Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24748/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( EMAIL) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 770/2022 depositata il 22/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
COGNOME NOME propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 770/2022 del 22 giugno 2022, con cui la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza n. 2675/2015, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato la sua domanda di riscatto agrario per difetto dei presupposti.
Resistono con distinti controricorsi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi della venditrice COGNOME, nonché gli acquirenti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ed i resistenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione della legge 590/65 e 817/71 anche in relazione al principio enunciato dal Supremo Collegio nella sentenza Cass., 18.2.2010 n. 3901’.
Lamenta che la corte territoriale ha rigettato il gravame sul rilievo, erroneo, che sarebbe stato necessario dimostrare l’economicità/redditività del campo agricolo che si intendeva riscattare, parametrata alla attività imprenditoriale agricola, mentre tale requisito non è previsto dalla legge agraria ed è contrario ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prelazione agraria.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza di appello per error in procedendo nonché’ violazione del combinato disposto degli artt. 24 cost., 112 c.p.c. e 339 c.p.c. in relazione al brocardo tantum devolutum quantum appellatum ‘.
Lamenta che, nel richiedere la prova della redditività economica del fondo oggetto di riscatto, parametrata ad una attività imprenditoriale agricola, la corte di merito ha introdotto d’ufficio una questione non affrontata o comunque superata dal giudice di primo grado ed affatto menzionata nei motivi di appello, di conseguenza incorrendo nella violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza per omessa motivazione in merito all’identificazione dei parametri di eco nomicità e redditività dei campi agricoli e conseguente lesione del diritto di difesa ex artt. 101 c.p.c e 24 C ost.’.
Lamenta che la corte di merito ha rigettato il gravame, assumendo che i campi oggetto di riscatto non sarebbero redditizi, se parametrati ad una attività imprenditoriale agricola; tuttavia la corte non avrebbe precisato quali parametri essa avrebbe preso a riferimento per giungere a siffatta conclusione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza per ultrapetizione nonché’ violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 194, 112 e 342 c.p.c.’ .
Secondo il ricorrente il giudice di appello sarebbe incorso in ultrapetizione in quanto avrebbe indagato aspetti già superati in primo grado, a tal fine disponendo una nuova c.t.u., rispetto alla quale gli appellati si sarebbero opposti.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza per
error in procedendo in relazione al brocardo ne procedant iudex ex ufficio neque ultra petita partium nonché’ violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 202, 194 c.p.c.’ .
Lamenta che la corte territoriale è incorsa in ultrapetizione, perché ha voluto sindacare dei presupposti del riscatto agrario che neppure le controparti avevano individuato, posto che si erano limitate a contestare solo l’esistenza della qualifica soggettiva di affittuario/coltivatore diretto.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ‘N ullità della sentenza per omessa motivazione in merito alle censure mosse alla c.t.u. di secondo grado alla quale la corte d’appello ha pienamente aderito’.
Lamenta che la corte territoriale avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della c.t.u. rinnovata in appello, senza considerare le censure da esso ricorrente, in allora appellante, svolte in sede di gravame.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione del combinato dell’art. 15 c.p.c. e del d.m. 10 marzo 2014 n. 55’.
Lamenta che la corte di merito non avrebbe determinato correttamente il valore della domanda e per l’effetto avrebbe errato nella liquidazione delle spese di lite.
Il primo motivo è inammissibile.
Esso attinge direttamente l’evocazione del principio di diritto indicato nella intestazione, ma tale evocazione non costituisce la motivazione resa dalla corte territoriale, che è invece fondata in punto di fatto (v. pp. 9 e 10) sulla consulenza tecnica esperita d’ufficio in ordine alla inidoneità del fondo a consentire la coltivazione, motivazione riferita ai mappali 611 e 1184. Questa che è l’effettiva ratio decidendi non risulta censurata, sicché, dovendo il motivo di ricorso per cassazione, come ogni motivo di impugnazione, correlarsi alla e dunque criticare la motivazione effettiva, risulta inidoneo allo scopo e, dunque, inammissibile (in termini, si veda il principio di diritto consolidato di cui a Cass. N. 359 del 2005, ribadito, ex multis , anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017).
Il secondo motivo è inammissibile.
Denuncia il vizio di ultrapetizione in maniera generica ed assertiva,
deducendo che ‘il giudizio di appello abbia avuto ad oggetto un aspetto diverso rispetto ai motivi di appello’ (v. p. 28 del ricorso), ma senza affatto spiegare perché la corte territoriale, nello scrutinare i motivi di appello, non potesse esaminare la questione della redditività del fondo, e senza precisare se si trattava di questione di fatto, mista o di solo diritto.
