Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2523  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
Oggetto
Responsabilità  civile -Acquisizione  in leasing di fondo  edificatorio  ─ Pregressa  occupazione  abusiva del  sottosuolo  da  parte  del  confinante -Azione  di risarcimento danni dell’utilizzatore Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 995/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIOti NOME  COGNOME  (p.e.c.:  EMAIL)  e  NOME COGNOME  (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, n. n. 145/2023, depositata in data 23 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la RAGIONE_SOCIALE (di  seguito  anche  solo  ‘RAGIONE_SOCIALE‘)  chiedendone  la  condanna  al risarcimento dei danni come appresso specificati, subiti in conseguenza dei fatti qui di seguito sinteticamente esposti, così come ricostruiti nella sentenza impugnata e sostanzialmente pacifici in causa:
─ n el 2010 RAGIONE_SOCIALE acquistò dalla RAGIONE_SOCIALE la proprietà della p. ed. 42 95 in C.C. Maia nell’ambito di un’operazione di leasing perfezionata con RAGIONE_SOCIALE affinché quest’ultim a, quale utilizzatrice, potesse costruirvi un capannone industriale;
─ nel  corso  delle  operazioni  di  scavo  RAGIONE_SOCIALE  si  imbatté  nella sporgenza sotterranea del fondamento dell’edificio confinante, c ondominio ‘Sandhof’, precedentemente costruito sulla p. ed. 4195;
─ tale particella era stata in precedenza acquistata, nel 2007, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un’ analoga operazione di leasing perfezionata con il  predetto  condominio affinché  quest’ultimo,  quale utilizzatore, potesse costruire un edificio aziendale e residenziale;
─  per i  lavori  di  taglio  della  detta  sporgenza  e  per  quelli  resisi conseguentemente  necessari  per  il  puntellamento  delle  fondazioni del l’edificio condominiale  confinante furono sostenute  spese  che vennero comprese nel contratto di leasing tramite accordo integrativo
con il quale venne determinato l’importo definitivo del finanziamento ;
─ venne in seguito stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e il condominio, in data 2 maggio  2016, transazione  parziale  per  i  danni  causati  all’edificio condominiale sulla p. ed. 4195.
Dei maggiori esborsi determinati da tali vicende RAGIONE_SOCIALE sostenne doversi ritenere responsabile  la RAGIONE_SOCIALE,  in quanto  proprietaria e committente  dell’edificio condominiale  la  cui  realizzazione  aveva comportato l’abusiva occupazione del sottosuolo del fondo co nfinante.
Esteso il contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE per esserne eventualmente manlevata, con sentenza n. 339 del 2022 l’adito Tribunale, qualificata la domanda come proposta su fondamento extracontrattuale e ritenutane la fondatezza (per essere la RAGIONE_SOCIALE: proprietaria della p. ed. 4195, titolare della relativa concessione edilizia, firmataria dei documenti progettuali e in particolare del progetto di variante nel quale si riconosceva chiaramente che le fondamenta sporgevano nel sottosuolo del fondo adiacente), condannò la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 79.355,07, oltre rivalutazione e interessi; rigettò, invece, la domanda di garanzia e condannò la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese in favore sia di RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata  di  Bolzano,  in  riforma  di  tale  decisione,  ha  rigettato  la domanda di RAGIONE_SOCIALE, condannandola alla rifusione, in favore di NOME, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rilevato  che  correttamente  il  primo  giudice  aveva  ravvisato  a fondamento della domanda la prospettazione di un illecito extracontrattuale (v. sentenza impugnata, pagg. 32-34, §§ 5.4 -5.6), ne ha tuttavia ritenuto l’infondatezza sulla base di considerazion i che possono così essere sintetizzate:
NOME non era e non è proprietaria della p. ed. 4295 C.C. Maia  (fondo  e  edificio  aziendale);  ha  ottenuto  uso  e  detenzione
(qualificata) sulla base del collegamento tra il contratto di compravendita e il  contratto  di leasing del  24/6/2010  (v.  sentenza, pag. 34, § 5.7);
ii) in base al principio affermato da Cass. Sez. U. 5/10/2015, n. 19785 (della cui motivazione la Corte d’appello trascrive ampio stralcio nel § 5.8, pagg. 34 -48) l’utilizzatrice poteva far valere una pretesa risarcitoria nei confronti della proprietaria/committente del fondo vicino solo  nella  qualità  di  detentrice  qualificata  del  fondo  danneggiato  (v. sentenza, pag. 48, § 5.10);
iii) ne discende che, « nella specie, manca alla RAGIONE_SOCIALE la qualità soggettiva necessaria per poter far valere la violazione del diritto di proprietà in seguito alla illecita occupazione del fondo sia dal punto di vista dell’attività edilizia nel sottosuolo (articolo 840 c.c.) che dal punto di vista della violazione delle distanze dai confini (articolo 872 c.c.) o quello dell’accessione (articolo 934 e segg. c.c.) » (§ 5.12), trattandosi di azioni che spettano solo al proprietario (§ 5.13);
