SOCIALE; in particolare, evidenziava che la finalità perseguita dalla controparte era stata quella di aggirare il divieto di patto commissorio alla luce della pregressa esposizione debitoria maturata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del valore dell’immobile non proporzionato a quello di mercato ; inoltre, in via gradata, movendo dall’assunto dell’esistenza di un collegamento tra la vendita e la locazione, ha chiesto fosse dichiarata la risoluzione della prima, così da respingere la domanda di restituzione del bene; in via ulteriormente gradata, ha agito per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di canone, detratto quanto dovuto per l’uso. L’altra convenuta, RAGIONE_SOCIALE, benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Disposto il mutamento del rito, RAGIONE_SOCIALE, in reconventio reconventionis , chiedeva la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma percepita per la vendita dell’immobile nonché la condanna della stessa, al pagamento della somma di euro 86.642,16 per canoni scaduti e dovuti ed infine, all’equo compenso per il godimento del bene.
Il Tribunale di Teramo, sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, con ordinanza n. 1063/2019, dichiarava la nullità, per difetto di causa, del contratto di sale and lease back , condannando RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma (parte del corrispettivo della vendita dell’immobile) di euro 83.340,00, rigettando le ulteriori domande proposte in riconvenzionale dalle parti e compensando parzialmente (segnatamente nella misura del 30 per cento) le spese di lite e di consulenza.
Con sentenza del 14/6/2023 la Corte d’ A ppello di L’Aquila , in accogl imento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, dichiarata la contumacia di RAGIONE_SOCIALE, ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria del 10 agosto 2007 intercorso
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO tra le parti per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; ha ordinato a quest’ultima e a RAGIONE_SOCIALE il rilascio in favore della banca dell’immobile de quo ; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 86.462,16, e le società opposte, in solido tra loro, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del primo grado e di appello così come liquidate in dispositivo; ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra la banca appellante e NOME COGNOME e posto le spese di CTU definitivamente a carico, in solido fra di loro, a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE e i signori NOME e NOME COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis comma 1 c.p.c.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato atti non qualificabili come memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte abruzzese avrebbe deciso con ‘ motivazione incongrua, illogica e soltanto apparente – violazione art. 100, 115, 132, 323, 324 c.p.c. -in relazione art. 360, primo comma, sub 4, c.p.c. ‘ ; nello specifico, assumono che RAGIONE_SOCIALE, a fronte della specifica contestazione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe fornito prova della propria legittimazione sostanziale, non avendo prodotto il contratto dei crediti ceduti a RAGIONE_SOCIALE, onde consentire al giudice di poter verificare se il contratto di leasing NUMERO_DOCUMENTO fosse stato o meno ceduto a quest’ultima, tenuto conto che
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l’affermazione di aver ceduto il solo NUMERO_DOCUMENTO di NUMERO_DOCUMENTO nNUMERO_DOCUMENTO sarebbe smentita dagli stessi documenti di causa, in quanto anche il detto contratto non risultava ricompreso nel citato elenco; a parere dei ricorrenti, la mancata cessione del credito, andava provata con l’allegazione del negozio di cessione che è l’unico atto produttivo di effetti traslativi; da ciò conseguirebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dal G iudice d’appello, la banca non ha fornito la prova della titolarità del rapporto controverso, per cui la motivazione del rigetto dell’eccezione formulata sarebbe illogic a, incongrua, inidonea e apparente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La corte territoriale, lungi dall’aver reso una motivazione viziata per illogicità e apparenza ha motivato adeguatamente in ordine alla piena legittimazione della banca, allora appellante, odierna controricorrente; in particolare, la Corte d’appello dall’esame del documento di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2018) in favore di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto l’ eccezione sollevata infondata in quanto è emerso che «la cessione ha riguardato due situazioni: da un lato, i crediti derivanti da contratti bancari (ipotesi pacificamente non applicabile al caso di specie); dall’altro, invece, i crediti relativi ad una serie ben individuata, attraverso la specificazione dei numeri identificativi, di prestiti e contratti di leasing tra cui, però, non vi è traccia di quello avente n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di causa. A fronte di tale quadro, pertanto, era precipuo onere della parte appellata fornire la dimostrazione che la cessione non fosse estensibile anche al rapporto negoziale che ci occupa sicché, in difetto di tale prova, la questione non può che essere rigettata» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte abruzzese con ‘ motivazione inidonea, illogica, incongrua, perplessa e contraddittoria – violazione art. 1325, 1344, 1418, 2744 c.c. et art.