10. Il terzo motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata (p. 9 e ss.) si evince che la stessa ha motivato sulla base della c.t.u. integrativa disposta in appello, richiamando le valutazioni dalla medesima espresse sulla impossibilità di praticare, sui 4/5 del fondo, una coltivazione che abbia un idoneo rilievo economico parametrato ad attività imprenditoriale agricola.
Costante orientamento di questa Corte afferma che ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Pertanto, il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento e non incorre nel vizio di motivazione (v., tra le tante, Cass., 31/08/2018, n. 21504; Cass., 14/02/2019, n. 4352; Cass., 11/06/2018, n. 15147; Cass., 23/03/2017, n. 7402; Cass., 03/06/2016, n. 11482; Cass., 29/12/2017, n. 31142).
11. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
In disparte il pur non marginale rilievo per cui viene citato un precedente del tutto isolato e che, ad avviso del Collegio, evoca a torto il concetto di ultrapetizione, risulta dirimente il fatto che parte ricorrente, che pure specifica che vi era stata opposizione delle parti appellate al rinnovo della nuova c.t.u., omette invece di allegare se, dove e quando, anche essa si fosse opposta. Tanto le preclude ogni doglianza.
Ritiene peraltro il Collegio di dover precisare, in ordine alle censure che
compongono il motivo, che, da un lato, costante orientamento di questa Corte (v., ancora di recente, Cass., Sez. Un., 01/02/2022, n. 3086) afferma che la consulenza tecnica viene disposta d’ufficio dal giudice, ove lo ritenga opportuno per integrare il proprio sapere sotto il punto di vista tecnico, e dunque a prescindere dalla volontà ovvero dalla opposizione delle parti; dall’altro, che i presupposti del riscatto agrario sono vere e proprie condizioni dell’azione e devono essere accertati d’ufficio dal gi udice (Cass., 24/03/2000, n. 3538), per cui, la decisione della corte territoriale di rinnovare la c.t.u. in appello risulta legittima e conforme ai succitati principi di diritto.
12. Il quinto motivo è inammissibile.
Invoca il comportamento di non contestazione delle controparti, senza specificare il contenuto dei loro atti processuali e dunque senza né specificare né localizzare se, dove e quando tale non contestazione si sia effettivamente concretizzata nel precedente quadro processuale di merito.
Cita, sempre genericamente, una proposta di prelazione agraria a lui rivolta dalla COGNOME NOME; un riferimento indiretto compare, invero, alle pp. 3 e 4 del ricorso, nell’esposizione del fatto, ma la produzione della lettera non viene localizzata, né ne viene trascritto il contenuto e, soprattutto, parte ricorrente nemmeno indica quale sarebbe stato il preteso atteggiamento di non contestazione in ciò che indirettamente si indica in quelle pagine.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, nel caso in cui venga dedotta la violazione del principio di non contestazione, trattandosi di valutazione già compiuta dal giudice di primo grado la violazione del detto principio avrebbe dovuto essere dedotta come motivo di gravame, in mancanza di che l’eventuale error in procedendo non potrebbe più essere rilevato in cassazione per il giudicato interno (formatosi sulla correttezza del modus procedendi ) che lo impedisce; che tale censura sia stata proposta in appello non vi è traccia nella sentenza impugnata, dalla quale piuttosto si trae la sola diversa denuncia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; che essa fosse stata proposta in appello. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale superiore rilievo, deve invero rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa
considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass., 07/07/2023, n. 16028; Cass., 22/05/2017, n. 12840).
13. Il sesto motivo è inammissibile.
Sotto la formale invocazione del vizio di omessa motivazione, peraltro da escludere per quanto si è già detto in sede di scrutinio del terzo motivo, parte ricorrente pretende una rivisitazione delle risultanze della c.t.u. rinnovata in appello, contrapponendovi una propria interpretazione, in violazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (v. Cass., 28/06/2018, n. 17036; Cass., 26/03/2010, n. 7394; Cass., 14/06/2007, n. 13954).
Infine, sebbene si dolga del fatto che la corte d’appello ha trascurato le sue ‘numerose osservazioni e critiche’ alla CTU, il ricorrente omette del tutto sia di trascriverle, sia di localizzarle, in violazione del principio di diritto secondo cui ‘In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità’ (Cass., 03/06/2016, n. 11482; Cass., 03/08/2017, n. 19427).
14. Il settimo motivo è infondato.
Deduce la violazione dell’art. 15 cod. proc. civ. senza considerare che il valore della causa di riscatto agrario non va valutato ai sensi di tale norma, che si riferisce ai diritti ed alle azioni di natura reale, bensì considerando il valore del prezzo di vendita a titolo di prelazione e di riscatto, in quanto si verte in tema di rapporti obbligatori e di obbligazioni pecuniarie.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione