Risoluzione Contratto e Fallimento: la Cassazione Prende Tempo su una Questione Cruciale
L’interazione tra un giudizio civile ordinario e una successiva procedura fallimentare è uno dei terreni più complessi del nostro ordinamento. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione mette in luce proprio una di queste complessità, decidendo di non decidere, ma di rinviare per approfondire. Al centro del dibattito vi è il destino di una domanda di risoluzione contratto e fallimento quando il debitore viene dichiarato fallito. Analizziamo i contorni di questa vicenda.
I Fatti di Causa
La controversia nasce da un’azione legale intentata da una società edile (la creditrice) contro un’altra impresa per ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare. La creditrice chiedeva la restituzione di alcuni immobili a seguito dell’inadempimento della controparte. Successivamente, quest’ultima veniva dichiarata fallita.
La società creditrice, quindi, presentava domanda di insinuazione al passivo per far valere le proprie pretese direttamente nei confronti della procedura fallimentare. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, accoglieva la domanda, condannando il Fallimento a restituire gli immobili.
Contro questa decisione, la Curatela fallimentare proponeva ricorso per Cassazione, sollevando due importanti questioni giuridiche.
I Motivi del Ricorso: il Nodo della Risoluzione Contratto e Fallimento
La Curatela fallimentare basava il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale: Secondo il Fallimento, il giudizio ordinario per la risoluzione del contratto, iniziato prima della dichiarazione di fallimento, si era estinto. Di conseguenza, la trascrizione della citazione aveva perso la sua efficacia prenotativa, e la domanda non poteva più essere decisa nel merito in sede di verifica del passivo.
2. Inopponibilità della scrittura privata: In subordine, si contestava che il Tribunale avesse dato valore a una scrittura privata non trascritta, rendendola opponibile al fallimento. Inoltre, si lamentava che la risoluzione fosse stata dichiarata senza una valutazione adeguata sulla gravità dell’inadempimento, come richiesto dalla legge.
L’Analisi della Corte: un Quadro Giurisprudenziale Incerto
La Corte di Cassazione, anziché pronunciarsi nel merito dei motivi, ha focalizzato la sua attenzione sulla questione di fondo, riconoscendone la complessità e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Il quesito centrale è: quale sorte spetta a una domanda di risoluzione per inadempimento proposta prima del fallimento nei confronti dell’imprenditore?
La Corte evidenzia come un altro Collegio della stessa Sezione, in un caso analogo, avesse richiesto una relazione all’Ufficio del massimario su un quesito ancora più ampio, che coinvolgeva domande contrapposte di risoluzione e risarcimento del danno tra le parti, prima che una di esse fallisse. Lo stesso Procuratore Generale, in questo procedimento, aveva suggerito il rinvio della causa alle Sezioni Unite proprio per l’importanza e il contrasto interpretativo sulla materia.
La questione è delicata perché tocca l’effetto “prenotativo” della trascrizione della domanda di risoluzione e come questo si consolidi o meno una volta intervenuto il fallimento. Il problema è se la decisione del giudice delegato (o del tribunale in sede di opposizione) possa sostituire la sentenza di merito del giudizio ordinario per rendere definitivi gli effetti della trascrizione nei confronti della massa dei creditori.
Le Motivazioni della Decisione
Di fronte a questo scenario, la Corte ha ritenuto opportuno non prendere una decisione isolata. La motivazione del rinvio a nuovo ruolo risiede proprio nella necessità di garantire una trattazione congiunta e coordinata del ricorso in esame con quello per cui è stata richiesta la relazione all’Ufficio del massimario. Questa scelta procedurale è dettata da un’esigenza di coerenza e certezza del diritto.
La Corte, in sostanza, prende atto che la questione sulla risoluzione contratto e fallimento è matura per un intervento chiarificatore, potenzialmente da parte delle Sezioni Unite, per superare gli orientamenti contrastanti e fornire un principio di diritto stabile e uniforme. Pronunciarsi sul caso specifico senza attendere questo approfondimento avrebbe rischiato di creare un’ulteriore pronuncia non allineata, aumentando l’incertezza.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria rappresenta un momento di riflessione per la Suprema Corte su un tema di grande impatto pratico. Per le imprese e i professionisti, la decisione di rinviare segnala che le regole sull’opponibilità delle azioni di risoluzione alla procedura fallimentare sono tutt’altro che consolidate. La futura decisione, che verosimilmente scaturirà dalla trattazione congiunta dei casi, sarà di fondamentale importanza per definire i diritti dei creditori che hanno avviato azioni legali prima che la controparte entrasse in crisi. Fino ad allora, la gestione di simili contenziosi richiederà massima cautela e un’attenta analisi dei rischi procedurali.
Cosa succede a una causa per risoluzione del contratto se una delle parti fallisce?
L’ordinanza evidenzia che questa è una questione giuridica complessa e dibattuta. Gli effetti della causa, specialmente se la domanda giudiziale è stata trascritta, non si trasferiscono automaticamente alla procedura fallimentare. La Corte di Cassazione sta riesaminando i principi applicabili e l’efficacia di tali azioni nei confronti della massa dei creditori.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione in questo caso?
La Corte ha rinviato la causa a un’udienza futura perché ha riconosciuto l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla materia e la pendenza di un caso simile per il quale è stato richiesto un approfondimento specifico. Ha ritenuto opportuno trattare congiuntamente i due ricorsi per garantire una decisione coerente e autorevole.
Qual era l’oggetto principale della controversia?
L’oggetto principale era stabilire se una domanda di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare e di conseguente restituzione dei beni, avviata prima della dichiarazione di fallimento, potesse essere accolta nell’ambito della procedura fallimentare, soprattutto considerando che il giudizio ordinario originario si era estinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30573 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30573 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36028/2018 R.G. proposto da:
FALLIMENTO EMANUELE RAGIONE_SOCIALE SPA TRIBUNALE ROMA 754/16, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 56463/2017 depositata il 05/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro il decreto con cui il Tribunale di Roma, provvedendo in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegato da quest’ultima società, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE alla restituzione mediante ritrasferimento a mezzo di atto notarile da trascriversi di taluni beni immobili collocati in territorio del Comune di Vasto.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Sono state depositate memorie.
– Il Procuratore Generale ha concluso per la rimessione alle sezioni unite ed in subordine per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
5. – Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 72 della legge fallimentare, 307 c.p.c., 2915 e 2652 c.c., 45 della legge fallimentare, per avere il Tribunale ritenuto ammissibile e suscettibile di essere decisa nel merito in sede di insinuazione al passivo e di opposizione al passivo la domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE di risoluzione della compravendita pur essendo intervenuta l’estinzione del giudizio ordinario di cognizione introdotto con citazione trascritta prima del fallimento ed essendo venuta meno l’efficacia della trascrizione.
Con il secondo motivo ed in via subordinata si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 della legge fallimentare per avere il Tribunale ritenuto opponibile al fallimento e suscettibile di regolare il rapporto tra le parti una scrittura privata non trascritta; si lamenta altresì la violazione del principio elaborato dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 1351 c.c. secondo il quale il definitivo di compravendita supera le pattuizioni del preliminare non riprodotte o fatte salve dalle parti e costituisce unica fonte
delle reciproche obbligazioni; si lamenta infine violazione dell’articolo 1455 c.c. per avere il tribunale pronunciato, sebbene soltanto incidentalmente, la risoluzione per inadempimento senza valutare o argomentare sulla gravità dell’inadempimento.
6. – Il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.
Con ordinanza interlocutoria n. 13544/2023 relativa al ricorso n. 28928/2023 altro Collegio di questa Sezione ha richiesto all’Ufficio del massimario una relazione sul seguente quesito, disponendo in pari tempo il rinvio della causa, che è stata poi fissata ad udienza pubblica del 17 gennaio 2024: «Qualora un’appaltatrice in bonis abbia invocato la risoluzione del contratto per fatto della committente, avanzando contestuale domanda di condanna al pagamento di somme, e la committente abbia a sua volta richiesto in via riconvenzionale l’accertamento della risoluzione per fatto imputabile all’altra parte, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quale sia, sopravvenuto il fallimento dell’appaltatrice, l’assetto dei rapporti tra le domande di risoluzione promosse innanzi al giudice ordinario e la domanda di ammissione al passivo successivamente proposta dalla committente per i crediti risarcitori e restitutori già fatti valere in sede ordinaria».
Il quesito, pur di portata ancor più ampia, involge l’analisi della questione della sorte della domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei confronti dell’imprenditore poi fallito, questione risguardo alla quale la Sezione ha espresso orientamenti contrastanti (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990; Cass. 29 gebbraio 2016, n. 3953), tanto che il Procuratore Generale ha chiesto il rinvio della causa alle Sezioni Unite, anche in vista dell’approfondimento del modo in cui l’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda di risoluzione possa eventualmente consolidarsi, seguendo l’indirizzo più recente, a mezzo del decreto del giudice delegato, ovvero di quello del
tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, che è generalmente ritenuto privo dell’attitudine al giudicato sostanziale. Il rinvio a nuovo ruolo si rende dunque opportuno al fine della trattazione congiunta del ricorso con quello in relazione al quale è stata richiesta la predetta relazione.
PER QUESTI MOTIVI
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.