Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10727 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10727 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
sul ricorso 20778/2017 proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura capitolina in Roma, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
-contro-
INDIRIZZO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 3539/17 de lla Corte d’Appello di Roma , depositata il 25/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Cons. rel., dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
Roma Capitale impugnò la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta dal condominio di INDIRIZZO avverso la cartella esattoriale relativa al pagamento del Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) per l’anno 2008. In particolare, l’appellante lamentava che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell’affermare che, essendo il Cosap un canone di natura non tributaria, dovuto come corrispettivo di un atto concessorio della pubblica amministrazione, sarebbe stato necessario che l’iscrizione a ruolo fosse stata effettuata mediante un titolo avente efficacia esecutiva e non, come nel caso di specie, con il semplice avviso di liquidazione.
Al riguardo, secondo l’ente appellante, il titolo per l’iscrizio ne a ruolo sarebbe costituito dal ruolo consegnato all’agente per la riscossione, come accade per tutti i rapporti di natura pubblicistica che prevedono la possibilità di procedere all’esecuzione sulla base del solo avviso d’accertamento.
Con sentenza depositata il 25.5.17, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando c he il credito di Roma Capitale dedotto in giudizio non aveva natura pubblicistica di tributo perché esso non è una tassa, ma un canone corrispettivo dell’occupaz ione di spazi ed aree pubbliche, per cui essendo l’entrata in questione di natura patrimoniale, riconducibile ad una prestazione di natura privatistica, l’iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata solo quando il credito fosse risultato da titolo esecutivo.
Roma Capitale ricorre in cassazione con unico motivo. Il condominio di INDIRIZZO resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 17 e 18, d.lgs. n. 49/99, e della norm ativa correlata, per aver la Corte d’appello escluso la fondatezza della domanda per la mancanza del titolo esecutivo, poiché la natura non tributaria del canone oggetto di causa non influiva sulle modalità di riscossione, considerando che la richiesta di pagamento dello stesso canone traeva la sua causale dall’occupazione di spazi pubblici. Al riguardo, la ricorrente deduce che, trattandosi di credito fondato su rapporto di natura pubblicistica, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 17 d.lgs. n. 46/99 secondo il quale la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici si effettua mediante ruolo, che costituisce il titolo esecutivo, sottoscritto dal dirigente dell’ente e poi trasmesso all’agente della riscossione competente per territorio che procede al recupero del credito.
La ricorrente assume, altresì, che tale procedura di recupero coattivo del credito in questione rappresenta una semplificazione che evita la notifica della cartella di pagamento.
L’unico motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, ai fini del recupero dell’indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un’entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. COSAP, nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale (Cass., n. 7188/22).
L’art. 21 d.lgs. n. 46/99 dispone che, s alvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi’, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti
previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Pertanto, contrariam ente all’assunto del ricorrente , e come ha, invece, correttamente ritenu to la Corte d’appello, essendo l’entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico (v. anche Cass. 24541/2019), l’iscrizione a ruolo può essere effettuata solo quando il credito risulti da un titolo esecutivo, nella specie mancante. Al riguardo, la ricorrente richiama erroneamente, in sostanza, l’art. 16 del citato decreto secondo il quale il ruolo è equiparato al titolo esecutivo, ma tale norma non riguarda le suddette entrate di diritto privato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 1500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’ar t. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023.