iv) « una surrogazione ai sensi del contratto di leasing (articolo 15 ultimo comma) nei diritti di proprietà non è mai stata sostenuta da RAGIONE_SOCIALE né sostanziata a fondamento della pretesa; una surrogazione avvenuta ai sensi di questa disposizione contrattuale non emerge dai documenti dimessi » (§ 5.14);
v) RAGIONE_SOCIALE aveva bensì titolo per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla lesione della propria detenzione qualificata, ma nella specie « la sequenza temporale degli eventi non è conciliabile » con una pretesa siffatta; ciò in quanto « al momento dell’operazione di leasing il 24.06.2010, con cui RAGIONE_SOCIALE in forza del collegamento contrattuale menzionato poteva “prendere possesso” dell’immobile p. ed. 4295 C.C. Maia, già da tempo (nel 2008) si era verificata l’occupazione sotterranea in zona a confine della p. ed. 4195 C.C. Maia; il fondo “preso in possesso” in quel momento, quindi, era già affetto dal vizio occulto » (§§ 5.15 -5.17);
vi) si trattava allora per  NOME di far valere « un vizio occulto del fondo da lei negoziato con RAGIONE_SOCIALE » e ciò poteva farlo « in forza della giurisprudenza sopra menzionata anche direttamente nei confronti della venditrice e non -per via delle caratteristiche dell’operazione di leasing -direttamente contro RAGIONE_SOCIALE  in quanto concedente » (§ 5.23).
 Avverso  tale  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  propone  ricorso  per cassazione  sulla  base  di  due  motivi,  cui  resistono,  con  separati controricorsi, da un lato, RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima ,  con  lo  stesso  atto,  propone  ricorso  incidentale condizionato con un unico mezzo.
 La  trattazione  è  stata  fissata  in  adunanza  camerale  ai  sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 nonché degli artt. 840, 872, 934 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: l’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE ha subito un danno illegittimo  di  natura  aquiliana  e  può  farlo  valere  direttamente  nei confronti  della  danneggiante  RAGIONE_SOCIALE  (punto  5  della  sentenza) »  ─  la ricorrente principale espone i seguenti argomenti di critica:
─ la sentenza si basa sull’assunto palesemente errato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto far valere il danno extracontrattuale da essa subito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE unicamente dopo essere stata surrogata nei diritti della stessa RAGIONE_SOCIALE;
─ è assolutamente non pertinente il  richiamo all’arresto di Cass. Sez. U. 5/10/2015, n. 19785, in quanto riguarda i rimedi contrattuali spettanti direttamente all’utilizzatore nei confronti del fornitore ; RAGIONE_SOCIALE non ha fatto valere un rimedio contrattuale in qualità di utilizzatrice
nei  confronti  di  NOME  quale  concedente,  ma  pretendeva  di  essere risarcita  quale  danneggiata  in  base  alle  norme  sulla  responsabilità extracontrattuale per un danno provocatole dalla NOME quale danneggiante;
─ sussiste la legittimazione dell’utilizzatore ad agire in base all’art. 2043  c.c.:  secondo  ferma  giurisprudenza  di  cassazione l’utilizzatore danneggiato, e non il concedente proprietario, è legittimato a far valere la  responsabilità ex art.  2043  c.c.  nei  confronti  del  danneggiante, essendo inoltre titolare del relativo diritto;
─ l’utilizzatrice ha  subito  un  danno  patrimoniale,  per  avere  dato incarico e sostenuto i costi per la rimozione delle fondazioni sporgenti nel suo terreno; questi sono poi stati integrati nel contratto di locazione finanziaria e hanno comportato un aumento delle rate di leasing a suo carico, mentre la RAGIONE_SOCIALE percepisce maggiori interessi e ne risulta addirittura avvantaggiata;
─ come afferma anche la Corte d’appello ai punti 5.7 e 5.15 della sentenza, la RAGIONE_SOCIALE aveva non solo la disponibilità materiale, ma una detenzione  qualificata  del  fondo  a  lei  concesso  in leasing ai  sensi dell’art. 1140 c.c. ;
─ a tali circostanze, già di per sé sufficienti a dimostrare la titolarità del diritto, andava aggiunta la considerazione delle seguenti specifiche previsioni contenute nel contratto di leasing : trasferimento del rischio all’utilizzatore con esonero del concedente da ogni responsabilità; obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’utilizzatore ; obbligo di riconsegna della cosa integra al termine del contratto; obbligo di pagare i canoni di leasing senza sollevare eccezioni;
─ l’esclusiva riferibilità al proprietario delle previsioni di cui agli artt. 840, 872 e 934 ss. c.c. vale solo per le tutele reali ma non per quella risarcitoria;
─ non può ritenersi necessaria una surroga della RAGIONE_SOCIALE nei diritti
di NOME (come implicato ai punti 5.10 e 5.14 della sentenza) perché NOME non vanta alcun diritto al risarcimento del danno contro sé stessa, «essendo inconcepibile che taluno possa rivestire -contemporaneamente – la posizione di ‘ danneggiato ‘ [avente diritto al risarcimento] e di ‘ danneggiante ‘ [legittimato a pretendere il risarcimento »;
─ presenza di un « danno ingiusto », essendo stato confermato che non sussisteva alcun titolo legittimante l’occupazione del sottosuolo .
Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: l’art. 15 co. ultimo del contratto di leasing non può essere interpretato nel senso che RAGIONE_SOCIALE necessiti dell’autorizzazione di RAGIONE_SOCIALE per agire contro quest’ultima (punti 5.10 -5.15 della sentenza) » ─ la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che, in base al contratto di leasing , fosse necessaria l’autorizzazione dalla concedente NOME per poter agire contro la danneggiante (nel caso peraltro individuata nella stessa RAGIONE_SOCIALE), così adottando una interpretazione del contratto inosservante delle evocate regole di ermeneutica contrattuale.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « errata applicazione dell’art. 167, comma 2, c.p.c. » per avere la Corte d’ appello ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il primo motivo d’appello con cui si deduceva l’estinzione di ogni pretesa risarcitoria conseguente alla stipulazione dell’accordo integrativo al contratto di leasing del 25.10.2011, avente -in thesi -carattere remissorio in ordine alle ulteriori spese per il taglio del fondamento sporgente e per il puntellamento.
Rileva  di  avere  sollevato  la  relativa  eccezione  nella  comparsa  di costituzione del giudizio di primo grado, tempestivamente depositata.
Censura  anche  la  ritenuta infondatezza, nel merito, di tale
eccezione.
Premesso che non può ad essa ascriversi alcuna colpa in relazione al fatto lesivo, rileva che non è ammissibile che RAGIONE_SOCIALE, da un lato, richieda l’estensione del finanziamento anche ai costi per il taglio della sporgenza ed il puntellamento delle fondamenta sul confine, obbligandosi a restituire tali spese attraverso il pagamento dei canoni di leasing senza formulare alcuna riserva od eccezione con riguardo ad un eventuale pretesa risarcitoria e, dall’altro lato, ne pretenda da RAGIONE_SOCIALE la restituzione in veste di danneggiata.
Entrambi i motivi posti a fondamento del ricorso principale, pur attingendo affermazioni presenti nella complessa motivazione,  sono inammissibili  poiché  nessuno  di  essi  coglie  quella  che,  tra  tutte, rappresenta la vera centrale ratio decidendi ,  idonea a sorreggere da sola la decisione.
Tale è il rilievo, sopra trascritto nella parte narrativa della presente ordinanza (v. supra , «Fatti di causa», § 3, pt. v ), con il quale la Corte d’appello ammette bensì che anche in capo alla RAGIONE_SOCIALE possano radicarsi pretese risarcitorie per i danni derivanti da fatti lesivi della propria qualità di detentrice qualificata del bene oggetto di leasing (considerazione questa che evidentemente sposta ai margini gli altri rilievi sul difetto di titolarità per azioni risarcitorie fondate sulle norme a tutela della proprietà o in tema di distanze), ma tuttavia esclude che una tale pretesa possa considerarsi sorta in capo alla appellata rispetto ad un evento lesivo già determinatosi circa due anni prima che essa prendesse « possesso » ( recte : acquisisse la detenzione qualificata) dell’immobile in virtù del contratto di leasing .
Diversamente da quanto sembra supporre l’odierna ricorrente (v. ricorso  pag.  8,  quint’ultima  e  quart’ultima  riga)  il  senso  di  tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla « sequenza temporale » degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine
annuale  di  cui  all’art.  1168  cod.  civ.,  quanto  piuttosto  quello  di escludere  la  titolarità  in  capo  a  RAGIONE_SOCIALE  del  diritto  risarcitorio,  per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all’acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato.
Può  incidentalmente  osservarsi  che  tale  rilievo  sembra  evocare, peraltro fondatamente,  il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui « il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario ».
Quel  che,  però,  nel  caso  in  esame,  importa  ed  è  sufficiente osservare è che tale ratio decidendi (quand’anche interpretata, come fa in premessa la ricorrente, come intesa a rilevare la decadenza per scadenza del termine di cui all’art. 1168 cod. civ.) non è fatta segno di alcuna considerazione critica, tanto meno riconducibile ad alcuno dei vizi cass atori tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ..
È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).
La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie  già  esposte  in  ricorso  e  non  offre  argomenti  che  possano
indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi .
Il ricorso principale deve dunque essere dichiarato inammissibile. Resta conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Alla soccombenza segua la condanna della ricorrente principale alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna, in Euro 7.000 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a  titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza