Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26351 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28705/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore dr. NOME COGNOME, rappresentata -in forza di procura speciale del 28/11/2018 – da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dr. NOME AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al controricorso;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 449/2022, depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con contratto di compravendita del 30/03/2009, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) alienò un terreno con sovrastante capannone in corso di costruzione a RAGIONE_SOCIALE la quale, con diverso contratto stipulato in pari data, si impegnò a concedere in godimento alla stessa RAGIONE_SOCIALE, per ventuno mesi, il medesimo cespite, una volta completata la costruzione dell’edificio .
Una volta fallita, COGNOME propose domanda volta all’accertamento della nullità del l’operazione negoziale di sale and lease back , che venne accolta dal Tribunale di La Spezia sul presupposto della ricorrenza degli indici sintomatici della funzione di garanzia della vendita (e della conseguente violazione del divieto del patto commissorio), e precisamente della preesistente condizione di debito della venditrice/utilizzatrice nei confronti di istituti di credito appartenenti al medesimo gruppo bancario del compratore/concedente; della difficoltà economica del primo; della sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo versato (essendo stata immediatamente detratta, dal prezzo versato alla venditrice/utilizzatrice, la prima maxirata pari ad € 612.447,65 ).
La C orte d’ Appello di Genova confermò la sentenza di primo grado, essendo emerso: che COGNOME era debitrice per € 300.000,00 verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e aveva ottenuto un finanziamento da RAGIONE_SOCIALE, e che parte del ricavato dalla vendita del fondo era stata utilizzata per ridurre tali esposizioni debitorie; che l’indebitamento complessivo della società era aumentato tra il 2006 e il 2008 (come
poteva evincersi dalle relazioni allegate ai bilanci); che l’entità della maxi-rata aveva , di fatto, decurtato il prezzo d’acquisto degli immobili di quasi il 50%, non potendosi riconoscere un effetto riequilibratore alla clausola che imponeva di riversare all’utilizzatore l’importo della vendita o ricollocazione del bene restituito al concedente a seguito della risoluzione del contratto, poiché non corredata da un meccanismo idoneo a condurre alla stima del bene in maniera obiettiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, RAGIONE_SOCIALE (avente causa di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE).
Ha depositato controricorso (nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e nota-spese) la curatela fallimentare di RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112; 113, comma 1; 132, comma 2, n. 5, c.p.c., rispettivamente in relazione al n. 3 e al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte d’ Appello di Genova avrebbe arbitrariamente circoscritto la domanda di accertamento della nullità al solo contratto di compravendita, e non a ll’intera operazione negoziale di sale and lease back .
I motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, attesane l’evidente connessione) sono infondati.
Premesso che la violazione dell’art. 112 c.p.c. è spendibile, in sede di ricorso per cassazione, unicamente in rapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c. (v. Cass., n. 29952/2022; Cass., n. 6150/2021), nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, dopo aver individuato (a pag. 7 della sentenza impugnata) l’oggetto del processo nella ‘declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare 30 marzo 2009’ (dunque, in modo corrispondente al petitum dedotto in giudizio, come affermato dalla stessa ricorrente
a pag. 11 del ricorso per cassazione), la c orte d’appello ha svolto le proprie argomentazioni sul presupposto del collegamento di tale contratto con quello di locazione finanziaria contestualmente concluso dalle parti, prendendo, quindi, in considerazione la complessiva operazione negoziale e partitamente soffermandosi su gli ‘indici sintomatici’ di illiceità della causa (non già della compravendita isolatamente considerata, bensì) del sale and lease back nel suo complesso.
3. Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione degli artt. 2729, 2744 e 132, comma 2, n. 4, nella quale il giudice di secondo grado sarebbe incorso per avere ‘erroneamente applicato i criteri in base ai quali, secondo la consolidata giurisprudenza di codesto Supremo Collegio, va accertata la ricorrenza di una fattispecie elusiva del divieto di patto commissorio (..)’ (pag. 15 del ricorso per cassazione).
Il motivo è inammissibile, mirando in realtà a contrapporre una diversa valutazione del compendio ‘indiziario’ utilizzato dalla corte d’appello per giungere alle proprie conclusioni. Con riguardo, in particolare, alla violazione della norma codicistica dettata in tema di presunzioni, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma’ (Cass., n. 9054/2022). Nella specie, con motivazione
adeguata, i giudici di secondo grado hanno dato conto della coesistenza degli indici sintomatici dell’illiceità del contratto (coesistenza, peraltro, neppure indispensabile: Cass., n. 16367/2023), così esercitando il proprio tipico e insindacabile potere di valutazione del merito della fattispecie.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 12 .200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Fallimento.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del contributo unificato relativo al ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione