SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 352 2026 – N. R.G. 00000813 2025 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
N. 813/2025 R.G.
Verbale di udienza
Oggi 19 febbraio 2026 alle ore 12:15 avanti alla Corte d’ appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente rel. ed est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza del cancelliere NOME COGNOME, sono comparsi:
-per l’appellante l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell ‘ AVV_NOTAIO, che precisa le conclusioni come da note scritte depositate in data 6 febbraio 2026;
-per l’appellat o , l ‘ AVV_NOTAIO, che precisa le conclusioni come da note scritte depositate in data 6 febbraio 2026.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettivr note conclusive.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:30.
Alle ore 16:30, la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, come parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d’ appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente rel. ed est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 30 aprile 2025, promossa con atto di citazione da
(PRAGIONE_SOCIALE I.V.A. ), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, INDIRIZZO P.
appellante
contro
(C.F.
), rappresentato e
C.F.
difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio in San Bonifacio INDIRIZZO, INDIRIZZO
appellato
Oggetto: ‘ Appalto ‘ – Appello avverso la sentenza n. 533/2025 pubblicata in data 9 marzo 2025 a definizione del giudizio iscritto al n. 3067/2024 R.G. avanti al Tribunale di Verona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per
‘ in via principale, nel merito: rigettare la domanda proposta dal Sig. volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’impossibilità di usufruire della detrazione di imposta del 75%, quantificata in € 7.800,00, oltre rivalutazione ed interessi legali;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, ridurre la quantificazione del danno liquidato dalla sentenza di primo grado, riducendo la stessa alla minor somma risultante dalla differenza tra la detrazione fiscale sul costo RAGIONE_SOCIALE opere del 75% e quella del 50%;
di conseguenza: disporre la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme versate da in esecuzione della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio ‘
Per
‘ Nel merito:
-Rigettare le domande proposte con l’appello da avverso la Sentenza impugnata, perché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 533/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 09/03/2025 -procedimento n. 3067/2024, respingendosi ogni avversa domanda ed eccezione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa ‘ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
In data 30 settembre 2022 concludeva con
un contratto d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione di opere di ristrutturazione del bagno della propria abitazione familiare; le parti pattuivano il pagamento di un corrispettivo pari ad euro 20.000,00 (I.V.A. inclusa), di cui euro 500,00 a titolo di caparra confirmatoria, euro 4.500,00 quale ‘saldo vista fattura’ ed euro 15.000,00 da scontare in fattura in applicazione della detrazione al 75% per lavori di eliminazione RAGIONE_SOCIALE barriere architettoniche, prevista dall’art. 119 -ter d.l. n. 34/2020 in vigore all’epoca della stipulazione .
In data 13 maggio 2024 proponeva, dinanzi al Tribunale di Verona, ricorso ex art. 281undecies c.p.c. chiedendo che fosse
accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale di , con conseguente declaratoria dell’intervenuta risoluzione del contratto concluso, nonché la condanna dell’appaltatrice alla restituzione di euro 5.000,00, già versati dal committente a titolo di corrispettivo, ed al risarcimento dei danni per aver perso la possibilità di godere del beneficio fiscale a causa dell’inadempimento di controparte , essendo stat a l’agevolazione nel frattempo abrogat a dal legislatore; in ogni caso, con vittoria di spese.
A sostegno del ricorso, esponeva che, nonostante il versamento di complessivi euro 5.000,00, a titolo di caparra e di saldo, non svolgeva i lavori appaltati nei termini pattuiti, posticipando continuamente l’apertura del cantiere , in violazione della clausola 1.3 del contratto che obbligava la stessa a concludere i lavori entro 180 giorni dal pagamento del corrispettivo, e nonostante le due diffide ad adempiere inviate dal committente in data 10 aprile 2023 e in data 10 novembre 2023.
Con comparsa depositata il 13 settembre 2024, si costituiva in giudizio chiedendo, il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande proposte dal ricorrente e, in subordine, che fosse dichiarato il diritto della stessa a trattenere ex art. 1671 c.c. la somma di euro 5.000,00 versatale dal committente, nonché, ulteriormente in subordine all’accoglimento della domanda di restituzione, di detrarre da tale importo la spesa sostenuta per
l’acquisto dei materi ali; chiedeva altresì, in estremo subordine e in caso di accoglimento dell’offerta di adempimento, di condannarla unicamente al pagamento della penale da ritardo di cui alla clausola 1.5 del contratto d’appalto.
