Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 6242/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Trieste, alla INDIRIZZO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, ora RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Cagliari, al INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.P.A. e RAGIONE_SOCIALE
-intimate – al quale risultano abbinati quello di
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, con sede in Siena, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, ora RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.A., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. e RAGIONE_SOCIALE
-intimate – e quello di
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALEa procuratrice speciale AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL e presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, alla via in INDIRIZZO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, ora RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.A., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso la sentenza, n. cron. 278/2023, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 13/01/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno
02/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con atto ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citò l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, breviter , I.C.S.), in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore , nonché i medesimi Commissari straordinari NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio, e, ancora, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., RAGIONE_SOCIALE.p.a., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che venisse pronunciato l’annullamento, ex artt. 2388 e 2377 cod. civ., ovvero dichiarata la nullità, ex art. 2379 cod. civ., RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 424 del 13 settembre 2013, con la quale i Commissari straordinari RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S. avevano annullato le precedenti delibere di distribuzione degli utili per gli esercizi dal 2005 al 2010. A sostegno di tali istanze espose che: i ) in base alla normativa vigente, l’I.C.S. era ente pubblico economico, esercente impresa RAGIONE_SOCIALEizia ed operante in regime di diritto privato, rientrante nel novero RAGIONE_SOCIALEe ‘ Banche pubbliche residue ‘ ex art. 151 del d.lgs. n. 385/1993 e, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui al T.U.B.; ii ) la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S. in società per azioni non aveva avuto luogo solo per la difficoltà di individuare il soggetto cui ‘riferire’ uno dei fondi ricompresi nel patrimonio di detto RAGIONE_SOCIALE, ovvero il cd. Fondo ex lege n. 50/83 , alimentato da un’aliquota sugli incassi lordi dei concorsi pronostici gestiti dal RAGIONE_SOCIALE; iii ) il capitale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era
suddiviso in quote, riferibili ad essa istante ed alle varie società ed RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE convenuti; iv ) con legge n. 350/2003, art. 14, comma 14, era stato disposto che, con direttive impartite dal RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si facesse luogo alla ‘riforma’ RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S., prevedendosi, in particolare, modifiche RAGIONE_SOCIALEo Statuto finalizzate ad assicurare una rappresentanza RAGIONE_SOCIALEe Regioni negli organi di tale RAGIONE_SOCIALE, nonché a disciplinare ‘ le procedure ed i criteri per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe quote di partecipazione al fondo di dotazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesimo ‘ nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa ‘ sana e prudente gestione ‘ richiesta dall’art. 56 T .U.B. per le aziende di RAGIONE_SOCIALE; v ) in ossequio alle menzionate previsioni normative, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il 14 dicembre 2004, aveva emanato le direttive di competenza e, quindi, il 4 agosto 2005, era stato approvato il nuovo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S., in sostituzione del precedente risalente all’anno 2002; vi ) insorti contrasti in merito alla composizione del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, detto RAGIONE_SOCIALE, su proposta RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, era stato posto in amministrazione straordinaria, ex art. 70, comma 1, lett. a) , del T.U.B., con decreto del RAGIONE_SOCIALE del 28 novembre 2011; vii ) i Commissari straordinari nominati, sebbene incaricati RAGIONE_SOCIALEa mera risoluzione RAGIONE_SOCIALEe problematiche c onnesse alla composizione RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo, avevano proposto alle Autorità governative di vigilanza l’annullamento RAGIONE_SOCIALEo Statuto del 2005 e RAGIONE_SOCIALEe delibere di distribuzione degli utili adottate in forza di esso , assumendone l’illegittimità . A tale segnalazione aveva fatto seguito l’avvio di un procedimento in autotutela ex art. 21nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, definito con l’adozione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 avente ad oggetto l’annullamento, tra l’altro, del decreto di appro vazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S. del 4 agosto 2005; viii ) questo provvedimento di annullamento era stato prontamente impugnato innanzi al TAR Lazio da essa attrice e da altri RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘partecipanti’; ix ) nelle more, tuttavia, i Commissari straordinari avevano dato l’avvio ad un ulteriore procedimento per l’annullamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe delibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili adottate dal consiglio di amministrazione
RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE.S. per gli esercizi dal 2005 al 2010, all’esito del quale, senza tenere in alcun conto le ragioni e contestazioni formalizzate dagli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘partecipanti’, i medesimi Commissari, con delibera n. 424 del 13 settembre 2013, avevano annullato le suddette delibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili, provvedendo a rideterminare gli utili distribuibili in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del ‘ reviviscente Statuto del 2002 ‘; x ) anche tale delibera dei Commissari straordinari era stata impugnata innanzi al TAR Lazio; xi ) la citata delibera n. 424 del 13 settembre 2013 era illegittima perché adottata sull’erroneo presupposto che le delibere di distribuzione degli utili fossero atti amministrativi, passibili di annullamento in autotutela, mentre, in realtà, tanto le delibere annullate quanto i susseguenti atti di rideterminazione degli utili distribuibili erano null’altro che negozi di diritto privato, assoggettati alle regole del diritto societario.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, che, in via preliminare, eccep ì, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo, e la ‘ litispendenza/continenza ‘, evidenziando che, sia presso il menzionato tribunale che innanzi a diversi uffici giudiziari, risultavano pendenti altri giudizi nei quali gli RAGIONE_SOCIALE parti del presente procedimento avevano richiesto, in forma di domanda o di eccezione riconvenzio nale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa invalidità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 424 del 13.09.2013. Dedusse, poi, che: i ) anche a voler ritenere astrattamente fruibili, per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa delibera predetta, i rimedi di cui agli artt. 2388, 2377 e 2379 cod. civ ., l’azione in concreto promossa dalla RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi inammissibile, atteso che detta società attrice era priva dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalle norme citate; ii ) comunque, il provvedimento censurato in nessun caso poteva qualificarsi come deliberazione assembleare impugnabile ex art. 2377 e 2379 c.c.. Contestò, infine, nel merito le ragioni e doglianze svolte dalla controparte.
1.1.1. Si costituirono, inoltre, i Commissari straordinari NOME COGNOME e NOME COGNOME convenuti anche in proprio -i quali, in via preliminare,
eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’impugnazione in concreto proposta dall’RAGIONE_SOCIALE Sostennero, poi, che, anche a voler ritenere che l’attrice avesse inteso far valere la loro responsabilità per le determinazioni assunte nell’espletamento dei compiti di pertinenza, una tale azione doveva considerarsi in ogni caso improponibile perché non sorretta dall’autorizzazione prevista e prescritta dall’art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385/1993. In via gradata, eccepirono: i ) la litispendenza, evidenziando che RAGIONE_SOCIALE aveva già impugnato innanzi al Tar Lazio la delibera n. 424 del 13.09.2013 e tale procedimento, preventivamente introdotto, era ancora pendente; ii ) il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo; iii ) la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dall’azione ex art. 2388 cod. civ., sul rilievo che la loro impugnazione risultava promossa dopo il decorso del termine di giorni novanta. Infine, contestarono nel merito le ragioni e domande di parte attrice.
1.1.2. Con distinte comparse, si costituirono pure Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a. ed RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, che aderirono alle domande formulate da RAGIONE_SOCIALE s.p.a . nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S.
1.1.3. Rimasero contumaci, invece, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
1.2. Nella pendenza del giudizio, fu definito in primo grado -con sentenza n. 5204/2014 -il procedimento promosso innanzi al TAR Lazio avverso il d.m. del 6 marzo 2013, di annullamento, ex art. 21nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, del decreto di approvazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘I.C.S. del 4 agosto 2005; tale decisione -di rigetto RAGIONE_SOCIALEa spiegata domanda di annullamento del menzionato d.m. -fu impugnata innanzi al Consiglio di Stato.
1.3. Con sentenza parziale del 27 maggio 2015, n. 11714, il tribunale capitolino, inter alia , rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e, con separata ordinanza in pari data, dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione -con sentenza passata in giudicato -del
procedimento pendente innanzi al Giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
1.4. All’esito RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento testé indicato, -e, quindi, venuta meno la causa di sospensione –RAGIONE_SOCIALE riassunse il giudizio ed il tribunale, con sentenza definitiva del 30 ottobre 2018, n. 20829, respinse le domande volte alla declaratoria RAGIONE_SOCIALEa invalidità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 424 assunta dai Commissari straordinari RAGIONE_SOCIALE‘I .C.S. ed alla consequenziale declaratoria RAGIONE_SOCIALEa piena legittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere di distribuzione degli utili oggetto RAGIONE_SOCIALEa citata delibera n. 424, con ogni conseguenza di legge. Disattese, inoltre, la domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere l’accertamento del suo diritto di trattenere in ogni caso i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE.C.S. per gli esercizi 2005-2010, anche in applicazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto entrato in vigore nel 2002, previa eventuale conversione RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni assunte e contestate dall’I.C.S.
Contro queste statuizioni promosse gravame principale RAGIONE_SOCIALE s.p.a., al quale resistettero l’RAGIONE_SOCIALE, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Banco di Sardegna s.p.a., ciascuno di essi proponendo anche un proprio appello incidentale. Rimasero contumaci, invece, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
2.1. Con sentenza del 13 gennaio 2023, n. 278, pronunciata ex art. 281sexies cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma: i ) rigettò l’impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE, cui avevano aderito, con gravame incidentale, Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; ii ) respinse l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE; iii) dichiarò inammissibile l’appello incidentale di Banco di Sardegna RAGIONE_SOCIALE.p.a. nonché l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamente al quinto motivo; iv ) confermò la sentenza del Tribunale di Roma impugnata.
Avverso questa sentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi da parte di: i ) RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, al quale hanno
resistito, con separati controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto RAGIONE_SOCIALE) e Banca di Sardegna RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, la quale ha promosso anche ricorso incidentale recante cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’RAGIONE_SOCIALE predetto. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari RAGIONE_SOCIALEa notificazione di detto ricorso; ii ) Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con cinque motivi, al quale ha re sistito esclusivamente l’RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari RAGIONE_SOCIALEa notificazione di tale ricorso; iii ) RAGIONE_SOCIALE, con quattro motivi, anch’esso resistito solo dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimasti intimati tutti gli altri destinatari RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione.
3.1. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. e, nella propria, RAGIONE_SOCIALE ha segnalato la pendenza, dinanzi a questa stessa sezione, del giudizio n.r.g. 7266/2024, non ancora fissato, connesso al presente per le ragioni ivi puntualmente indicate, ed ha chiesto, in via preliminare, il rinvio di questo procedimento al fine di riunirlo con quello da ultimo indicato.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, n. 278/2023, da RAGIONE_SOCIALE (con quello incidentale di Banco di Sardegna s.p.a.), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE
Ancor prima RAGIONE_SOCIALEa descrizione dei motivi in ciascuno di essi prospettati, poi, a ppare opportuno rinviare l’odierno procedimento a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 7266/2024, ancora non fissato, connesso al presente per le ragioni puntualmente indicate nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. di RAGIONE_SOCIALE del 20 settembre 2024.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, n. 278/2023, da RAGIONE_SOCIALE (con quello incidentale