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112, 115, 132 c.p.c. – in relazione all’art. 360, primo comma, sub 3 et 4, c.p.c. ‘ ha affermato la legittimità l’operazione di sale and lease back , con conseguente risoluzione del contratto di leasing e condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento di euro 86.462,16 per canoni scaduti e non pagati, oltre a spese di lite e di C.T.U.; tale decisione sarebbe frutto di una mera ‘opinione soggettiva’ della Corte aquilana, avulsa da quanto emerso dall’is truttoria compiuta, illogica e contraddittoria ; osservano i ricorrenti che il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della C.T.U., aveva, viceversa, accertato la nullità dell’operazione contrattuale sulla base di un triplice ordine di fattori: l’ esistenza di un rapporto di debito tra concedente e utilizzatore; l’esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito e la sproporzione del prezzo del bene compravenduto con quello di mercato.
3.1. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la c orte d’appello ha deciso in conformità al consolidato orientamento in base al quale costituisce accertamento di fatto, in base a elementi sintomatici, soggettivi o oggettivi, ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, stabilire se il lease back , contratto di impresa socialmente tipico ed in sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio, con conseguente sua nullità per frode alla legge (Cass. n. 21042 del 2017; Cass., 22/03/2007, n. 6969).
Tali indici sintomatici, che non devono necessariamente tra loro concorrere (Cass., Cass., 08/06/2023, n. 16367) sono in particolare -ma non esclusivamente- costituiti:
dalla presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
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dalle difficoltà economiche dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza;
dalla sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente che confermi la validità di tale sospetto.
Attesi i suindicati principi, va osservato che la società ricorrente, sotto la formale invocazione della violazione di legge, contesta invero la ricostruzione dei fatti operata dalla corte di merito, l’interpretazione data alle risultanze probatorie, il recepimento delle risultanze della CTU e dunque, in definitiva, la motivata ed accertata esistenza, nel caso di specie, di alcuni tra gli indici sintomatici dell’illiceità del contratto ( tra cui il versamento di parte del prezzo di vendita dell’immobile al fine di estinguere esposizioni debitorie del venditore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, proprietaria della quasi la totalità delle azioni della società di leasing ed il pagamento di una restante parte del prezzo a titolo di maxi-canone iniziale della locazione finanziaria dell’immobile ceduto, donde l’esiguità del residuo prezzo di vendita effettivamente percepito ), inammissibilmente sollecitando un riesame del fatto e della prova da parte di questa Corte di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., 1620/2016).
3.1.2. Va altresì osservato che argomentazioni poste dalla c orte d’appello a base della raggiunta decisione odiernamente impugnata si pongono invero ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale , laddove è denunciabile con ricorso per cassazione solo l’anomalia motivazionale deponente per la mera apparenza, e pertanto inesistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella
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«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione’ (cfr. Cass. Sez. U , 7/04/2014 n. 8053 e, più di recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019, n. 29495; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248; Cass. Sez. 3, 15/02/2024 n. 4166).
Orbene, nella specie la c orte d’appello ha escluso, con congrua motivazione, la nullità dell’operazione di sale and lease back in considerazione del fatto che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza d i una pretesa creditoria della banca nei confronti della società utilizzatrice, tenuto conto che da quanto emerso dalla CTU, soltanto una minima parte della somma corrisposta da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE fu utilizzata per ridurre il debito con banca RAGIONE_SOCIALE, essendo stata destinata per il perseguimento di altre finalità; inoltre, al riguardo, era emerso che, a fronte dell’esistenza di un’esposizione debitoria complessiva della società verso il ceto bancario, al cui ripianamento fu utilizzato il ricavato dalla vendita del bene, la società RAGIONE_SOCIALE non allegò né provò di aver avuto ripercussioni nega tive sull’andamento societario (procedure esecutive, istanze di fallimento) e che, ancora, il valore attribuito all’immobile non risult ò sproporzionato rispetto a quello stimato dal CTU. Inoltre, la Corte territoriale ha considerato, infine, che il valore aggiornato nel 2007 dell ‘ ipoteca iscritta nel 1999 si rivelò sostanzialmente identico a quello della compravendita , che l’art. 13 del contratto di leasing prevedeva, in caso di risoluzione, come dovuto il pagamento dei canoni periodici scaduto al tempo dello scioglimento e che lo stesso canone mensile posto a carico dell’utilizzatore risultò di gran lunga sup eriore a quello stimato come dovuto dalla CTU per l’utilizzo del bene.
Va, d’altro canto , osservato che i ricorrenti sostengono l’applicabilità al sale and lease back dei principi di diritto
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO giurisprudenziale in tema di mutuo stipulato per ripianare debiti pregressi.
Tuttavia, gli istituti sono tra loro diversi, posto che, a differenza del mutuo il sale and lease back non ha finalità solutorie, non essendo volto a ripianare debiti pregressi del mutuatario (ipotesi nella quale questa Corte ha avuto modo di escludere profili di illiceità: v. Cass. 25/7/2022, n. 23149), ma, come detto, è strutturato in modo tale che un’impresa vende un bene strumentale a una società finanziaria, che ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone, con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.800,00 ( di cui euro 5.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025.
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