Quanto alla domanda di risoluzione, sosteneva la non imputabilità a sé RAGIONE_SOCIALE cause dei ripetuti rinvii dell’esecuzione della prestazione, la non essenzialità del termine di adempimento indicato in contratto e la non gravità del proprio eventuale inadempimento; in merito alla domanda restitutoria, vantava il diritto a trattenere il corrispettivo già pagatole come mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 c.c. e come risarcimento dei costi sostenuti per l’acquisto dei materiali e la lavorazione della pratica fiscale connessa al bonus edilizio; quanto al risarcimento del danno chiesto dal committente, lo riteneva non dovuto in assenza di esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere e, comunque, erroneamente quantificato in quanto non provato nel suo ammontare. Con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il Giudice, rinviata la causa all’udienza del 6 marzo 2025 per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni e la d iscussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., con sentenza n. 533/2025 pubblicata in data 9 marzo 2025, così decideva:
‘ 1) accoglie le domande del ricorrente nei termini di cui in motivazione e quindi: a) dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto stipulato dalle parti il 30.9.22; b) condanna la a restituire a la somma di € 5.000, oltre in teressi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo; c) condanna la a restituire a la somma di € 7.901,40, oltre interessi oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077 per compenso e € 264 per spese, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali (15 %), iva e cpa ‘ .
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2025, ha proposto tempestivo appello chiedendo, con riforma della sentenza, in via principale, il rigetto della domanda del committente di risarcimento dei danni patiti per non aver potuto usufruire della detrazione al di cui all’art. 119 -ter d.l. 34/2020 e, in via subordinata, di ridurne la liquidazione, in ogni caso con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 luglio 2025, si è costituito in giudizio contestando i motivi d’appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Assegnati i termini per il deposito di note conclusive, la causa è stata rinviata all’udienza del 19 febbraio 2026 per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, la discussione orale e la lettura della sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
In diritto
impugna la sentenza di primo grado lamentando:
Con il primo motivo
l’erroneità del capo della sentenza appellata con il quale il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da ritenendo che lo stesso, in conseguenza d ell’inadempimento di , abbia subito una perdita patrimoniale per l’impossibilità di usufruire della detrazione fiscale del 75% dal costo dei lavori ai sensi dell’art. 119 ter del d.l. n. 34/2020; il primo Giudice avrebbe erroneamente valutato la conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE parti ed erroneamente applicato, in punto risarcimento danno, i principi vigenti in tema di onere della prova;
in ogni caso, l’ erronea quantificazione del danno patrimoniale, in violazione dei principi relativi all’onere della prova (artt. 2697 e 1227 c.c.) e della legge n. 207 del 30/12/2024 (legge di bilancio anno 2025).
Con il secondo motivo , l’errata regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1. a) contesta la sussistenza del diritto di al risarcimento del danno per non aver potuto quest’ultimo beneficiare, sul costo dell’appalto , della detrazione al 75% di cui all’art. 119ter d.l. 34/2020.
In particolare, ad essere impugnata è la parte della sentenza in cui si afferma:
‘ -) come già evidenziato, la previsione di una penale per il ritardo nella consegna dell’opera si riferisce all’ipotesi in cui sia stata realizzata e non anche a quella in cui il contratto si sia risolto prima del suo inizio; -) nel caso di specie il ricorrente fa valere proprio il danno derivante dall’omessa esecuzione del contratto nel termine previsto e dalla conseguente risoluzione e non il danno derivante dal ritardo nella consegna dell’opera; -) più precisamente, il danno fatto valere corrisponde all’impo ssibilità di ottenere la detrazione di imposta del 75 % del costo dell’opera riconosciuta dall’art. 119 -ter del D.L. n. 34/2020 al momento della stipulazione del contratto e poi venuta meno per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introAVV_NOTAIOe dal D.L. n. 212/23; -) la domanda, così come proposta, è diretta a far valere la perdita patrimoniale derivante dal mancato ingresso nel patrimonio di un’opera del valore di € 20.000, con un costo di € 5.000; -) questa
perdita, pari ad € 15.000, deve ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c. ed è quindi risarcibile; -) d’altra parte, la congruità del valore dell’opera non è oggetto di contestazione tra le parti; -) peraltro, lo stesso ricorrente richiede (ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.) una riduzione della quantificazione della perdita, a fronte dell’astratta possibilità di ottenere una detrazione di imposta pari al 36 % RAGIONE_SOCIALE spese sostenute, in caso di esecuzione d ell’opera entro il 2025, sula base RAGIONE_SOCIALE previsioni attualmente contenute nell’art. 119 -ter del D.L. n. 34/2020; -) pertanto il credito risarcitorio, conseguente all’inadempimento della resistente, deve essere quantificato nella somma di € 7.800; -) questo danno deve ritenersi maturato nel febbraio del 2024; -) trattandosi di un credito di valore, su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; -) più precisamente, gli interessi devono essere calcolati sulla somma rivalutata nell’anno e si ha così un importo complessivo di € 7901,40, sul quale decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza.
La domanda va quindi accolta nei termini anzi detti ‘ (pag. 4).
Secondo l’appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere dovuto il risarcimento in quanto, in primo luogo, il danno consistente nella perdita del bonus fiscale sarebbe imputabile allo stesso
committente-danneggiato, il quale aveva rifiutato l’adempimento proposto, seppur tardivamente, dall’appaltatrice nella consapevolezza di perdere il beneficio fiscale, essendogli stata tale conseguenza prospettata dall’impresa con PEC del 19 aprile 2024. Nello stesso senso, l’appellante evidenzia che all’appellato non spetterebbe comunque alcuna somma, poiché, nell’ipotesi di mancata esecuzione dei lavori e risoluzione del relativo contratto, l’importo corrispondente allo sconto in fattura dovrà essere riconosciuto dall’appaltatrice non al committente, bensì all’erario , in conseguenza dell’ annullamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’accettazione del credito d’imposta ceduto per il risolversi del relativo contratto. Inoltre, secondo l’appellante, nelle more dell’inadempimento, il committente avrebbe potuto rivolgersi ad altra impresa per farsi realizzare le opere senza perdere, dunque, la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, con la conseguenza che, non avendo egli dimostrato l’impossibilità di compiere tale attività, impostagli dalla ordinaria diligenza, né avendo lo stesso provato che tale impossibilità derivasse dalla conAVV_NOTAIOa inadempiente dell’appellante , mancherebbe la prova sia del danno sia del nesso causale tra questo e l’inadempimento. Infine, l’appellante ritiene altresì che il risarcimento non spetti in quanto non risulterebbe provato il preciso ammontare del danno patito, non essendo stato il valore dell’opera appaltata, richiesta in risarcimento,
oggetto di preventivo da un’altra impresa o di consulenza tecnica opportunamente disposta.
Le doglianze de ll’appellante non meritano accoglimento.
Preliminarmente occorre chiarire che il primo Giudice ha riconosciuto sussistente in capo al committente un danno pari al mancato ingresso nel suo patrimonio di un bene dal valore di euro 20.000,00, come da corrispettivo pattuito in contratto, a fronte di un esborso di ‘ soli ‘ euro 5.000,00, stante la detrazione al 75% dal costo sostenuto per le opere di rimozione RAGIONE_SOCIALE barriere architettoniche concessa dall’art. 119 -ter d.l. 34/2020 allora vigente. Il Tribunale ha ritenuto tale danno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’appaltatrice, essendo l’agevolazione indicata venuta meno il 30 dicembre 2023, in conseguenza del d.l. n. 212/2023, e, dunque, nelle more dell’esecuzione del contratto .
Il ragionamento così svolto, coerente con la funzione propria del risarcimento, di porre il danneggiato nella stessa ‘curva’ di indifferenza economica in cui si troverebbe in caso di adempimento, appare condivisibile e non risulta smentito dalle argomentazioni dell’appellante.
Anzitutto, sussiste un danno per il committente, nella forma del lucro cessante, pari alla differenza di valore economico intercorrente tra il valore del l’opera appaltata (euro 20.000,00, come da corrispettivo
pattuito) e quanto costui avrebbe concretamente pagato in applicazione dello sconto in fattura (euro 5.000,00); di tale incremento patrimoniale il , intervenuto l’inadempimento, non poteva più beneficiare, risultando cancellata nel 30 dicembre 2023 la possibilità di usufruire della detrazione al 75% per i lavori oggetto del contratto.
Diversamente da quanto sostenuto da , trattandosi di due differenti tipologie di danno, l ‘esistenza del pregiudizio economico non è esclusa dal fatto che l’appaltatrice sia obbligata a restituire la somma corrispondente allo sconto in fattura all’Erario, piuttosto che al committente, una volta annullata dall’amministrazione l’accettazione del credito d’imposta cedutogli , in ragione della risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, o ggetto dell’obbligazione risarcitoria non è, infatti, sotto forma di danno emergente, la diminuzione patrimoniale corrispondente alla spesa di quanto detratto in fattura, che risulta, invero, sostenuta non dal committente, bensì dallo Stato, nella forma di credito d’imposta, e, perciò, allo stesso dovrà, eventualmente, essere restituita; ad essere risarcito è, nel caso di specie, un danno diverso e corrispondente, quale lucro cessante, al mancato accrescimento del patrimonio del committente, che sarebbe derivato dall’ingresso nello stesso di un bene il cui valore economico, grazie al bonus edilizio, avrebbe superato quello della relativa spesa.
In secondo luogo, si ritiene che siffatto danno sia , ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’appaltatrice (accertato in primo grado con statuizione che non è stata impugnata), integrandosi il relativo nesso di causa. Infatti, da una parte, l’inadempimento si manifesta come conditio sine qua non del mancato guadagno, in quanto, se il contratto fosse stato correttamente adempiuto, il committente avrebbe sicuramente ottenuto il bene e usufruito dell’agevolazione fiscale, essendosi il relativo procedimento già concluso con esito favorevole (come risulta dal cassetto fiscale del committente, v. doc. 3 fascicolo di primo grado ); dall’altra, non è ravvisabile una causa, diversa dall’inadempimento, che abbia determinato il mancato incremento patrimoniale, poiché la sopravvenuta normativa che ha escluso l’applicabilità del la detrazione ai lavori in oggetto (art. 3, co. 1, lett. a), d.l. n. 212/2023) faceva comunque salvi i casi, come quello in esame, in cui fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto sul prezzo (art. 3, co. 3, d.l. cit.), né, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, risulta rimproverabile al committente, in base all’ordinaria diligenza, di non essersi prontamente attivato per appaltare la stessa opera ad altra impresa così usufruendo dello stesso sconto, stante il legittimo affidamento del sul fatto che avrebbe, seppur in ritardo, comunque adempiuto e l’abolizione
del beneficio in data anteriore all’inadempimento definitivo (30 dicembre 2023 con termine essenziale scaduto nel febbraio 2024).
Nello stesso senso, non rileva che il committente non abbia coinvolto altre imprese per farsi economicamente quantificare, mediante apposito preventivo, il costo di un intervento analogo a quello oggetto del presente contratto, o che egli non abbia disposto o richiesto di disporre apposita consulenza con la stessa finalità, come preteso dall’appellante.
La circostanza che , con PEC del 19 aprile 2024 in cui si rendeva disponibile ad adempiere (doc.13 fascicolo di primo grado resistente), abbia informato il della possibilità di ancora usufruire, per il contratto in essere, della detrazione alla data della comunicazione e che quest’ultimo abbia rifiutato l’ adempimento, non rende la connessa perdita economica imputabile all’odierno appellato, essendosi in ogni caso il contratto già risolto di diritto ex art. 1457 c.c. a seguito del mancato adempimento nel febbraio dello stesso anno, come accertato in via definitiva dal Giudice di prime cure, ed essendo, pertanto, già sorto il diritto al risarcimento.
Chiarito che grava sul danneggiato l’onere di provare, oltre alla sussistenza del danno ( an ) e al nesso tra questo e l’inadempimento, anche il valore economico del pregiudizio patito ( quantum ), ritiene il
Collegio che abbia soddisfatto tale onere, individuando altresì gli elementi da considerare al fine della liquidazione.
1.b) In subordine, l’appellante lamenta l’err ata quantificazione da parte del Giudice del Tribunale del danno patrimoniale da risarcire.
Nello specifico, oggetto di impugnazione è, anche in questo caso, la seguente parte della sentenza del Tribunale:
‘ -) la domanda, così come proposta, è diretta a far valere la perdita patrimoniale derivante dal mancato ingresso nel patrimonio di un’opera del valore di € 20.000, con un costo di € 5.000; -) questa perdita, pari ad € 15.000, deve ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c. ed è quindi risarcibile; -) d’altra parte, la congruità del valore dell’opera non è oggetto di contestazione tra le parti; -) peraltro, lo stesso ricorrente richiede (ai sensi dell’art. 1227, co mma 2, c.c.) una riduzione della quantificazione della perdita, a fronte dell’astratta possibilità di ottenere una detrazione di imposta pari al 36 % RAGIONE_SOCIALE spese sostenute, in caso di esecuzione dell’opera entro il 2025, sula base RAGIONE_SOCIALE previsioni attualme nte contenute nell’art. 119 -ter del D.L. n. 34/2020; -) pertanto il credito risarcitorio, conseguente all’inadempimento della resistente, deve essere quantificato nella somma di € 7.800; -) questo danno deve ritenersi maturato nel febbraio del 2024; -) trattandosi di un credito di valore, su tale somma devono essere
riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; -) più precisamente, gli interessi devono essere calcolati sulla somma rivalutata nell’anno e si ha così un importo complessivo di € 7901,40, sul quale decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza.
La domanda va quindi accolta nei termini anzi detti ‘ (pag. 4).
In particolare, la doglianza del l’appellante concerne il fatto che il Giudice di prime cure non abbia diminuito l’entità del risarcimento in considerazione del concorso colposo del danneggiato in relazione alla perdita del beneficio fiscale, in quanto egli avrebbe ben potuto, nelle more dell’inadempimento, prontamente rivolgersi ad altra impresa quando la detrazione era ancora vigente, e così usufruire del relativo vantaggio. Inoltre, secondo l’appellante, la riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c., fatta dal Tribunale in considerazione della astratta possibilità per l’attore di usufruire in ogni caso di una detrazione nell’ipotesi in cui avesse affidato entro il 2025 i lavori ad altra impresa, sarebbe errata nel suo ammontare, in quanto siffatta detrazione sarebbe pari al 50% e non al 36%, come considerato in sentenza; e ciò sia perché tale era il valore percentuale per i lavori eseguiti nel 2024, avendo dovuto il committente attivarsi già nel corso di questo anno e non solo nel 2025, sia perché la detrazione risulta, per il 2025, pari al 50% per le unità adibite ad abitazione principale, quale
è quella del committente, residuando il beneficio al 36% per le altre abitazioni.
La doglianza risulta parzialmente fondata.
Il primo Giudice ha liquidato il danno da risarcire tenendo presente, da una parte, il corrispettivo pattuito in contratto per l’ intera opera (euro 20.000,00), ritenuto, in assenza di contestazione, equivalente al valore economico dell’opera stessa, e, dall’altro, la quota di esso che il committente avrebbe dovuto sostenere beneficiando della detrazione di cui all’art. 119 -ter d.l. n. 34/2020 in vigore al momento della stipulazione (euro 5.000,00); la cifra di euro 15.000,00, risultante dalla differenza tra i due valori, è stata poi riAVV_NOTAIOa in considerazione del concorso colposo del committente-danneggiato, il quale non si sarebbe prontamente attivato per affidare le stesse opere del contratto in esame ad altra impresa, in modo da usufruire della (seppur diversa) detrazione di cui al l’art. 16 -bis T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986), prevista per le ristrutturazioni edilizie e tutt ‘ ora vigente.
Il Collegio, tuttavia non ritiene che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso colposo del committente-danneggiato, rilevante ex art.1227, comma 2, c.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude il concorso colposo del danneggiato in relazione a quei comportamenti che siano per lo stesso gravosi o eccezionali o forieri di notevoli rischi o rilevanti
sacrifici ( inter alia : Cass. n. 22352/2021; Cass. n. 20589/2024; Cass. n. 3797/2019; Cass. n. 24522/2018); è intuitivo che l’ affidamento da parte del ad altra impresa dell’opera di ristrutturazione, con conseguente fruizione della detrazione di cui all’art. 16 -bis T.U.I.R., sarebbe risultato certamente gravoso dal punto di vista economico, poiché l’avrebbe costretto a sostenere, almeno nell’immediato, l’ingente spesa di cui al nuovo contratto in maniera integrale, non operando per l’agevolazione da ultimo citata il cd. sconto in fattura previsto, invece, per quella ai sensi dell’ art. 119ter d.l. n. 34/2020.
La possibilità per il committente di usufruire della detrazione di cui all’art. 16 -bis T.U.I.R. va piuttosto valorizzata ai fini della corretta quantificazione del risarcimento escludendo che il danno comprenda la quota comunque detraibile, anche se con meccanismi diversi dallo sconto in fattura.
L a detrazione prevista dall’art. 16 -bis T.U.I.R. -diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice -risulta tuttavia essere pari al 50% del costo dell’intervento , e non al 36% .
Il d.l. n. 63/2013 (art. 16, co.1), nella versione in vigore dal l’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, prevedeva che la detrazione per le ristrutturazioni di cui all’art. 16 -bis T.U.I.R. fosse del 50% per le spese sostenute nel 2024; con la legge di bilancio per l’anno 2025 ( l. n. 207/2024), il legislatore ha modificato la disposizione, mantenendo,
per le spese sostenute nel 2025, la detrazione al 50% esclusivamente nei casi in cui tali spese siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull ‘ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e prevedendo, nelle altre ipotesi, l’agevolazione nella misura del 36%.
Il danno subito dall’appellato si è verificato con il definitivo inadempimento, ossia il 19 febbraio 2024; a tale data era ancora vigente la disposizione di legge che prevedeva la detrazione, in ogni caso, al 50%.
Non rileva, sul punto , l’eventuale conAVV_NOTAIOa ostativa della consistita nel non annullare il credito d’imposta cedutole prima del marzo 2025. La detrazione del 50%, infatti, si applica anche alle spese che l’appellato avrebbe potuto sostenere nel 2025, dovendosi i lavori di ristrutturazione svolgersi presso la sua abitazione principale, come desumibile dagli atti processuali del , in cui questa è qualificata come ‘abitazione di famiglia’ (vd. ricorso in primo grado, pag. 1) e come sede della propria residenza.
Di conseguenza, il risarcimento va riAVV_NOTAIOo al 25% del va lore dell’opera appaltata, tenuto conto, da un lato, della detrazione al 75% ( ex art. 119ter d.l. n. 34/2020, nella versione vigente fino al 29 dicembre 2023), il cui mancato beneficio da parte del è imputabile alla
e, dall’altra, della detrazione al 50% ( ex art. 16bis T.U.I.R., come modificato dall’art. 16, co. 1, d.l. n. 63/2013 ) di cui l’appellato avrebbe comunque potuto usufruire in seguito all ‘inadempimento .
In definitiva, il danno risarcibile è pari ad euro 5.000. Detto importo va attualizzato dalla data dell’inadempimento (e quindi dal 19 febbraio 2024) alla data della sentenza (coerentemente con il principio per cui il danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore), con applicazione degli interessi compensativi (determinati nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così definitivamente liquidata andranno poi applicati, fino al saldo effettivo, gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c.
L ‘esito complessivo del giudizio , con riduzione del risarcimento del danno riconosciuto al nella misura sopra indicata, determina la necessità di una nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Le spese del primo e del secondo grado vanno compensate per 1/5, ponendosi i restanti 4/5 a carico di , in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo quanto al primo grado di giudizio conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale, quanto al presente grado con riferimento al
D.M. n. 55/2014 ed in conformità ai valori minimi RAGIONE_SOCIALE fasi studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, essendo il valore della causa quasi prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000).
P.Q.M.
La Corte d ‘a ppello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l’appello civile n. 813/2025 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di (appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza n. 533/2025 pronunciata dal Tribunale di Verona, che per il resto conferma
a)
ridetermina l’importo del risarcimento del danno dovuto da , in complessivi euro 5.000 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma via via rivaluta dal 19 febbraio 2024 fino alla data della sentenza e sulla somma così definitivamente liquidata gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. fino al saldo effettivo;
condanna a rifondere a i 4/5 RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida per l’intero come segue: per il
primo grado di giudizio, in euro 5.077,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge; per il secondo grado di giudizio, in euro 2.906,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua frazione di 1/5;
Venezia, 19 febbraio 2026
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME